Referendum giustizia, Del Noce (UNCC): “Il risultato va rispettato. Ora serve un confronto serio sulla fiducia dei cittadini”

Il risultato del referendum sulla riforma della giustizia è chiaro e va rispettato senza ambiguità. L’ampia partecipazione al voto conferma quanto il tema sia centrale e quanto forte sia l’attenzione dei cittadini sul funzionamento del sistema giudiziario.

Chi ha sostenuto le ragioni del Sì lo ha fatto nella convinzione che fosse necessario intervenire su nodi strutturali, per rafforzare equilibrio, trasparenza ed efficienza. Una posizione che non nasce da logiche di contrapposizione, ma dalla volontà di contribuire a una giustizia più solida e comprensibile.

“Oggi emerge con ancora maggiore evidenza una priorità che dovrebbe unire tutti – dichiara Alberto Del Noce, presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili –: la necessità di recuperare credibilità, autorevolezza e fiducia nella giustizia da parte dei cittadini. È su questo terreno che si misura la qualità dello Stato di diritto”.

Il confronto, infatti, non può dirsi chiuso. Le criticità del sistema – a partire dai temi della trasparenza e dell’efficienza – sono oggi riconosciute da più parti e richiedono risposte concrete, non rinviabili.

“È positivo che si apra una fase di riflessione anche all’interno della magistratura – prosegue Del Noce –. L’autocritica costruttiva è un passaggio essenziale. Ma proprio per questo è necessario che il dialogo coinvolga tutte le componenti del sistema, senza preclusioni e con spirito di responsabilità”.

Il voto referendario non archivia il tema della riforma della giustizia. Al contrario, lo riporta al centro di un confronto più ampio, che chiama istituzioni, magistratura e avvocatura a un impegno condiviso.

“L’avvocatura continuerà a offrire il proprio contributo – conclude Del Noce – con un approccio costruttivo e orientato all’interesse generale, perché una giustizia più giusta, più chiara e più vicina ai cittadini è una priorità che riguarda tutti”.

Il limite del controllo della Cassazione sulle decisioni disciplinari forensi

Le decisioni del Consiglio nazionale forense (Cnf) in materia disciplinare possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione solo entro confini ben definiti. Non si tratta, infatti, di un nuovo giudizio sul merito, ma di un controllo limitato ai profili di legittimità: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

A ribadirlo è l’ordinanza n. 6040 del 17 marzo 2026, con cui le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso di un avvocato sanzionato disciplinarmente per aver utilizzato espressioni sconvenienti nei confronti della controparte, contenute in un fascicolo di studio poi esibito in udienza.

La Suprema Corte ha chiarito che restano sottratti al proprio sindacato l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove, la qualificazione della condotta e la determinazione della sanzione. Si tratta, infatti, di ambiti riservati all’autonomia decisionale degli organi disciplinari forensi.

Il controllo della Cassazione interviene solo laddove emergano vizi riconducibili alla legittimità dell’azione amministrativa disciplinare. Tra questi rientra anche il cosiddetto sviamento di potere, che si configura quando il potere disciplinare venga esercitato per finalità diverse da quelle per cui è attribuito dall’ordinamento. Tuttavia, si tratta di un’ipotesi limite, che richiede una deviazione evidente e manifesta.

Le Sezioni Unite hanno inoltre sottolineato che spetta agli organi dell’ordinamento forense individuare concretamente le condotte disciplinarmente rilevanti, anche quando la legge le definisce attraverso clausole generali. In questo contesto, la Cassazione non può sostituirsi al Cnf nella definizione del contenuto delle regole deontologiche, se non per verificarne la ragionevolezza e la coerenza con il quadro normativo.

Iscrizione all’Albo e pubblico impiego: l’incompatibilità scatta anche senza esercizio della professione

Non è necessario esercitare in modo effettivo la professione forense perché si configuri una situazione di incompatibilità con il pubblico impiego: è sufficiente l’iscrizione all’Albo degli avvocati. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6219 del 17 marzo 2026, intervenendo su un tema che incide direttamente sul rapporto tra status professionale e funzione pubblica.

Il caso riguardava un funzionario comunale licenziato dall’amministrazione di appartenenza per non aver comunicato né all’ente datore di lavoro la propria iscrizione all’Ordine degli avvocati, né all’Ordine la condizione di dipendente pubblico. Una doppia omissione che aveva determinato l’apertura del contenzioso.

In secondo grado, la Corte d’appello aveva dato ragione al lavoratore, sostenendo che l’incompatibilità dovesse essere collegata all’effettivo esercizio dell’attività forense. In assenza di prova concreta dello svolgimento della professione, l’iscrizione all’Albo era stata ritenuta elemento non sufficiente a giustificare il licenziamento.

Diversa la lettura della Suprema corte, che ha accolto il ricorso del Comune. I giudici di legittimità hanno chiarito che la disciplina sull’incompatibilità non è costruita solo per evitare conflitti già in atto, ma per prevenire situazioni potenzialmente idonee a comprometterli. In questa prospettiva, la semplice iscrizione all’Albo integra già una condizione di rischio.

La ratio della normativa, infatti, si fonda sulla tutela di interessi di rilievo costituzionale: da un lato, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione; dall’altro, l’autonomia e l’indipendenza della professione forense. Due ambiti che devono rimanere distinti per evitare interferenze, anche solo potenziali.

Secondo la Cassazione, è proprio la qualità di iscritto all’Albo a determinare un possibile intreccio tra funzione pubblica e attività professionale, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia concretamente esercitata. L’incompatibilità, quindi, opera già sul piano dello status, senza necessità di verificare un’attività difensiva effettiva.

Diffamazione sui social: condannato l’avvocato che accusa senza provare

Pubblicare accuse sui social senza dimostrarne la verità può costare caro, anche – e soprattutto – a un avvocato. Con la sentenza n. 4263 del 2 febbraio 2026, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di un professionista che aveva scelto Facebook come strumento per denunciare presunti illeciti, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria.

La vicenda trae origine da un post pubblicato dall’avvocato sulla propria bacheca, in cui accusava due intermediari assicurativi di aver arrecato un danno economico al padre e a sé stesso, parlando esplicitamente di somme sottratte e comportamenti scorretti nella gestione di un contratto. Le affermazioni, ritenute lesive della reputazione, sono state contestate in sede penale dai soggetti coinvolti, costituitisi parti civili.

Secondo i giudici, la condotta integra pienamente il reato di diffamazione aggravata, poiché le accuse attribuivano ai destinatari comportamenti potenzialmente rilevanti anche sul piano penale, senza che vi fosse la possibilità per gli stessi di difendersi in quel contesto. Ma soprattutto, è risultata decisiva l’assenza di qualsiasi iniziativa giudiziaria volta ad accertare i fatti: il professionista, pur ritenendosi danneggiato, non aveva mai promosso un’azione legale contro i presunti responsabili.

Proprio questo elemento ha inciso sulla valutazione della verità del fatto, requisito essenziale per escludere la punibilità. La Corte ha ribadito che la scriminante non può fondarsi su mere convinzioni personali: la verità deve essere oggettiva e dimostrabile, non semplicemente ritenuta tale da chi formula l’accusa.

Sul piano soggettivo, la Cassazione chiarisce che è sufficiente il dolo generico: non occorre l’intenzione specifica di diffamare, ma basta la consapevolezza di utilizzare espressioni idonee a ledere l’altrui reputazione. Un requisito che, nel caso di un avvocato, assume un peso ancora maggiore, considerata la competenza tecnica e la piena consapevolezza degli effetti delle proprie parole.

La decisione si inserisce in un orientamento consolidato che richiama alla responsabilità nell’uso dei social network. La rete non è uno spazio sottratto alle regole del diritto: al contrario, amplifica la portata delle dichiarazioni e, con essa, le conseguenze giuridiche. Anche per i professionisti del diritto, il confine tra legittima critica e diffamazione resta netto e non può essere superato senza adeguate prove e senza il passaggio, imprescindibile, nelle sedi giudiziarie competenti.

Appello fuori termine: la notifica via PEC fa scattare il conto alla rovescia

Nel processo tributario, il rispetto dei termini per impugnare non ammette margini di flessibilità, soprattutto quando la sentenza è stata notificata via PEC. È questo il principio ribadito da recenti pronunce delle Corti di giustizia tributaria, che consolidano un orientamento sempre più rigoroso in materia di decorrenza del termine breve per l’appello.

In particolare, la sentenza n. 499/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (sezione IV), depositata l’11 febbraio 2026, offre un chiarimento netto: la notifica della decisione effettuata tramite posta elettronica certificata è pienamente idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni previsto dagli articoli 38 e 51 del d.lgs. 546/1992.

Il caso riguardava un ente impositore che aveva proposto appello ben oltre il termine utile. La sentenza di primo grado era stata notificata dal contribuente il 30 giugno 2023 all’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dai pubblici registri. Nonostante ciò, l’impugnazione è stata notificata soltanto il 6 dicembre 2023, quando il termine breve risultava ormai ampiamente decorso.

La Corte non ha accolto le argomentazioni difensive dell’ente, che tentava di mettere in discussione la validità della notifica richiamando presunte irregolarità formali e l’applicazione della legge n. 53/1994. Secondo i giudici, nel contesto del processo tributario telematico non sono richieste formalità ulteriori rispetto all’invio della PEC a un indirizzo ufficiale tratto dai registri pubblici.

Il principio che emerge è chiaro: una volta provata la corretta notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare decorre automaticamente e non può essere aggirato attraverso contestazioni formali prive di incidenza sostanziale.

Accesso ai dati e abusi del GDPR: la Corte UE frena le richieste strumentali

Il diritto di accesso ai dati personali, pilastro del GDPR, non può trasformarsi in uno strumento per generare contenziosi opportunistici. Con la sentenza del 19 marzo 2026 (causa C-526/24), la Corte di Giustizia dell’Unione europea interviene con chiarezza su un fenomeno sempre più diffuso: l’uso distorto delle richieste di accesso ai dati finalizzato esclusivamente a ottenere risarcimenti.

La vicenda nasce dal comportamento reiterato di un cittadino che, dopo essersi iscritto a newsletter aziendali, presentava richieste di accesso ai dati personali per poi avanzare pretese risarcitorie in caso di mancata o tardiva risposta. In uno di questi casi, un’impresa ha rifiutato di rispondere ritenendo la richiesta abusiva, sulla base della condotta sistematica dell’interessato. La questione è approdata davanti ai giudici europei per chiarire i limiti applicativi degli articoli 15 e 82 del GDPR.

La Corte ha stabilito un principio rilevante: anche una prima richiesta di accesso può essere considerata eccessiva o abusiva, qualora emergano elementi concreti che ne dimostrino la finalità strumentale. Non è quindi necessario che le richieste siano ripetute nel tempo: ciò che conta è la loro natura. Tra i fattori da valutare rientrano, ad esempio, il breve intervallo tra la comunicazione dei dati e la richiesta di accesso, il comportamento complessivo dell’interessato e la sua eventuale prassi di attivare contenziosi analoghi.

Questo orientamento rafforza la posizione di imprese e pubbliche amministrazioni, che possono legittimamente respingere istanze manifestamente abusive, purché siano in grado di dimostrarne la natura.

Sul fronte del risarcimento, la Corte introduce un ulteriore chiarimento: la violazione del GDPR non comporta automaticamente il diritto a un indennizzo. È necessario che l’interessato dimostri un danno effettivo, anche di natura non patrimoniale, e il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio subito. Inoltre, non può essere riconosciuto alcun risarcimento quando il danno è stato determinato dal comportamento stesso del richiedente.

I principi affermati non riguardano solo il diritto di accesso, ma si estendono all’intero sistema dei diritti previsti dal GDPR, inclusi rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione.

Compensi legali: la prescrizione parte dalla fine effettiva del rapporto

Quando inizia davvero a decorrere la prescrizione del compenso dell’avvocato? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 2222 del 3 febbraio 2026 ha fornito un chiarimento rilevante per la professione forense e per i rapporti tra legale e assistito.

Secondo i giudici di legittimità, il termine di prescrizione del credito dell’avvocato non decorre automaticamente dal momento in cui il cliente vede soddisfatto il proprio interesse sostanziale, ma dalla conclusione effettiva del rapporto professionale, che coincide con la definizione formale della vicenda.

Quando un incarico può dirsi concluso

La Corte ha ribadito un principio importante: le ipotesi di “affare concluso” previste dall’articolo 2957 del Codice civile non costituiscono un elenco chiuso. Non si limitano, quindi, ai casi espressamente indicati – come la revoca del mandato o la conciliazione – ma comprendono ogni situazione che determini, in modo chiaro e inequivocabile, la cessazione del rapporto tra cliente e avvocato.

In questa prospettiva, il venir meno dell’interesse sostanziale del cliente non è sufficiente, da solo, a far partire la prescrizione se il rapporto professionale è ancora formalmente in essere.

Il caso: ricorso al Tar e perenzione

La vicenda esaminata riguarda un avvocato che aveva assistito uno studente in un ricorso al Tar per l’accesso al corso di laurea in odontoiatria. Il giudizio era rimasto sospeso a seguito di una questione di legittimità costituzionale sul numero chiuso, per poi essere dichiarato perento dopo un intervento normativo che aveva confermato l’accesso programmato e sanato alcune posizioni.

Il cliente sosteneva che, essendo stato raggiunto il risultato sostanziale (l’immatricolazione), il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla legge sopravvenuta. La Cassazione ha invece chiarito che la decorrenza parte solo dal momento in cui il giudice dichiara formalmente la perenzione del processo, poiché fino ad allora il rapporto professionale deve considerarsi ancora attivo.

Prescrizione e prova della cessazione del mandato

Un ulteriore passaggio della decisione riguarda la prova della cessazione del mandato. La Corte sottolinea che la revoca da parte del cliente e la rinuncia del difensore non richiedono forme particolari e possono essere dimostrate anche attraverso presunzioni.

Si tratta di un aspetto pratico di rilievo, che amplia gli strumenti a disposizione per accertare quando il rapporto professionale si sia effettivamente concluso.

Scuola superiore della magistratura, cambio al vertice

Si apre una nuova fase per la Scuola superiore della magistratura, l’organo deputato alla formazione dei magistrati italiani, al centro di un passaggio istituzionale che ha suscitato reazioni contrastanti. Silvana Sciarra, già presidente della Corte costituzionale, non è stata confermata alla guida della Scuola e ha rassegnato le dimissioni dal comitato direttivo. Al suo posto è stato eletto Mauro Paladini, docente di diritto privato all’Università di Milano-Bicocca e già vicepresidente dell’istituzione.

La nomina di Paladini si inserisce in un contesto particolarmente delicato, segnato anche dal dibattito politico sulla riforma della giustizia. Il suo profilo, considerato vicino ad ambienti favorevoli alla riforma Nordio, ha alimentato critiche da parte di esponenti dell’opposizione, che hanno letto la scelta come espressione di un orientamento politico. Di diverso avviso chi, anche all’interno del Consiglio superiore della magistratura, ha difeso la decisione sottolineando il curriculum accademico e l’esperienza maturata dallo stesso Paladini nella Scuola.

Al di là delle letture politiche, il cambio al vertice evidenzia anche alcune tensioni interne alla magistratura. Non è passato inosservato il fatto che il nuovo presidente non provenga dalla componente togata, a differenza della tradizione prevalente. Un elemento che, insieme alla composizione del comitato direttivo, ha riacceso il confronto sugli equilibri tra membri togati e laici.

A incidere sull’esito finale è stata anche una complessa vicenda procedurale legata alla composizione del direttivo. Un posto inizialmente assegnato è stato oggetto di impugnazione e successiva revisione, con effetti concreti sugli assetti di voto. In particolare, la mancata partecipazione di uno dei componenti che avrebbe potuto esprimersi in favore di Sciarra ha contribuito a determinare il risultato finale.

La decisione di Sciarra di non partecipare al voto conclusivo e di lasciare l’incarico segna simbolicamente la chiusura di una fase. Al tempo stesso, la nuova guida della Scuola si trova ad affrontare una sfida non secondaria: garantire autorevolezza e indipendenza a un’istituzione centrale per la qualità della giurisdizione, in un momento in cui il sistema giustizia è attraversato da profonde trasformazioni.

Il passaggio di consegne, dunque, non rappresenta solo un avvicendamento, ma diventa il riflesso di un equilibrio ancora in evoluzione tra autonomia della magistratura, indirizzo politico e gestione delle istituzioni di formazione. Un terreno su cui, con ogni probabilità, il confronto resterà aperto nei prossimi mesi.

Cavi sottomarini e reti strategiche: l’UE investe 200 milioni per la sicurezza digitale

La Commissione europea accelera sulla sicurezza delle infrastrutture digitali e mette in campo 200 milioni di euro per sostenere progetti strategici nel settore delle reti ad alta capacità, con particolare attenzione ai cavi sottomarini. Si tratta di un intervento che si inserisce nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa (MCE), uno degli strumenti chiave della politica digitale europea.

180 milioni per reti più sicure e resilienti

Il primo bando, con una dotazione di 180 milioni di euro, è destinato alla realizzazione o al potenziamento significativo delle reti dorsali. L’obiettivo è rafforzare tre elementi centrali per l’ecosistema digitale europeo:

  • sicurezza delle infrastrutture, sempre più esposte a rischi anche di natura geopolitica;
  • capacità trasmissiva, per sostenere la crescita dei dati e dei servizi digitali;
  • resilienza, intesa come capacità di resistere e reagire a guasti, attacchi o eventi naturali.

Particolare rilievo viene attribuito a 13 progetti considerati prioritari a livello europeo nel settore dei cavi sottomarini, infrastrutture essenziali per il traffico globale di dati e per la sovranità digitale dell’Unione.

20 milioni per infrastrutture intelligenti

Il secondo invito, da 20 milioni di euro, guarda invece all’innovazione tecnologica applicata alle infrastrutture esistenti. I finanziamenti sono destinati a progetti che introducano sistemi avanzati di monitoraggio e protezione, con funzionalità come:

  • raccolta e analisi in tempo reale dei dati;
  • miglioramento dei sistemi di allerta precoce;
  • rilevamento di fenomeni sismici e tsunami;
  • monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici.

L’obiettivo è sviluppare una vera e propria “intelligenza infrastrutturale”, capace di aumentare la consapevolezza situazionale e prevenire criticità prima che si trasformino in emergenze.

Un tassello della strategia europea

L’iniziativa conferma la centralità delle infrastrutture digitali nella strategia europea per la sicurezza e la competitività. I cavi sottomarini, in particolare, rappresentano una componente critica: veicolano la quasi totalità del traffico internet globale e sono sempre più al centro di attenzioni strategiche e rischi di sabotaggio.

Attraverso il MCE digitale, l’Unione punta quindi a costruire un sistema più robusto, capace di garantire continuità operativa e protezione dei dati anche in scenari complessi.

Scadenze e opportunità

I soggetti interessati potranno presentare le proprie proposte entro il 30 giugno 2026. Si tratta di un’opportunità rilevante per operatori, consorzi e soggetti pubblici e privati attivi nel settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali.

Gestione separata INPS: non basta il reddito, conta l’abitualità dell’attività professionale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, interviene su un tema di grande interesse per i professionisti iscritti agli albi, offrendo un chiarimento importante in materia previdenziale: l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non dipende esclusivamente dal reddito prodotto, ma dalla natura dell’attività svolta.

Il principio: centralità dell’abitualità

Secondo la Suprema Corte, gli avvocati – così come altri professionisti, tra cui i commercialisti – sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS e a versare i relativi contributi quando esercitano l’attività in modo abituale, anche se non esclusivo, e producono redditi non assoggettati a contribuzione presso la Cassa professionale di riferimento.

Il punto chiave della decisione è proprio questo: ciò che rileva non è tanto l’ammontare del reddito, quanto il carattere abituale dell’attività professionale.

La soglia dei 5.000 euro: non è decisiva

La Corte precisa che il limite dei 5.000 euro annui – previsto dalla normativa per il lavoro autonomo occasionale – non può essere utilizzato come unico parametro per stabilire l’obbligo di iscrizione.

Se è vero che il mancato superamento di tale soglia può rappresentare un indizio di occasionalità, esso non è sufficiente, da solo, a escludere l’abitualità dell’attività. Il giudice deve infatti valutare il complesso degli elementi disponibili, anche attraverso presunzioni.

Diversamente, si finirebbe per far coincidere automaticamente l’obbligo contributivo con il superamento di una soglia reddituale, svuotando di significato il criterio sostanziale dell’abitualità.

La “scelta a monte” del professionista

Un passaggio particolarmente significativo dell’ordinanza riguarda la qualificazione dell’attività: l’abitualità deve essere valutata come una scelta organizzativa e professionale del soggetto, e non come una conseguenza ex post del reddito prodotto.

In altri termini, ciò che conta è l’intenzione e la modalità con cui il professionista decide di esercitare l’attività, indipendentemente dai risultati economici effettivamente conseguiti.

Il caso concreto

La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale di un’avvocata iscritta all’albo che versava esclusivamente il contributo integrativo alla Cassa forense, senza però maturare una posizione previdenziale autonoma. La decisione si inserisce in un contesto diffuso, in cui molti professionisti svolgono l’attività in forma non esclusiva e con redditi contenuti.

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