Impronta e Firma Digitale, non sono la stessa cosa!

Proviamo a chiarire un punto che crea confusione: la differenza tra la firma digitale e l’impronta digitale. 

La firma digitale è un “pacchettino” di dati informatici che vengono apposti a un documento digitale in modo che questo risulti firmato e che l’autore sia identificabile. Ogni autore ha quindi la propria specifica firma digitale.

L’impronta digitale invece è sequenza di simboli, una sorta di codice dalla lunghezza prestabilita e fissa, relativa a un singolo documento digitale.
Ogni documento ha quindi la propria impronta, ma se questo viene modificato, anche impercettibilmente, e salvato, allora la nuova versione avrà una nuova impronta digitale.

Proprio questa caratteristica è importante nel processo telematico perché consente di capire se un documento è stato manipolato o meno.

Errori nel PAT

Secondo i dati statistici pubblicati sul sito Giustizia Amministrativa, durante il mese di febbraio 2017 in tutta Italia sono stati presentati 16.426 depositi telematici. Il 14% di questi , ovvero 2677, non sono andati a buon fine a causa di errori.

Il rapporto tra avvocati e PAT non è però omogeneo in tutta la penisola e, anzi, si notano delle differenze da regione a regione.

Per esempio, il TAR con il più alto numero di depositi presentati è quello di Roma (3382), mentre quello con il numero più basso è Bolzano (57).
Invece, il TAR che ha registrato il minor numero di errori è Aosta (2), mentre quello con il più alto è, di nuovo, Roma (552).

Ma è la percentuale di errore il dato che maggiormente ci offre il quadro di come siano state recepite le procedure del PAT. Analizzandolo si vede come la regione più virtuosa sia l’Alto Adige nel suo TAR di Trento, con una percentuale di depositi rifiutati del solo 4%, mentre quella che ha registrato più difficoltà è l’Abruzzo, con ben il 25% di rifiuti.

PAT – Errori più comuni

Il Processo Amministrativo Telematico sta entrando nella routine degli studi legali e, come sempre in caso di nuove procedure, gli errori rappresentano una realtà quotidiana. Ma qual è il più comune?

Secondo i dati statistici pubblicati sul sito Giustizia Amministrativa, relativi al mese di febbraio 2017, più del 25% dei depositi non andati a buon fine sono causati da una semplice dimenticanza: gli avvocati si scordano di allegare il modulo di deposito al messaggio PEC!

Altri errori molto comuni sono il tentativo di depositare atti relativi a procedimenti iscritti a ruolo prima del 2017 (per i quali, quindi, non è richiesto il PAT) o indicare ricorsi non esistenti.

E voi, cosa sbagliate più spesso nel PAT?

La copia di cortesia è necessaria?

Uno dei dubbi che più spesso attanaglia l’avvocato alle prese con il Processo Amministrativo Telematico è quello relativo alla necessità o meno di fornire al tribunale una copia di cortesia cartacea degli atti digitali depositati telematicamente.

La risposta definitiva ce la offre il Decreto legge 168, del 31 agosto 2016, che dispone chiaramente che, fino al 1° gennaio 2018, al deposito telematico degli atti di parte e scritti difensivi con attestazione di conformità deve accompagnarsi anche il deposito cartaceo.

Lo stesso Consiglio di Stato si è pronunciato sull’obbligatorietà di presentare almeno una copia di cortesia con un’ordinanza pubblicata il 3 marzo 2017, a seguito di un ricorso presentato dalla parte appellante che non aveva depositato una copia cartacea degli atti.

La mancata consegna della copia cartacea non inficia il deposito degli atti, che rimane valido, ma impedisce la decorrenza dei termini processuali.

Quindi, a differenza di quanto avviene nel Processo Civile Telematico, nel Processo Amministrativo la copia di cartacea è un obbligo giuridico.

Perchè tanta importanza? La motivazione la indica il Consiglio di Stato stesso: la presenza di una copia cartacea permette una più agevole lettura e analisi degli atti.

Ritardi Terza PEC

Si avvisa che a causa di un fermo del SIGA, previsto dalle ore 21.00 di giovedì 9 marzo e per la durata di circa cinque ore, determinato da interventi sulle strutture informatiche della Giustizia Amministrativa, potrebbero verificarsi ritardi nell?invio della cd. 3° PEC.

1 Gennaio 2017, Processo Amministrativo Telematico

Dal 1° gennaio 2017 è ufficialmente entrata in regime l’applicazione del PAT, Processo Amministrativo Telematico.
Vi ricordiamo che il PAT riguarda solo i ricorsi depositati a partire dalla suddetta data, mentre per i ricorsi depositati in date anteriori rimangono valide le norme precedenti.

Il Ministero ha attivato un Help Desk al quale gli avvocati possono rivolgersi in caso di problemi esclusivamente tecnici.

Chiusura uffici 31 dicembre

Considerando che dal 01 gennaio 2017 entrerà in vigore la normativa sul PAT, il Segretario generale della giustizia amministrativa comunica che il 31 dicembre 2016 rimmarranno chiusi gli uffici ricevimento ricorsi e gli uffici ricevimento atti del Consiglio di Stato del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei Tribunali amministrativi regionali. La chiusura si rende necessaria per effettuare i necessari adeguamenti del sistema informatico SIGA. Di conseguenza il 31 dicembre 2016 sono sospensi i depositi telematici e cartacei.

Nuova sperimentazione libera priva di effetti giuridici

È disponibile, a partire dal 1° e sino al 22 dicembre, un ambiente di test che consente agli avvocati difensori di esercitarsi nell’utilizzo delle funzionalità di deposito ricorso e deposito atti, esclusivamente legate alla compilazione dei moduli relativi e all’operatività del servizio di invio a mezzo pec. Le funzioni esercitate sono chiaramente prive di ogni effetto giuridico.
Dal 1° dicembre sono pertanto disponibili, nella sezione dedicata al Processo Amministrativo Telematico i moduli di deposito e le nuove istruzioni ad uso degli avvocati difensori.
Nella compilazione del modulo di deposito gli avvocati devono sempre selezionare quale sede di deposito quella del TAR Marche Ancona.
Per tale attività deve essere utilizzata esclusivamente la seguente pec: test5@pec.ga-cert.it.

Riparte la sperimentazione del processo amministrativo telematico

Dal 10 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 tutte le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e tutti i Tribunali amministrativi regionali saranno coinvolti nella sperimentazione del Processo amministrativo telematico.
La sperimentazione riguarderà i soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016.
In questa fase tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica.
Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo.

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