Con la sentenza n. 32470 del 9 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale riguardo al reato di depistaggio. Secondo la Sezione VI Penale, presieduta dal Consigliere Fidelbo, per configurare il delitto previsto dall’art. 375 del codice penale, è necessario che il pubblico ufficiale agisca con l’intenzione specifica di deviare il corso naturale di un’indagine o di un processo.
La sentenza chiarisce che non è sufficiente un’azione volta a rafforzare o consolidare prove già acquisite; per il reato di depistaggio, occorre una chiara volontà di alterare la verità giudiziaria. Questo distingue il depistaggio da altre condotte meno gravi e sottolinea la necessità di un dolo specifico.
La Cassazione ha inoltre ribadito che il reato di depistaggio può configurarsi anche se il procedimento penale non è ancora formalmente avviato, a condizione che la condotta del pubblico ufficiale sia idonea a creare un inganno che ostacoli l’accertamento della verità.
Questa pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale che vede nel depistaggio una grave violazione del dovere pubblico, con l’obiettivo principale di preservare l’integrità delle indagini e la ricerca della verità giudiziaria.
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