Con una decisione del 27 marzo 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una lettura restrittiva riguardo ai diritti del terzo intestatario di beni oggetto di confisca di prevenzione. Secondo la sintesi provvisoria della sentenza, il terzo intestatario, qualora i beni siano ritenuti fittiziamente a lui intestati, può solo rivendicare l’effettiva titolarità dei beni confiscati. Non avrà, invece, il diritto di contestare i presupposti per l’applicazione della misura, come la pericolosità del proposto, la sproporzione tra il valore del bene e il reddito dichiarato, né la provenienza del bene stesso.
La questione è nata a seguito di un contrasto giuridico sollevato dalla VI Sezione penale, che si è trovata a decidere un ricorso contro una confisca confermata in appello. In tale caso, i familiari del soggetto ritenuto pericoloso, ritenuti intestatari fittizi di beni immobili e quote societarie, avevano contestato la fittizietà dell’intestazione, sostenendo la loro attività legittima e l’assenza di pericolosità del proposto. La Corte ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite, chiedendo di chiarire se il terzo intestatario, oltre a rivendicare la titolarità dei beni, avesse il diritto di contestare i presupposti della misura di prevenzione.
Il massimo consesso della Cassazione ha optato per un orientamento che limita fortemente i diritti di difesa del terzo intestatario, adottando una lettura che restringe il campo delle contestazioni. Infatti, secondo la decisione, il terzo può solo dedurre elementi relativi alla proprietà dei beni confiscati, senza poter sollevare questioni sulle condizioni che hanno giustificato l’applicazione della confisca, che possono essere sollevate solo dal proposto.
Si sono presentati, comunque, tre orientamenti giurisprudenziali differenti in merito. Il primo, maggioritario, limita i diritti del terzo intestatario alla rivendicazione della titolarità dei beni, senza possibilità di contestare gli altri presupposti della confisca. Un orientamento minoritario, invece, sosteneva che il terzo potesse anche contestare la fittizietà dell’intestazione e gli altri presupposti della misura di prevenzione. Un terzo orientamento, intermedio, prevedeva un’ulteriore evoluzione, riconoscendo la possibilità per il terzo di contestare esclusivamente i presupposti oggettivi della confisca.
La decisione della Cassazione richiama anche la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 17 giugno 2014, che aveva sottolineato la necessità di garanzie giurisdizionali effettive per i terzi intestatari, nonché la recente Direttiva 2024/1260, che prevede la protezione dei diritti fondamentali dei terzi nell’ambito della confisca in ambito europeo.
In attesa delle motivazioni ufficiali, la sentenza delle Sezioni Unite segna un importante passo verso una lettura restrittiva dei diritti del terzo intestatario, limitando le sue possibilità di difesa e rivendicazione, in un contesto di applicazione della confisca di prevenzione.
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