Se manca l’accordo tra i genitori, il figlio resterà senza cognome fino alla decisione del giudice. È possibile anche che il figlio abbia tre o addirittura più cognomi, nel caso in cui i genitori ne avessero più di uno e non fossero intenzionati a rinunciare a nessuno di questi.
Queste sono alcune delle indicazioni provenienti dal Consiglio Nazionale del notariato attraverso lo studio 200-20222/P diffuso il 10 gennaio, con oggetto: «Il nome (prenome e cognome). Il punto dopo la Corte costituzionale».
Con la sentenza 131 è stata dichiarata l’illegittimità del primo comma dell’art. 262 «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell’ordine dei medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto».
Nel caso in cui i genitori decidano di trasmettere al figlio il cognome di entrambi, devono decidere anche l’ordine di attribuzione dei cognomi. Senza accordo tra i genitori, l’ufficiale dello stato civile non potrà formare l’atto di nascita.
La soluzione al contrasto dei genitori spetta soltanto al giudice, anche se sono gli stessi genitori a doversi attivare nell’ottenere l’intervento del giudice.
In attesa della decisione del giudice, il figlio non potrà comunque essere iscritto all’anagrafe, e i due genitori non potranno ottenere alcuna certificazione che lo riguardi. Il ricorso al giudice «potrà anche tradursi in un ritardo nella formazione dell’atto di nascita del figlio […] poiché non si vede come l’ufficiale dello stato civile possa darvi corso fino a quando il giudice non si sia pronunciato al riguardo».
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Con la circolare n. 63 del 01/06/2022 del Ministero dell’interno viene evidenziato come l’accordo tra i due genitori è necessario anche per attribuire al figlio soltanto un cognome. In assenza di tale decisione, avverrà automaticamente l’attribuzione del doppio cognome, nell’ordine deciso dai genitori – o, come abbiamo visto, dal giudice.
Ricorda il Notariato che è necessario evitare che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori determini un meccanismo moltiplicatore. Infatti, troppi cognomi andrebbero a ledere la funzione identitaria.
È opportuno che il genitore con doppio cognome scelga quello che rappresenti il legame genitoriale, a meno che i genitori non optino per attribuire soltanto un doppio cognome. Afferma il Notariato: «In ogni caso, attualmente, riguardo all’eventualità che uno o entrambi i genitori abbiano già un doppio cognome, in assenza di normativa, nell’attribuzione del cognome del figlio devono essere rispettati tutti i cognomi dei genitori».
Il legislatore dovrà valutare anche l’interesse di un figlio che non vuole vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di altri fratelli. Il cognome assegnato al primogenito, in questo caso, potrebbe vincolare anche la prole successiva riconosciuta dai genitori.
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