Che le nuove tecnologie abbiano rivoluzionato le nostre vite è ormai un dato di fatto. Che possano anche trasformarsi in testimoni silenziosi, pronti a raccontare ciò che avviene tra le mura domestiche, è invece una prospettiva che ancora inquieta e divide. A riaccendere il dibattito è stato un recente caso avvenuto in Florida, dove per la prima volta Alexa, il celebre assistente vocale di Amazon, è stata chiamata a “testimoniare” in un processo per omicidio.
La polizia locale ha chiesto di acquisire le registrazioni di due dispositivi Amazon Echo presenti nell’abitazione in cui si è consumata una lite mortale tra due coniugi. Un episodio che apre interrogativi anche nel nostro Paese: le registrazioni di un assistente vocale possono essere usate come prove in un processo penale?
Nel sistema giuridico italiano non esiste ancora una normativa ad hoc per i dispositivi di intelligenza artificiale domestica, ma il tema viene inquadrato all’interno della disciplina più generale delle registrazioni ambientali e delle cosiddette prove atipiche. A fare chiarezza è il Codice di procedura penale, che all’articolo 234 consente l’utilizzo in giudizio di documenti e registrazioni, purché affidabili e capaci di riprodurre fedelmente i fatti.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche le riproduzioni fonografiche, come quelle registrate da uno smart speaker, possono avere valore probatorio, a condizione che se ne garantisca l’integrità e la tracciabilità tecnica dal momento della registrazione al trasferimento su un supporto utilizzabile in aula.
Non mancano però i limiti. La normativa italiana vieta espressamente l’uso di prove acquisite violando disposizioni di legge, come previsto dall’articolo 191 c.p.p. Registrare una conversazione altrui a loro insaputa può integrare un reato, salvo che il registratore partecipi attivamente alla conversazione. In tal caso, la legge consente di documentare il contenuto del dialogo anche senza avvisare gli altri presenti, soprattutto se ciò serve a tutelare un proprio diritto, come avviene, ad esempio, in caso di minacce o molestie.
Diverso è il discorso per chi registra conversazioni tra terzi senza prenderne parte. In quel caso si rischia di violare la privacy domestica, tutelata dall’articolo 615 bis del Codice penale, con pene che possono arrivare fino a quattro anni di carcere. Un principio che preserva il diritto alla riservatezza nei luoghi in cui le persone hanno la legittima aspettativa di non essere ascoltate o controllate.
Articoli simili
Compensi degli avvocati, in arrivo parametri ministeriali ogni due anni e solidarietà nei pagamenti
La legge delega 137/2026 mantiene la libertà di pattuizione tra avvocato e cliente ma introduce l'obbligo solidale di pagamento tra tutte le parti di un…
Il paradosso di Vasto: il tribunale più veloce d’Abruzzo rischia comunque di chiudere
Mentre la "norma salva-tribunali" attende il via libera della Camera atteso tra settembre e ottobre, l'avvocatura vastese rilancia l'allarme: efficienza dei numeri non basta a…
Sequestro degli smartphone, la riforma torna in Parlamento: delega in scadenza il 9 ottobre
La Commissione Giustizia della Camera riprende domani l'esame del ddl che impone il vaglio di un giudice per l'accesso ai dati dei dispositivi sequestrati: il…

