9 Luglio 2020 -

E se la copia notificata dell’atto è priva della sottoscrizione del difensore?

Cosa succede se nella copia notificata dell’atto introduttivo manca della sottoscrizione da parte del difensore presente invece nell’originale? Questa difformità può inficiare un citazione o un ricorso? L’ordinanza n. 10450/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata il 3 giugno 2020, ci offre informazioni utili. COPIA NOTIFICATA E MANCATA SOTTOSCRIZIONE Una società vuole ottenere il pagamento di…

Cosa succede se nella copia notificata dell’atto introduttivo manca della sottoscrizione da parte del difensore presente invece nell’originale? Questa difformità può inficiare un citazione o un ricorso?

L’ordinanza n. 10450/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata il 3 giugno 2020, ci offre informazioni utili.

COPIA NOTIFICATA E MANCATA SOTTOSCRIZIONE

Una società vuole ottenere il pagamento di una ristrutturazione compiuta, ma il convenuto non è d’accordo. Tra le varie motivazioni, anche la mancanza, nella copia notificata, della firma del legale della società. 

Le istanze del convenuto vengono accolte e la società ricorre.
La Corte d’Appello dà ragione a questa, sostenendo che le eventuali mancanze della copia notificata vengono sanate dalla presenza di tutti gli elementi nell’originale e dalla costituzione del convenuto (art.164 c.p.c., terzo comma).

La questione però non termina e viene portata in Cassazione, con il convenuto che contesta anche la violazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 2 e 6, art. 164 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., comma 2.
Secondo la parte, sarebbe errata la decisione del giudice di non ritenere nulla la copia notificata nonostante i vizi presenti rispetto l’atto originale, poiché si porrebbe in contrasto con il principio generale secondo cui in caso di difformità è la copia notificata dell’atto a prevalere.

La Corte di Cassazione ritiene però che il ricorso sia infondato e ribadisce che la mancata sottoscrizione della copia notificata dell’atto introduttivo da padre del difensore non incide affatto sulla validità dello stesso se la firma del difensore compare nell’originale e se gli elementi presenti nella copia notificata permette alla controparte di dedurne la provenienza.

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