Con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020 la Cassazione ha diffuso le modifiche ai procedimenti civili e penali che si tengono davanti alla Corte di legittimità.
Il documento è stato poi seguito dal decreto n.55 del 10 aprile che ne ha variato in parte il contenuto.
Ecco quanto stabilito.
PROCEDIMENTI CIVILI
1) Le cause fissate per la trattazione in pubblica udienza fino al 30 giungo vengono rinviate a data successiva.
Dal suddetto rinvio sono escluse le udienze indicate nell’art. 83 comma 3 del d.l n. 18/2020, che varranno fissate con priorità.
2) Le cause fissate per la trattazione in adunanza camerale fino al 31 maggio sono rinviate a nuovo ruolo.
Dal suddetto rinvio sono ancora una volta escluse le udienze indicate nell’art. 83 comma 3 del d.l n. 18/2020, che varranno fissate con priorità.
3) Nel periodo 1-19 giugno la Sesta Sezione potrà tenere per ogni Sottosezione un numero di adunanze camerali che sia compatibile con il rispetto degli adempimenti di legge e con la disponibilità di personale amministrativo.
4) Durante il mese di giugno le Sezioni Unite terranno 2 adunanze camerali in date che dovranno essere fissate.
5) Dal 22 al 30 giugno le Sezioni Prima, Seconda, Terza, Lavoro e Quinta terranno un numero di adunanze camerali compatibile con il rispetto degli adempimenti di legge e l’effettiva presenza di personale amministrativo.
PROCEDIMENTI PENALI
1) Le cause fissate nelle udienze e nelle camere di consiglio fino all’11 maggio vengono rinviate d’ufficio e fuori udienza in data successiva al 30 giugno.
Dal suddetto rinvio sono escluse le cause indicate dall’art. 83 comma 3 del d.l n. 18/2020.
2) I presidenti titolari dovranno scegliere 1 sola udienza a settimana per la trattazione dei procedimenti nei quali scadono i termini indicati nell’art.304 cpp e per quelli in cui sono state richieste o applicate misure detentive. Il collegio andrà composto seguendo le modalità indicate nel decreto n. 47.
3) Nell’udienza verranno trattati anche i ricorsi per i quali i difensori di detenuti, imputati e proposti hanno fatto richiesta tramite PEC alla Cancelleria della competente Sezione penale della Corte di Cassazione entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito ufficiale.
4) I procedimenti in udienza e in Camera di Consiglio già fissati dal 12 maggio al 30 giugno sono rinviati d’ufficio o fuori udienza a data successiva.
Dal suddetto rinvio sono escluse i procedimenti indicati nell’art. 83 comma e dl. n. 18/2020, salvo eccezioni. Il calendario settimanale di tali udienze è indicato nel decreto.
5) Potranno essere fissate massimo 2 camere di consiglio non partecipare e de plano mensili, come previsto nel decreto n.47.
6) L’avviso di cui all’art.610, comma 1, e 611 c.p.p. verrà inviato a decorrere dal 12 maggio fatti salvi i ricorsi per cui ricorrono le ipotesi previste dall’art.83 comma 3 del d.l.n. n.18 del 2020.
Oltre alle modifiche ai procedimenti civili e penali, nei decreti si segnalano alcune disposizioni comuni a entrambi.
DISPOSIZIONI COMUNI
- – Le adunanze civili e penali non partecipate e de plano saranno tenute in remoto.
- – I presidenti stabiliscono i nuovi calendari.
- – Le cancellerie possono inviare gli atti regolamentari ai magistrati anche via posta tradizionale.
- – Prima di fissare udienze e camere di consiglio i presidenti devono verificare se la disponibilità del personale sia compatibile con i procedimenti da affrontare.
- – Le conclusione e gli altri atti della Procura generale potranno essere inviati via mail dalla casella della competente segreteria civile o penale alla cancelleria della Corte di Cassazione competente, allegando un pdf che rispetti le disposizioni indicate nell’art.83 del d.l.n n.18 del 2020.
- – I presidenti titolari possono proporre al presidente di aumentare il numero delle udienze e delle camere di consiglio solo se le condizioni lo permettono e se il personale a disposizione è sufficiente.
- – Per quanto riguarda i ricorsi da trattare entro il 30 giugno, i difensori possono inviare motivi aggiuntivi e memorie alla Corte e alla controparte via PEC agli indirizzi tratti dal Re.G.Ind.E
Per i dettagli, vi invitiamo a leggere il testo originale del Decreto n.47 e il testo originale del Decreto n.55.
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