17 Febbraio 2021 -

Copie esecutive digitali: si pagano i diritti di copia?

Le copie esecutive digitali sono esenti dal versamento dei diritti di copia. Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia. Ciò significa che gli uffici giudiziari non chiederanno a difensori e altri soggetti abilitati i diritti di copia per il rilascio telematico delle copie esecutive. Questo almeno fino alla conclusione dello stato di emergenza dovuto a…

Le copie esecutive digitali sono esenti dal versamento dei diritti di copia. Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia.

Ciò significa che gli uffici giudiziari non chiederanno a difensori e altri soggetti abilitati i diritti di copia per il rilascio telematico delle copie esecutive. Questo almeno fino alla conclusione dello stato di emergenza dovuto a Covid-19, il cui termine è fissato al 30 aprile 2021.

La decisione, contenuta nella circolare del 4 febbraio, risponde alle molteplici domande di chiarimento giunte al Direttore generale del Ministero.

DIRITTI DI COPIA, I DUBBI

I dubbi sul versamento dei diritti di copia per le copie esecutive nascono dall’art.23, comma 9-bis, del Decreto Ristori n.137 del 28 ottobre 2020.

L’articolo indica che durante il periodo di pandemia è possibile chiedere e ottenere le copie di sentenze e altri provvedimenti giudiziari depositando un’apposita istanza in modalità telematica.

Il cancelliere ha il compito di creare un documento informatico contenente la copia del provvedimento richiesto. Il documento viene poi firmato digitalmente, corredato dalla formula prevista dall’articolo 475, comma 3, c.p.c. e dall’indicazione della parte destinataria.

L’articolo del decreto non offre però alcuna informazione sull’applicazione dei diritti di copia in relazione al formato digitale.

IL TESTO DELL’ORDINANZA

L’ufficio Legislativo ha riscontrato la richiesta della Direzione generale affermando che:

“Sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per  l’estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato), mentre d’altro lato in difetto di una specifica norma impositiva appare complesso sostenere che l’attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l’estrazione) sia soggetta a tributo.”

COPIE ESECUTIVE ANALOGICHE

Il chiarimento del Ministero della Giustizia riguarda dunque solo il formato digitale.

Nella stessa ordinanza si legge che, per il formato analogico delle copie esecutive, i diritti di copia non vengono sospesi. Il loro pagamento può avvenire tramite PagoPA.

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