La Commissione europea ha adottato due distinte decisioni di non conformità nei confronti di Google ai sensi del regolamento sui mercati digitali. Le contestazioni riguardano due fronti diversi ma convergenti: da un lato il trattamento di favore riservato ai servizi del gruppo all’interno dei risultati di Google Search, dall’altro i limiti imposti agli operatori economici che intendono orientare gli utenti verso canali di acquisto alternativi — e frequentemente più convenienti — rispetto a quelli interni a Google Play. Alle due condotte corrispondono altrettante ammende: 460 milioni di euro per la prima, 430 milioni per la seconda, per un esborso complessivo di 890 milioni.
L’autopreferenza nei risultati di ricerca
Il primo addebito attiene al principio cardine su cui poggia la disciplina europea dei gatekeeper: chi controlla l’accesso al mercato non può riservare ai propri servizi una posizione di vantaggio nel ranking rispetto a quelli offerti da terzi, ed è tenuto ad applicare criteri di classificazione trasparenti, equi e non discriminatori. Secondo l’istruttoria, i servizi verticali del gruppo — comparazione di prodotti, strutture ricettive, mobilità, contenuti sportivi — hanno beneficiato di una visibilità e di un rilievo grafico non replicabili dai concorrenti che offrono prestazioni analoghe.
L’esito pratico, nella lettura della Commissione, è una distorsione competitiva: la selezione del servizio non avviene sul terreno della qualità ma su quello della proprietà dell’algoritmo che ordina i risultati.
Lo steering su Google Play
Il secondo filone riguarda il rapporto tra la piattaforma applicativa e gli sviluppatori. Il regolamento riconosce al gestore dello store la possibilità di percepire un corrispettivo per l’acquisizione iniziale del cliente; ciò che è stato ritenuto eccedente il perimetro di conformità è la misura delle commissioni collegate all’attività di steering e la durata del periodo lungo il quale tali importi continuano a essere applicati. Il risultato è stato quello di scoraggiare gli sviluppatori dal comunicare ai propri utenti l’esistenza di condizioni economiche migliori altrove.
La posizione dell’esecutivo europeo, espressa dalle Vicepresidenti esecutive intervenute sul provvedimento, è netta: il successo commerciale di un prodotto deve dipendere dal suo valore e non dall’appartenenza a chi governa il motore di ricerca, e l’utente ha diritto a essere informato dagli sviluppatori sulle offerte disponibili anche quando il titolare dello store non ricava alcun beneficio da quella informazione.
Che cosa accade adesso
Le decisioni non si esauriscono nella componente sanzionatoria: contengono l’ordine di far cessare le condotte contestate e di non reiterarle. Google dispone di sessanta giorni per conformarsi; in difetto, la Commissione potrà applicare penalità di mora fino al 5% del fatturato. Resta naturalmente impregiudicata la facoltà di impugnazione davanti al giudice europeo.
I provvedimenti chiudono l’indagine avviata nel marzo 2024, una delle prime aperte in applicazione del regolamento, e rappresentano la prima sanzione irrogata al gruppo sulla base di questa normativa. Bruxelles ha peraltro dato atto di alcuni avanzamenti realizzati dalla società nella presentazione degli annunci di shopping e dei servizi collegati ai contenuti: modifiche attualmente in fase di valutazione, sulle quali il confronto proseguirà. Analogo dialogo è annunciato sulle proposte formulate da Google in ordine all’applicazione dei principi affermati nella decisione alle funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale.
Il significato del precedente
Al di là delle cifre — significative, ma lontane dal tetto del 10% del fatturato mondiale che il regolamento consente di raggiungere — il valore del provvedimento è essenzialmente sistemico. È la prova che l’impianto normativo europeo sui mercati digitali ha superato la fase dichiarativa ed è entrato in quella applicativa, con una logica che privilegia la rimozione della condotta rispetto alla mera afflittività della sanzione. Per gli operatori che dipendono dalle grandi piattaforme, dalle imprese che offrono servizi comparabili agli sviluppatori di applicazioni, il precedente definisce con maggiore precisione lo spazio di manovra riconosciuto e quello che il gatekeeper non può legittimamente comprimere.

