Cosa succede se nella copia notificata dell’atto introduttivo manca della sottoscrizione da parte del difensore presente invece nell’originale? Questa difformità può inficiare un citazione o un ricorso?
L’ordinanza n. 10450/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata il 3 giugno 2020, ci offre informazioni utili.
COPIA NOTIFICATA E MANCATA SOTTOSCRIZIONE
Una società vuole ottenere il pagamento di una ristrutturazione compiuta, ma il convenuto non è d’accordo. Tra le varie motivazioni, anche la mancanza, nella copia notificata, della firma del legale della società.
Le istanze del convenuto vengono accolte e la società ricorre.
La Corte d’Appello dà ragione a questa, sostenendo che le eventuali mancanze della copia notificata vengono sanate dalla presenza di tutti gli elementi nell’originale e dalla costituzione del convenuto (art.164 c.p.c., terzo comma).
La questione però non termina e viene portata in Cassazione, con il convenuto che contesta anche la violazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 2 e 6, art. 164 c.p.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., comma 2.
Secondo la parte, sarebbe errata la decisione del giudice di non ritenere nulla la copia notificata nonostante i vizi presenti rispetto l’atto originale, poiché si porrebbe in contrasto con il principio generale secondo cui in caso di difformità è la copia notificata dell’atto a prevalere.
La Corte di Cassazione ritiene però che il ricorso sia infondato e ribadisce che la mancata sottoscrizione della copia notificata dell’atto introduttivo da padre del difensore non incide affatto sulla validità dello stesso se la firma del difensore compare nell’originale e se gli elementi presenti nella copia notificata permette alla controparte di dedurne la provenienza.
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