protocollo per la trattazione delle adunanze civili e penali camerali

Cassazione: il protocollo per la trattazione delle adunanze civili e penali

Lo scorso 9 aprile 2020 la Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense per la digitalizzazione degli atti della Corte Suprema di Cassazione hanno sottoscritto il protocollo per la trattazione delle adunanze civili e penali camerali non partecipate durante il periodo di applicazione delle misure a prevenzione del contagio da Covid-19.

Il protocollo ha l’obiettivo di agevolare la trattazione dei procedimenti, condizionati dalle difficoltà eccezionali del periodo.
Perché il lavoro da remoto sia possibile è necessario che esista un ‘supporto informatico trasmissibile in via telematica’ a disposizione dei componenti del collegio giudicante e del pubblico ministero.

In sostanza, il protocollo si concentra sul favorire la digitalizzazione degli atti processuali. 
La conseguente agevolazione dei procedimenti avviene in due modi:

  • attraverso l’invio della copia informatica degli atti già depositati in forma cartacea
  • attraverso il deposito di memorie e motivi aggiunti tramite PEC.

L’efficacia del protocollo si estende fino al 30 giugno.

CONTENUTI DEL PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE ADUNANZE CIVILI E PENALI

Il protocollo si compone di 8 punti.

1) CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA

1.1. I difensori hanno 7 giorni di tempo dal momento della ricezione dell’avviso di fissazione dell’adunanza o udienza camerale da parte della Cancelleria della Corte di Cassazione per inviare la copia informatica in pdf degli atti processuali del giudizio di Cassazione, sia civili che penali, già depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge (per il civile: ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma 2, c.p.c., provvedimento impugnato; per il penale: ricorso, motivi nuovi, provvedimento impugnato).

1.2. Nell’avviso di fissazione è segnalato che, nel caso in cui i documenti non pervenissero entro i 7 giorni, la trattazione della causa, già fissata, potrebbe essere rinviata a nuovo ruolo se il collegio non sé nella possibilità di decidere nella camera di consiglio da remoto.

2) MODALITÀ DI INVIO DEGLI ATTI DEI DIFENSORI

2.1. Il difensore deve trasmettere gli atti richiesti dal proprio indirizzo PEC presente nel RE.G.IND.E a:
a. agli indirizzi PEC delle cancellerie della Corte di Cassazione e delle segreterie della Procura Generale, (gli indirizzi sono presenti nei siti internet dei sottoscrittori del protocollo),
b. agli indirizzi PEC dei difensori delle altre parti processuali presenti nei pubblici registri (art. 16.ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni).

2.2. Il difensore deve procedere con invii specifici per ogni ricorso per il quale sia stato ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza. Non si può fare un unico invio per atti relativi a più ricorsi.
Il messaggio del singolo invio deve contenere la chiara indicazione nell’oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, civile o penale, della data dell’udienza o adunanza secondo il format scelto dai sottoscrittori.

2.3. I difensori devono trasmettere copie informatiche i cui contenuti siano uguali agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo.

2.4. Le memorie ai sensi degli artt. 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter c.p.c. possono essere trasmesse seguendo le stesse modalità di cui ai punti 2.1. e 2.2.

2.5. Resta fermo quanto previsto dai decreti del Primo Presidente della Corte di Cassazione innanzi richiamati, quanto alla trasmissione delle memorie e dei motivi aggiunti nei procedimenti civili e penali.

2.6. Ciascuna delle parti processuali ha la facoltà di trasmettere tutti gli atti del processo, ivi compresi quelli depositati dalle altre parti.

3) MANCATO O RITARDATO INVIO DEGLI ATTI

3.1. La trasmissione degli atti indicati nell’art.1 deve avvenire entro e non oltre il settimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza o adunanza camerale.
Se il termine non viene rispettato, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto.

4) MODALITÀ DI INVIO DEGLI ATTI DELLA PROCURA GENERALE

4.1. La Procura Generale provvede a trasmettere agli indirizzi PEC delle cancellerie della Corte di Cassazione e dei difensori, di cui al punto 2.1, la copia informatica degli atti processuali del giudizio di Cassazione, sia civili che penali, già precedentemente depositati in forme ordinarie conformi alla legge.

4.2. Le conclusioni scritte ai sensi degli artt. 380-bis.1 e 380-ter c.p.c., le richieste e le memorie di cui all’art. 611 c.p.p. possono essere trasmesse con le stesse modalità.

5) SVOLGIMENTO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

5.1. La Camera di Consiglio è svolta secondo le modalità indicate nei decreti del Primo Presidente richiamati nelle premesse.

5.2. Le cancellerie provvedono all’inserimento nei fascicoli cartacei delle note di cui al punto 2.5.

6) AVVERTENZA

6.1. La trasmissione della copia informatica degli originali cartacei non sostituisce il deposito nelle forme previste dai codici di rito, civile e penale, e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate.

7) TERMINE DI EFFICACIA DEL PRESENTE PROTOCOLLO

7.1. Il protocollo ha efficacia dal giorno della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2020, salva l’adozione di un nuovo protocollo.

8) PUBBLICITÀ

8.1. Il Consiglio Nazionale Forense darà ampia diffusione al presente protocollo, promuovendone l’applicazione.

Vi consigliamo vivamente di leggere il testo originale del protocollo per la trattazione delle adunanze civili e penali camerali non partecipate durante il periodo di applicazione delle misure a prevenzione del contagio da Covid-19. Il protocollo è reperibile sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale Forense.

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