Le modalità per il rimborso del contributo unificato sono contenute nella Circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e della Finanza.
QUANDO CHIEDERE IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Il diritto al rimborso del contributo unificato può essere esercitato in caso di versamento :
– di una somma superiore a quella dello scaglione di riferimento;
– avvenuto due volte per errore;
– per un procedimento giurisdizionale esente;
– al quale non è seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo.
Il suddetto elenco non è da ritenersi esaustivo.
L’ISTANZA DI RIMBORSO
Per ottenere il rimborso del contributo unificato è necessario presentare apposita istanza all’ufficio giudiziario. L’istanza va presentata entro il termine di decadenza di due anni, a partire dal giorno in cui è stato effettuato il versamento (articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
Le richieste di rimborso presentate oltre questo termine non saranno accolte.
Nell’istanza vanno indicati:
- – nome e cognome, data e luogo di nascita, il codice fiscale,
- – residenza, cap ed eventuale domicilio, se diverso dalla residenza,
- – recapiti (numero di telefono e email),
- – elementi utili all’identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.),
- – estremi del versamento e importo,
- – importo richiesto a rimborso,
- – modalità di pagamento prescelta per il rimborso,
- – dichiarazione dell’inesistenza di altre richieste di rimborso relative alla stessa somma.
È possibile richiedere con un’unica istanza il rimborso di più versamenti a patto che siano relativi al medesimo contribuente e allo stesso ufficio giudiziario.
Nel caso l’istanza venga presentata personalmente, l’ufficio giudiziario rilascia un’apposita ricevuta.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Nella richiesta devono essere chiaramente identificabili il contribuente, il giudizio di riferimento (ove possibile) e l’ufficio giudiziario competente. A tal proposito vanno fatte alcune precisazioni.
Per i versamenti tramite F23, l’erronea indicazione del codice ufficio o del codice tributo non rappresentano una valida motivazione per ottenere il rimborso del contributo unificato. In tali casi si può provvedere a una rettifica con apposita comunicazione sia all’ufficio giudiziario interessato, sia all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate (come indicato nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n.73, e 9 agosto 2000, n. 131, del Ministero delle Finanze).
Nel caso dei versamenti semplificati, eseguito presso le ricevitorie abilitate, poiché non è possibile risalire in modo chiaro all’effettivo contribuente, in caso di errore risulta impossibile ottenere il rimborso.
Per maggiori informazioni potete leggere il testo completo della Circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e della Finanza. Qui il link al modello di istanza per il rimborso del contributo unificato.
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