17 Giugno 2025 - PCT | La sentenza

Depositi telematici, la Cassazione chiarisce: contestare solo le ragioni del rifiuto

Se la cancelleria respinge l’atto, il professionista deve focalizzarsi sui motivi indicati nella quarta PEC, senza dover provare la regolarità dell’intero procedimento

Nuova precisazione della Cassazione sul processo civile telematico. Con l’ordinanza n. 15801, depositata oggi, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di rifiuto di un deposito telematico da parte della cancelleria, il professionista è tenuto a concentrare le proprie contestazioni esclusivamente sui motivi indicati nella quarta PEC, quella finale di verifica manuale, e non sull’intera procedura informatica di trasmissione.

Il caso riguardava una società che aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, vedendosi però dichiarare inammissibile il ricorso dal Tribunale di Teramo per presunta tardività del deposito. Secondo il giudice di merito, la società non avrebbe fornito prova adeguata della correttezza della prima trasmissione telematica, allegando solo le ricevute PEC in formato pdf, senza i relativi allegati informatici.

Una lettura non condivisa dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno ricordato che il deposito telematico di un atto si compone di quattro PEC: accettazione, consegna, esito dei controlli automatici e controllo manuale della cancelleria. È proprio la quarta PEC che determina il perfezionamento definitivo del deposito. Se quest’ultima contiene un rifiuto, spetta alla parte interessata reagire con prontezza, depositando nuovamente l’atto o chiedendo la rimessione in termini, contestando nel frattempo le ragioni del rigetto.

La Suprema Corte ha quindi fissato un principio chiaro: il depositante non è tenuto a dimostrare la regolarità complessiva della procedura telematica, se non per quanto attiene alle motivazioni del rifiuto ricevuto. L’onere della prova su eventuali ulteriori difformità resta invece a carico della controparte.

Nel caso specifico, rilevata la presenza delle quattro ricevute PEC, il tribunale avrebbe dovuto verificare soltanto se l’opponente si fosse attivato tempestivamente per sanare il deposito e se le motivazioni addotte dalla cancelleria fossero effettivamente fondate.
Per questo motivo la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Teramo, disponendo un nuovo esame della vicenda davanti a un collegio in diversa composizione.


LEGGI ANCHE

Olimpiadi invernali: l’app spia gli atleti?

Olimpiadi Invernali con app che sembra violare anche la Legge sulla privacy cinese Per assicurare il contenimento della diffusione del Covid il governo cinese ha pensato…

difendersi dalle truffe bancarie

Attenzione alle truffe bancarie: ecco come difendersi

Le truffe bancarie stanno diventando una minaccia sempre più insistente per i consumatori. Vista la crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, risulta fondamentale proteggere i propri…

Nordio, Ferragosto alla Giudecca di Venezia

Il Ministro Nordio, accompagnato dalla direttrice, Mariagrazia Felicita Bregoli, ha visitato il padiglione della casa di reclusione che fino al 4 novembre ospiterà l'esposizione della…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto