Con la sentenza n. 30, depositata il 18 marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa che impone un limite di due ore al giorno per la permanenza all’aperto dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis. La Corte ha stabilito che questo trattamento costituisce una violazione dei principi costituzionali, in quanto non giustificato dalla necessità di garantire la sicurezza, che può essere assicurata attraverso la separazione adeguata dei gruppi di socialità all’interno degli istituti penitenziari.
La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari riguarda esclusivamente la durata della permanenza all’aperto dei detenuti al 41-bis, e non mette in discussione il regime speciale complessivo previsto dalla legge. Con la sua decisione, la Corte ha chiarito che, pur mantenendo la struttura del regime differenziato, i detenuti devono poter godere di almeno quattro ore di aria e luce naturale al giorno, come previsto dall’articolo 10 della legge di ordinamento penitenziario. La possibilità di ridurre questo tempo a due ore resta, però, valida solo in casi eccezionali e giustificati.
Secondo la Corte, la normativa precedente, che fissava il limite massimo a due ore, non era conforme alla finalità rieducativa della pena, in quanto riduceva eccessivamente le possibilità di fruire di luce naturale e aria, senza apportare reali benefici in termini di sicurezza. La sicurezza, infatti, è garantita dalla selezione accurata dei gruppi di socialità e dall’adozione di misure di sorveglianza specifiche, che impediscano contatti tra gruppi diversi di detenuti.
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