Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, ottavo provvedimento in materia di sicurezza pubblica, è stato adottato dal Governo in risposta ai disordini di ottobre. Per l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), il provvedimento introduce fattispecie penali costruite su un numero di elementi costitutivi inferiore rispetto ai reati già esistenti, rendendole più agevoli da contestare per l’accusa: non è richiesta la prova dell’offesa estesa all’ordine pubblico propria della devastazione, né quella della violenza diretta contro il pubblico ufficiale tipica della resistenza, né il vincolo stabile che caratterizza l’associazione per delinquere.
Secondo AIGA, la principale criticità riguarda il rispetto del principio di determinatezza (art. 25, comma 2, Costituzione) e di quello di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Costituzione). I nuovi articoli 420-bis e 635.1 del codice penale ruotano attorno alla nozione di un gruppo di almeno cinque persone “organizzato anche occasionalmente”: una formula indeterminata che, secondo l’associazione, rischia di sostituire alla prova del contributo causale e del dolo del singolo concorrente la semplice prova della sua presenza nel gruppo, con pene fino a dodici anni di reclusione per organizzatori e istigatori.
Ancora più critica, per AIGA, è la presunzione di capacità di intendere e di volere per i minori tra i quattordici e i diciotto anni, che sposta sulla difesa l’onere di provare l’immaturità del minore, indebolendo il processo minorile e ponendosi in tensione con gli articoli 3, 27 e 31 della Costituzione. Preoccupano inoltre l’estensione della flagranza differita e le sanzioni ai genitori disposte dal Prefetto sulla base dei soli atti di indagine, senza contraddittorio pieno.
“Il decreto non si limita ad aggiungere nuovi reati – dichiara Luigi Bartolomeo Terzo, presidente nazionale AIGA – ma costruisce fattispecie che chiedono all’accusa di provare meno: basta dimostrare l’esistenza del gruppo e la presenza dell’imputato al suo interno, anziché la condotta, il contributo e il dolo di ciascuno. È una scorciatoia probatoria incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale.” AIGA seguirà l’iter di conversione in Parlamento, mettendo a disposizione delle istituzioni le proprie osservazioni tecniche.
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