La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99/2024, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 42-bis, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).
La norma in questione limitava il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. La Corte ha stabilito che tale limitazione viola l’articolo 3 della Costituzione, che garantisce il diritto al lavoro e la pari opportunità tra uomo e donna.
Secondo la Corte, la norma in questione comporta un ingiustificato sacrificio del diritto al lavoro del dipendente pubblico con figli piccoli, in quanto lo costringe a scegliere tra la propria carriera professionale e la cura della famiglia. Inoltre, la norma discrimina le donne, in quanto sono generalmente loro ad assumersi il maggior carico di cura dei figli.
La Corte ha quindi dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui limita il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli piccoli alla sede di lavoro dell’altro genitore. In futuro, il trasferimento potrà essere disposto anche ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia.
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