Molestie sessuali sul lavoro, la Cassazione: sono discriminazione di genere

Le molestie sessuali non sono soltanto comportamenti inopportuni o sanzionabili sul piano disciplinare, ma costituiscono una vera e propria forma di discriminazione sul lavoro. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13748 depositata nel giugno 2025, fissando un principio destinato ad avere un impatto rilevante nella gestione dei rapporti aziendali.

Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ripetutamente rivolto espressioni volgari e a sfondo sessuale a un collega maschio, tanto da costringerlo a evitare ogni contatto per non subire ulteriori molestie. Un comportamento che, oltre a generare disagio personale e tensione sul luogo di lavoro, aveva rallentato l’attività produttiva.

Secondo i giudici, però, non è necessario che simili episodi producano conseguenze economiche o organizzative immediate per essere riconosciuti come discriminatori. La dignità della persona sul posto di lavoro — a prescindere dal sesso — è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione e dal Codice delle pari opportunità.

La Cassazione sottolinea che spetta al datore di lavoro non solo prevenire e sanzionare i comportamenti indesiderati di natura sessuale, ma anche garantire un ambiente professionale improntato al rispetto e all’uguaglianza. E questo dovere resta pienamente valido anche se la persona responsabile di molestie non ha precedenti disciplinari o se l’azienda non ha subito danni rilevanti in termini gestionali.

La decisione censura così la precedente sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva ridimensionato il valore discriminatorio delle molestie sessuali in assenza di effetti organizzativi concreti.

Avvocati, penale di recesso valida solo se frutto di trattativa vera

Non basta far firmare una clausola di recesso con penale separatamente dal resto del contratto per renderla automaticamente valida. Lo ha chiarito la Corte di cassazione civile, seconda sezione, con l’ordinanza n. 15271 depositata il 5 giugno 2025, intervenendo in una vicenda che vedeva opposti una cliente e il suo avvocato.

La signora, assistita per una causa di responsabilità medica, aveva sottoscritto un accordo che prevedeva, in caso di recesso anticipato dal mandato, il pagamento di una penale pari a 125 mila euro — il 25% dei 500 mila euro che l’avvocato avrebbe percepito in caso di vittoria. Tuttavia, dopo alcune attività preliminari, la cliente decideva di affidarsi a un altro professionista.

Il Tribunale, in primo grado, aveva già ridotto la penale a poco più di 17 mila euro, considerandola eccessiva. Ma la Cassazione è andata oltre, accogliendo il ricorso della donna sul presupposto che la clausola, per essere valida, avrebbe richiesto una trattativa reale e documentata con il cliente.

Secondo i giudici supremi, infatti, i contratti stipulati tra avvocato e assistito si configurano come rapporti tra professionista e consumatore. E in questi casi, le clausole che impongono al cliente somme sproporzionate a titolo di penale sono considerate vessatorie, a meno che il legale non dimostri di aver offerto all’assistito la possibilità concreta di discuterne e modificarne i contenuti.

L’era del capitalismo della sorveglianza: la nostra identità digitale è il prezzo che paghiamo per essere dominati

Ci muoviamo in un ecosistema digitale in continua espansione. Navighiamo su internet, interagiamo con i nostri smartphone, guidiamo auto sempre più connesse e ci circondiamo di elettrodomestici intelligenti. Ogni singola interazione lascia una traccia, un minuscolo frammento di informazione che, sommato ad altri, compone un ritratto dettagliato di chi siamo: la nostra identità digitale.

Questa identità non è un semplice alias online. È un sofisticato aggregato di dati demografici, abitudini di consumo, interessi, opinioni politiche, relazioni sociali e persino il nostro stato d’animo, dedotto dalle parole che digitiamo o dalle espressioni che usiamo nelle videochiamate. Il problema è che questa preziosa costruzione non è interamente sotto il nostro controllo. Anzi, è diventata la merce più ambita in un mercato che genera miliardi di dollari all’anno: il mercato dei dati personali.

Il DATO: il nuovo oro nero del “capitalismo della sorveglianza”

Per anni abbiamo sentito dire che “i dati sono il nuovo petrolio”. Oggi, questa affermazione è più che mai vera. Aziende specializzate nella raccolta e nell’analisi dei dati, broker di informazioni, giganti della tecnologia e persino entità governative sono costantemente alla ricerca di questi preziosi frammenti. Ma a cosa servono?

L’obiettivo principale è la previsione dei comportamenti. Se un’azienda sa cosa abbiamo cercato online, quali prodotti abbiamo visualizzato, quali pagine abbiamo visitato e per quanto tempo, può prevedere con un’accuratezza sorprendente cosa potremmo voler acquistare in futuro. Questo si traduce in pubblicità mirate, offerte personalizzate e strategie di marketing sempre più raffinate.

Ma l’impatto va ben oltre gli acquisti. L’analisi dei dati può prevedere le nostre inclinazioni politiche, le nostre vulnerabilità emotive o persino le nostre propensioni al rischio. E se un comportamento può essere previsto, può anche essere influenzato. Questo ci porta direttamente al concetto di Capitalismo della Sorveglianza, coniato dalla studiosa Shoshana Zuboff. Non si tratta solo di marketing mirato; è un sistema economico in cui i nostri dati vengono estratti, analizzati e monetizzati per prevedere e modificare il nostro comportamento. Noi stiamo di fatto pagando per farci dominare, fornendo gratuitamente le informazioni che alimentano un’industria il cui scopo ultimo è quello di controllare le nostre scelte, dagli acquisti più banali alle decisioni politiche fondamentali.

L’influenza invisibile: dagli acquisti alle scelte politiche

Immaginate di navigare su un social media e di essere esposti a contenuti che, pur sembrando innocui, sono stati selezionati algoritmicamente per rafforzare determinate convinzioni o spingervi verso una specifica decisione. Questo non è fantascienza. Le tecniche di microtargeting sono diventate uno strumento potente per indirizzare messaggi specifici a segmenti di popolazione altamente definiti, con l’obiettivo di modellare opinioni e comportamenti.

Nel campo degli acquisti, questo si traduce in offerte irresistibili che sembrano “leggere il pensiero”, spingendoci a comprare prodotti che forse non avremmo considerato diversamente. Ma l’aspetto più preoccupante riguarda le scelte politiche. Scandali come quello di Cambridge Analytica hanno dimostrato come i dati personali possano essere utilizzati per manipolare le elezioni, diffondere disinformazione e polarizzare l’opinione pubblica, minando le basi stesse della democrazia.

Siamo noi il mercato

Il paradosso è che, in questa economia dei dati, acquisiti molto spesso inconsapevolmente, il mercato siamo noi. Non siamo più solo consumatori di servizi o prodotti digitali; siamo il prodotto stesso. Le nostre informazioni, le nostre abitudini, le nostre preferenze vengono monetizzate da un’industria che opera spesso nell’ombra, con regole ancora troppo flebili e un livello di consapevolezza pubblica ancora insufficiente.

La gratuità di molti servizi online è solo apparente. Il costo lo paghiamo con i nostri dati, cedendo fette sempre più ampie della nostra privacy in cambio di comodità e connettività.


Sharenting: la privacy dei minori in pericolo

Una delle manifestazioni più delicate e preoccupanti di questa economia dei dati è lo sharenting, un neologismo che fonde “sharing” (condivisione) e “parenting” (genitorialità). Si riferisce alla pratica, sempre più diffusa tra i genitori, di condividere foto e video dei propri figli minori sui social network come Facebook, Instagram o TikTok. Sebbene la motivazione sia spesso innocente, dettata dal desiderio di condividere momenti speciali, le ripercussioni sulla privacy e sicurezza dei minori possono essere devastanti.

Uno studio di Barclays ha previsto che, entro il 2030, la condivisione online sarà responsabile di due terzi delle frodi di identità online, con un costo che potrebbe superare i 667 milioni di sterline all’anno. A ciò si aggiunge una ricerca del Children’s Commissioner for England che rivela come, all’età di 13 anni, un bambino abbia già avuto in media 1.300 immagini condivise dai propri genitori o tutori. Dati sensibili come la data di nascita, la scuola frequentata o gli hobby, se pubblicati online, possono esporre i bambini a rischi futuri, rendendoli potenziali bersagli per truffatori o malintenzionati.


Meta AI: intelligenza artificiale e dati personali in Europa

Un’altra frontiera nella battaglia per la privacy è rappresentata dall’arrivo di Meta AI negli smartphone, anche in Unione Europea. Questo assistente virtuale, integrato direttamente in WhatsApp, Instagram e Facebook e alimentato dal large language model Llama 3.2, non può essere disinstallato e ha sollevato forti preoccupazioni in merito alla compatibilità con il GDPR (General Data Protection Regulation).

Meta ha annunciato l’intenzione di utilizzare i contenuti pubblici degli utenti europei maggiorenni di Facebook e Instagram (post, foto, didascalie, commenti, anche di profili privati se in gruppi aperti) per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Sebbene sia possibile opporsi a questo utilizzo, l’onere ricade ancora una volta sull’utente, che deve attivarsi per negare il consenso tramite apposite procedure. Questa mossa riapre un dibattito acceso sull’uso dei dati online da parte delle big tech e sulla necessità di un maggiore controllo da parte degli utenti e delle autorità.


Fascicolo sanitario elettronico: un equilibrio precario tra servizio e privacy

Anche in un settore cruciale come la sanità, la gestione dei dati personali è al centro di un dibattito. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), attivo dal 2012 e rafforzato durante la pandemia, raccoglie dati medici come cartelle cliniche e ricette, rendendoli più accessibili. Entro il 30 giugno 2024, i cittadini hanno la possibilità di rifiutare la trasmissione dei dati e delle informazioni antecedenti al 19 maggio 2020.

Questa data è significativa perché un decreto del secondo governo Conte ha stabilito che, dal 19 maggio 2020 in poi, tutti i dati sanitari sarebbero stati caricati automaticamente sul FSE, senza necessità di consenso esplicito. La possibilità di opporsi riguarda quindi solo i dati precedenti a tale data.

Tuttavia, si è creato un dibattito sulla reale portata di questa opposizione. Come chiarito da Christian Bernieri, data protection officer, l’opposizione riguarda solo le finalità non sanitarie, ovvero la condivisione dei dati con altri enti della Pubblica Amministrazione (come il Ministero delle Finanze per la spesa pubblica). Il personale sanitario, invece, avrà comunque accesso ai dati pertinenti per la cura, previo consenso specifico del cittadino.

Bernieri ha espresso preoccupazione per il rischio di hackeraggi, fughe di dati e abusi in un settore, quello sanitario, particolarmente colpito dagli attacchi informatici. Sebbene il FSE preveda misure di sicurezza e limitazioni (ad esempio, l’accesso negato a compagnie assicurative o datori di lavoro), il tema della sicurezza di un database così vasto e sensibile rimane prioritario. Se non ci si oppone entro il 30 giugno, i dati saranno utilizzati in forma anonima per calibrare la spesa sanitaria e migliorare la sanità pubblica.

L’intervento del Garante della Privacy ha ulteriormente evidenziato difformità e disomogeneità nell’applicazione del FSE tra le Regioni e le Province autonome. Diciotto regioni e due Province autonome hanno modificato il modello di informativa predisposto dal Ministero, compromettendo l’uniformità dei diritti e delle misure di tutela per i pazienti a livello nazionale. Queste violazioni potrebbero comportare sanzioni previste dal Regolamento europeo, sottolineando l’importanza di una gestione coerente e protetta dei dati sanitari.

Finfluencer nel mirino: Consob mette in guardia risparmiatori e creator finanziari

Il mondo della finanza si è ormai trasferito anche sui social. Tra video, storie e dirette, proliferano influencer che dispensano consigli su investimenti e opportunità di guadagno. Ma dietro la promessa di rendimenti facili e formule miracolose, si nascondono rischi concreti per i risparmiatori meno esperti.

A lanciare l’allarme è la Consob, che con un richiamo di attenzione diffuso il 6 giugno 2025, invita il pubblico a vigilare e gli stessi finfluencer — i cosiddetti influencer finanziari — a rispettare le norme di settore. L’Autorità sottolinea come i suggerimenti veicolati online possano influenzare scelte economiche importanti, a volte senza la necessaria trasparenza o competenza.

Attenti alle scorciatoie finanziarie
La Consob raccomanda di non prendere decisioni d’investimento sull’onda dell’entusiasmo o imitando ciecamente scelte altrui — il cosiddetto “effetto gregge” — senza una valutazione personale dei rischi. Diffidare, inoltre, da chi propone guadagni facili e investimenti sicuri con esborsi minimi: nella finanza, il rischio zero non esiste.

Un altro aspetto critico riguarda i conflitti di interesse. Chi propone certe operazioni potrebbe avere rapporti economici con società o piattaforme che ne traggono vantaggio. Per questo è fondamentale verificare l’attendibilità delle fonti e non lasciarsi tentare da suggerimenti non certificati.

Le responsabilità dei finfluencer
Il richiamo non si rivolge soltanto agli utenti, ma anche ai creator che popolano il web con video su criptovalute, investimenti immobiliari o trading online. La Consob ricorda che diffondere informazioni finanziarie senza rispettare le normative può configurare violazioni gravi, come la manipolazione di mercato o la diffusione di notizie fuorvianti.

Chi si presenta come esperto è inoltre tenuto a seguire regole ancora più stringenti, consultando i riferimenti normativi europei come la comunicazione dell’ESMA sugli investimenti via social media. Il rischio, in caso contrario, è di incorrere in sanzioni pesanti o in procedimenti per abuso di mercato, non solo su strumenti finanziari tradizionali ma anche su asset digitali e criptovalute.

Truffe online sotto i 5.000 euro: in Italia finiscono spesso in un archivio

C’è un dato che allarma cittadini e associazioni di tutela: in Italia, la maggior parte delle denunce per truffe online di piccolo importo viene archiviata, anche quando il danno economico è tutt’altro che trascurabile. Dietro questo fenomeno si nasconde una combinazione di fattori che intreccia difficoltà investigative, carenze normative e limiti strutturali della macchina giudiziaria.

In diverse città italiane, da Bari a Torino, passando per Sassari e Tivoli, sta emergendo una sorta di tacita rassegnazione istituzionale. Truffe online con danni inferiori ai 5.000 euro vengono spesso considerate economicamente “non sostenibili” da indagare, data la complessità tecnica e la difficoltà nel rintracciare responsabili che operano tra criptovalute, server anonimi e conti esteri. I criminali digitali conoscono bene questi limiti e li sfruttano costruendo vere e proprie reti transnazionali di frodi.

Il paradosso giudiziario
Anche quando una vittima si presenta in caserma o in commissariato per sporgere denuncia, il più delle volte l’iter si arena nella fase preliminare. La recente normativa impone doppie autorizzazioni per procedere con sequestri e analisi forensi dei dispositivi sospetti, rendendo i tempi d’indagine incompatibili con casi che, dal punto di vista economico, vengono catalogati come minori. Eppure, secondo i dati più recenti del Ministero dell’Interno, le frodi informatiche nel 2024 sono aumentate del 28%, causando oltre 700 milioni di euro di danni ai cittadini.

Come tutelarsi quando il sistema rallenta
Di fronte a un sistema giudiziario che fatica a garantire risposte tempestive, cresce il numero di cittadini che si rivolgono ad associazioni di tutela specializzate. Organizzazioni come l’Associazione Vittime Truffe Finanziarie Internazionali offrono assistenza legale e promuovono denunce collettive, che funzionano come vere e proprie class action penali.

In parallelo, anche le banche iniziano a essere chiamate in causa. Se una frode avviene per carenze nei sistemi di sicurezza bancaria, gli istituti possono essere ritenuti responsabili e obbligati a risarcire i clienti. A disposizione del cittadino resta anche il chargeback, una procedura che consente di annullare pagamenti fraudolenti con carta di credito entro tempi ben precisi.

La prevenzione resta l’arma più efficace
Se ottenere giustizia è complesso, la via più sicura rimane la prevenzione. Imparare a riconoscere le truffe, diffidare di offerte troppo allettanti, evitare siti privi di protocolli di sicurezza e mai fornire codici bancari o OTP via telefono o email sono regole base di sopravvivenza digitale. Perché in un contesto in cui le istituzioni arrancano dietro ai cybercriminali, la consapevolezza dell’utente è spesso il miglior scudo.

Alexa in tribunale: le registrazioni degli assistenti vocali possono diventare prove?

Che le nuove tecnologie abbiano rivoluzionato le nostre vite è ormai un dato di fatto. Che possano anche trasformarsi in testimoni silenziosi, pronti a raccontare ciò che avviene tra le mura domestiche, è invece una prospettiva che ancora inquieta e divide. A riaccendere il dibattito è stato un recente caso avvenuto in Florida, dove per la prima volta Alexa, il celebre assistente vocale di Amazon, è stata chiamata a “testimoniare” in un processo per omicidio.

La polizia locale ha chiesto di acquisire le registrazioni di due dispositivi Amazon Echo presenti nell’abitazione in cui si è consumata una lite mortale tra due coniugi. Un episodio che apre interrogativi anche nel nostro Paese: le registrazioni di un assistente vocale possono essere usate come prove in un processo penale?

Nel sistema giuridico italiano non esiste ancora una normativa ad hoc per i dispositivi di intelligenza artificiale domestica, ma il tema viene inquadrato all’interno della disciplina più generale delle registrazioni ambientali e delle cosiddette prove atipiche. A fare chiarezza è il Codice di procedura penale, che all’articolo 234 consente l’utilizzo in giudizio di documenti e registrazioni, purché affidabili e capaci di riprodurre fedelmente i fatti.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche le riproduzioni fonografiche, come quelle registrate da uno smart speaker, possono avere valore probatorio, a condizione che se ne garantisca l’integrità e la tracciabilità tecnica dal momento della registrazione al trasferimento su un supporto utilizzabile in aula.

Non mancano però i limiti. La normativa italiana vieta espressamente l’uso di prove acquisite violando disposizioni di legge, come previsto dall’articolo 191 c.p.p. Registrare una conversazione altrui a loro insaputa può integrare un reato, salvo che il registratore partecipi attivamente alla conversazione. In tal caso, la legge consente di documentare il contenuto del dialogo anche senza avvisare gli altri presenti, soprattutto se ciò serve a tutelare un proprio diritto, come avviene, ad esempio, in caso di minacce o molestie.

Diverso è il discorso per chi registra conversazioni tra terzi senza prenderne parte. In quel caso si rischia di violare la privacy domestica, tutelata dall’articolo 615 bis del Codice penale, con pene che possono arrivare fino a quattro anni di carcere. Un principio che preserva il diritto alla riservatezza nei luoghi in cui le persone hanno la legittima aspettativa di non essere ascoltate o controllate.

Occupazioni abusive, pene più dure e sgomberi immediati: ecco cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza

Il Senato ha dato il via libera definitivo al Decreto Sicurezza, un pacchetto di misure urgenti che interviene su sicurezza pubblica, tutela delle vittime e ordinamento penitenziario. Tra le novità più discusse c’è l’introduzione di un nuovo reato nel Codice penale: l’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.

Il provvedimento, approvato con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, punta a rafforzare la tutela della proprietà privata, un tema da sempre sensibile e spesso al centro di polemiche. Il nuovo articolo 634-bis del Codice penale prevede pene severe per chi occupa abusivamente un’abitazione altrui con violenza, minaccia o inganno, o per chi impedisce al legittimo proprietario di rientrare nella propria casa. La pena prevista oscilla tra i due e i sette anni di reclusione, più alta rispetto a quella già prevista per l’invasione di edifici o terreni.

Non solo: la stessa sanzione è prevista per chi cede a terzi un immobile occupato senza titolo, per chi riceve o versa denaro in cambio dell’occupazione e per chi, pur non partecipando direttamente, coopera o si intromette nella vicenda.

Accanto all’aspetto penale, il Decreto interviene anche sulle procedure di sgombero, storicamente lunghe e complesse. Grazie a un nuovo articolo inserito nel Codice di procedura penale, le forze di polizia potranno intervenire con maggiore rapidità. Se la denuncia riguarda l’abitazione principale del proprietario, gli agenti avranno il potere di procedere allo sgombero immediato già nella fase preliminare dell’indagine, previa autorizzazione del magistrato. In caso di resistenza, potranno eseguire il rilascio forzato dell’immobile.

Una particolare attenzione è stata riservata alle situazioni più delicate. Se l’occupazione colpisce una persona anziana, inferma o comunque incapace, il reato sarà perseguito d’ufficio, senza bisogno di querela da parte della vittima. È inoltre prevista una causa di non punibilità per chi collabori attivamente con le autorità e liberi volontariamente l’immobile.

Italia, il Paese dove le pene restano sulla carta: solo il 3% delle multe penali viene riscosso

In Italia la vera impunità non si consuma nei tribunali, ma dopo le sentenze. Ogni anno, milioni di euro di pene pecuniarie vengono inflitte a chi ha violato il Codice penale — ma la maggior parte resta solo sulla carta. E quando le sanzioni non vengono pagate, il conto, economico e sociale, finisce per ricadere sull’intera comunità.

Da anni le cifre denunciano un sistema inefficace: tra il 2019 e il 2022, a fronte di condanne per un valore di oltre 3 miliardi di euro, lo Stato è riuscito a incassare appena il 3% di quanto dovuto. Una media drammatica, che fotografa una macchina burocratica lenta e inefficiente, dove le multe e le ammende diventano spesso crediti inesigibili.

Il problema nasce dalla farraginosità del sistema di riscossione: dalla sentenza definitiva alla cartella esattoriale passano anni, e in questo lasso di tempo molti condannati dissipano patrimoni o risultano irreperibili. Tanto che perfino la Corte costituzionale ha sottolineato come in Italia la pena pecuniaria non rappresenti un’alternativa credibile alla detenzione.

Qualcosa è cambiato con la riforma Cartabia, in vigore dall’ottobre 2022 per i reati commessi dopo il 30 dicembre dello stesso anno. Il nuovo modello, più snello e diretto, prevede che il pubblico ministero intimi al condannato il pagamento entro 90 giorni tramite PagoPA. In caso di mancato versamento, la pena viene convertita in lavori di pubblica utilità o semilibertà. I primi dati mostrano segnali incoraggianti: su oltre 60 milioni di euro da riscuotere, l’incasso si è attestato al 13,5%. Meglio di prima, ma ancora lontano da standard europei.

Il sistema, però, rischia di incepparsi per mancanza di personale e strutture adeguate. I magistrati di sorveglianza incaricati di convertire le pene non pagate in misure alternative sono pochi e gli istituti penitenziari non sempre hanno spazi disponibili per ospitare chi sconta la semilibertà. Anche le strutture per i lavori di pubblica utilità risultano insufficienti.

La situazione è ancor più critica per alcuni reati come il contrabbando, dove la maggior parte degli imputati è straniera e spesso irreperibile. Nonostante il nuovo metodo, tra il 2019 e il 2023 sono stati incassati appena 183.800 euro su 4,8 miliardi di multe inflitte per questi reati.

E c’è poi il nodo delle spese processuali. Tra perizie, consulenze e intercettazioni, lo Stato ha sostenuto oltre un miliardo di euro di spese tra il 2019 e il 2023, riuscendo a recuperarne appena il 7,3%. Una somma trattata come un normale credito ordinario, riscossa anni dopo attraverso pignoramenti parziali e in gran parte destinata a restare inevasa.

Una possibile soluzione, secondo chi lavora nel settore, sarebbe prevedere importi forfettari e immediatamente esigibili già nelle sentenze, accelerando così tempi e riscossioni. Perché uno Stato non può permettersi di fermarsi alla condanna: se non riesce a incassare il dovuto, a perdere non è solo la giustizia, ma l’intero Paese.

Colpa medica e diritto all’informazione: niente danno biologico senza prova del nesso causale

Non basta la mancata comunicazione di una diagnosi prenatale per ottenere il risarcimento del danno biologico. A chiarirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15076/2025, ha ribadito come le patologie successive manifestate dai genitori di un bambino nato con una malattia genetica non possano essere considerate, di per sé, conseguenza diretta della condotta omissiva del medico.

Il caso riguardava due genitori cui, durante la gravidanza, non era stata segnalata la presenza di talassemia nelle due figlie gemelle. Solo dopo la nascita, la coppia ha affrontato un lungo e difficile percorso terapeutico per le bambine, culminato con un trapianto di midollo reso possibile dalla nascita di un fratellino compatibile, concepito attraverso inseminazione artificiale con selezione genetica.

I giudici hanno riconosciuto il danno morale derivante dalla lesione del diritto dei genitori a essere pienamente informati, sottolineando che questa omissione aveva impedito loro di autodeterminarsi consapevolmente rispetto alla gravidanza e di prepararsi psicologicamente alle conseguenze della nascita di due figlie malate. Tuttavia, è stato escluso il riconoscimento del danno biologico, sia per la madre — nonostante le difficoltà affrontate tra aborti spontanei e gravidanze medicalmente assistite — sia per il padre, in assenza di una prova concreta di danno alla salute fisica.

La Suprema Corte ha inoltre negato il risarcimento del danno biologico per le malattie successive che i genitori hanno contratto, poiché non è stato dimostrato un nesso causale certo tra queste e la mancata informazione prenatale. Allo stesso modo, è stato respinto il ricorso proposto dalle due gemelle, ormai maggiorenni, che chiedevano il risarcimento per la propria condizione genetica: i giudici hanno ribadito che non esiste un diritto a nascere sani e che la responsabilità del medico non può estendersi oltre le conseguenze della sua condotta omissiva.

Infine, la Cassazione ha respinto anche il ricorso del medico e della struttura sanitaria che contestavano l’entità del danno morale riconosciuto ai genitori. La Corte ha confermato che la somma risarcitoria comprendeva correttamente tutte le sofferenze non patrimoniali, comprese quelle derivanti dalla privazione del diritto all’informazione e dall’impossibilità di compiere una scelta consapevole sul futuro della gravidanza.

Definizione accelerata dei ricorsi in Cassazione: le Sezioni Unite fissano i confini della nuova procura speciale

Arriva dalle Sezioni Unite civili della Cassazione un importante chiarimento sull’applicazione delle nuove regole procedurali in tema di definizione accelerata dei ricorsi. Con la sentenza n. 14986 depositata il 4 giugno 2025, la Suprema Corte ha risolto una questione interpretativa riguardante l’obbligo di corredare l’istanza di decisione con una nuova procura speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto “Correttivo Cartabia” (d.lgs. 164/2024).

Il nodo riguardava i giudizi pendenti avviati con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, per i quali non era ancora stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica. Prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, infatti, in caso di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente era tenuto a depositare una nuova procura speciale assieme all’istanza di decisione. Un adempimento che, se omesso, conduceva all’estinzione del giudizio.

Il decreto legislativo 164/2024 ha però soppresso tale obbligo, sollevando dubbi sulla sorte dei procedimenti già in corso. La Corte di Cassazione ha ora stabilito che il nuovo regime si applica anche ai giudizi pendenti, purché la richiesta di decisione sia stata presentata dopo il 26 novembre 2024, data di entrata in vigore della riforma.

Secondo i giudici di legittimità, vale il principio “tempus regit actum”: la normativa applicabile è quella vigente al momento in cui si compie l’atto processuale. Nel caso di specie, l’atto in questione è l’istanza di decisione successiva alla proposta. Dunque, se tale istanza è stata depositata dopo il 26 novembre 2024, la mancata produzione della nuova procura non comporta più l’estinzione del giudizio e il ricorso può essere esaminato nel merito.

Diversamente, nei procedimenti in cui il termine per richiedere la decisione era già scaduto prima di tale data, resta applicabile la vecchia disciplina. In questi casi, l’assenza della nuova procura speciale comporta ancora l’estinzione del processo per difetto di una rituale istanza di decisione, indipendentemente dal contenuto della proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza.

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