Riportiamo un’interessante riflessione dal parte del Tribunale di Palermo sulla legittimità costituzionale delle norme che escludono il gratuito patrocinio in caso di una mediazione dall’esito positivo.
IL CASO
Un avvocato chiede la liquidazione dei compensi per l’attività di difesa svolta in favore di due soggetti ammessi al gratuito patrocinio nell’ambito di un procedimento di mediazione obbligatoria conclusasi con la conciliazione delle parti.
Il Tribunale di Palermo ha evidenziato quanto segue:
- – la possibilità di liquidare l’attività professionale svolta dall’Avvocato in ambito mediatorio è esclusa quando alla stessa non sia seguita la proposizione di domanda giudiziale.
Gli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 limitano il patrocinio a spese dello Stato all’ambito sia penale che civile e alle procedure “comunque connesse” a un processo.
L’attività stragiudiziale non seguita dall’instaurazione di un processo non può ricadere tra le attività che possono essere svolte con oneri a carico dello Stato. - – questo limite non può essere superato dal giudice neanche con attività d’interpretazione, “posto che in tal modo lo stesso verrebbe ad incidere sulla sfera afferente alla gestione del pubblico denaro ed alle disposizioni di spesa, così interferendo su materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali“.
GRATUITO PATROCINIO E MEDIAZIONE, LA COSTITUZIONALITÀ
Il Tribunale quindi si interroga sulla legittimità costituzionale degli articoli 74 (comma 2) e 75 (comma 1) del D.P.R. n. 115, considerando che :
- – l’art. 3 della Costituzione chiede la rimozione di qualsiasi ostacolo di ordine economico e sociale che limiti la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Il principio di uguaglianza viene invece compromesso se il professionista in sede di mediazione viene trattato differentemente, a livello economico, a seconda che si raggiunga o meno un accordo tra le parti. Tra l’altro, al professionista che effettivamente concluda in maniera positiva la mediazione è riconosciuto un trattamento peggiore.
- – l’art. 24 della Costituzione garantisce ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione;
- – l’art. 36 della Costituzione prevede che all’attività lavorativa corrisponda una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità di lavoro svolto. Ciò però non può escludere da qualsiasi tutela quei liberi professionisti che prestano la propria attività lavorativa obbligatoria gratuitamente.
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