Privacy, le iniziali non bastano: il Garante cambia le regole dell’anonimato

Molte organizzazioni sono convinte che sostituire il nome e il cognome di una persona con le sole iniziali sia sufficiente a rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dimostra invece che questa convinzione può rivelarsi un errore, con conseguenze anche sotto il profilo sanzionatorio.

Con il provvedimento n. 307 del 2026, l’Autorità ha infatti sanzionato un istituto scolastico per aver pubblicato sul proprio sito un avviso relativo all’istruzione domiciliare di uno studente. Pur riportando esclusivamente le iniziali del minore, il documento conteneva ulteriori informazioni – come la classe frequentata, il riferimento alla documentazione sanitaria e altri elementi contestuali – che rendevano comunque possibile identificarlo.

Secondo il Garante, la tutela della privacy non può limitarsi alla cancellazione del nominativo. Occorre valutare se l’insieme delle informazioni pubblicate consenta, direttamente o indirettamente, di ricondurre i dati a una persona determinata o determinabile. Quando ciò avviene, il trattamento resta soggetto a tutte le garanzie previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

La decisione assume particolare rilievo perché coinvolge dati relativi alla salute, appartenenti alle categorie particolari di dati personali che il GDPR sottopone a un livello di protezione rafforzato. Anche un riferimento indiretto a una condizione sanitaria può determinare una violazione della riservatezza se il soggetto interessato risulta identificabile.

Il principio espresso dall’Autorità va ben oltre il settore scolastico. Ogni amministrazione pubblica, azienda o professionista che pubblichi atti, graduatorie, circolari, comunicazioni o documenti online è chiamato a verificare non soltanto quali dati vengano diffusi, ma anche se la loro combinazione possa consentire di individuare gli interessati.

Si tratta di un cambio di prospettiva ormai consolidato nella disciplina europea: l’anonimizzazione non dipende dall’eliminazione di un singolo elemento identificativo, ma dall’impossibilità concreta di risalire all’identità della persona attraverso tutte le informazioni disponibili.

Per questo motivo, le organizzazioni dovrebbero affiancare alle tradizionali procedure di oscuramento una valutazione preventiva del rischio di reidentificazione, soprattutto quando vengono trattati dati sanitari, informazioni riguardanti minori o altre categorie di dati particolarmente sensibili.

L’IA crea immagini ma i rischi li paga l’impresa: ecco cosa cambia dal 2 agosto

L’intelligenza artificiale generativa ha trasformato radicalmente il modo in cui le imprese realizzano immagini per campagne pubblicitarie, cataloghi, siti web e social network. Creare contenuti visivi di elevata qualità richiede oggi pochi minuti e competenze tecniche limitate. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un quadro normativo sempre più articolato, nel quale il vero elemento critico non è la tecnologia, bensì la responsabilità giuridica di chi pubblica i contenuti.

L’errore più comune è pensare che il rischio ricada esclusivamente sul fornitore del software o sull’agenzia incaricata della produzione delle immagini. In realtà, sotto il profilo giuridico, è l’impresa che utilizza e diffonde quei contenuti a dover rispondere dell’eventuale violazione di diritti di terzi, della normativa sulla privacy o delle nuove disposizioni europee in materia di intelligenza artificiale.

Le criticità possono emergere già nella fase di generazione delle immagini. I sistemi di IA sono infatti in grado di creare scenari che includono inconsapevolmente marchi registrati, beni culturali, opere protette dal diritto d’autore oppure persone realmente identificabili. In altri casi possono produrre immagini molto simili a opere già esistenti, con conseguenti contestazioni sul piano del copyright o della concorrenza. Se vengono elaborati volti o caratteristiche biometriche, entrano inoltre in gioco le regole previste dal GDPR, con particolare attenzione quando sono coinvolti soggetti minorenni.

La pubblicazione rappresenta un secondo livello di rischio. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale introduce infatti specifici obblighi di trasparenza per i contenuti sintetici. Dal 2 agosto 2026, i fornitori dei sistemi dovranno rendere riconoscibili gli output generati artificialmente attraverso apposite marcature tecniche, mentre chi pubblica tali contenuti dovrà informare il pubblico quando previsto dalla normativa. Si tratta di un adempimento che grava direttamente sull’organizzazione che diffonde il materiale, indipendentemente da chi lo abbia realizzato.

Accanto agli obblighi europei si rafforzano anche i profili di responsabilità previsti dall’ordinamento italiano. La diffusione di immagini, video o registrazioni vocali alterati mediante intelligenza artificiale senza il consenso dell’interessato può integrare fattispecie penalmente rilevanti, mentre immagini pubblicitarie che rappresentino prodotti in modo fuorviante possono essere considerate pratiche commerciali scorrette, con possibili interventi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Particolarmente delicato resta anche il tema del diritto d’autore. La recente evoluzione normativa italiana riconosce tutela alle opere realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale solo quando rappresentano il risultato dell’effettivo lavoro creativo dell’autore. Ciò apre interrogativi ancora irrisolti sul valore giuridico dei prompt e sul livello di intervento umano necessario affinché un contenuto possa beneficiare della protezione autoriale. Molte immagini generate automaticamente rischiano quindi di non godere della piena tutela prevista per le opere dell’ingegno, con conseguenze anche sul loro sfruttamento commerciale.

Le imprese devono inoltre prestare attenzione alle condizioni contrattuali dei servizi di IA utilizzati. Numerose piattaforme prevedono, infatti, la possibilità di utilizzare le immagini caricate dagli utenti per l’addestramento dei modelli, con il rischio che fotografie di prodotti, prototipi o materiali riservati possano contribuire ad alimentare i dataset utilizzati dal sistema. Per questo motivo diventa fondamentale verificare attentamente licenze, condizioni d’uso, clausole contrattuali e livelli di protezione offerti dai fornitori.

La vera sfida, quindi, non consiste semplicemente nell’adottare strumenti di intelligenza artificiale, ma nel governarne l’utilizzo attraverso procedure organizzative adeguate. Formazione del personale, policy interne, verifica preventiva dei contenuti, aggiornamento delle liberatorie, controllo dei diritti di utilizzo e revisione delle coperture assicurative diventano elementi essenziali di una strategia di compliance che coinvolge non solo i reparti marketing, ma anche gli uffici legali, la governance aziendale e i responsabili della protezione dei dati.

La battaglia si sposta sugli algoritmi: il conto per i social potrebbe essere salato

Negli ultimi anni il confronto tra istituzioni e grandi piattaforme digitali ha cambiato profondamente prospettiva. Se in passato il tema principale riguardava la rimozione dei contenuti illeciti, oggi l’attenzione si concentra sempre più sui meccanismi che regolano il funzionamento dei social network: algoritmi di raccomandazione, notifiche continue, riproduzione automatica dei contenuti e scorrimento infinito sono ormai considerati elementi che possono incidere direttamente sulle abitudini degli utenti e, in particolare, sul benessere dei minori.

Questo cambiamento si riflette anche nelle iniziative giudiziarie. Negli Stati Uniti si moltiplicano le azioni promosse da famiglie e amministrazioni pubbliche contro le principali piattaforme, mentre anche in Italia è approdata davanti ai giudici un’azione collettiva che mira non tanto a ottenere un risarcimento economico, quanto a chiedere una modifica del modo in cui i servizi vengono progettati e gestiti. L’obiettivo è intervenire sui cosiddetti “dark pattern”, ossia quelle funzionalità pensate per aumentare il tempo trascorso online e il coinvolgimento degli utenti.

Sul piano normativo il punto di riferimento è rappresentato dal Digital Services Act, che impone alle piattaforme di grandi dimensioni obblighi sempre più stringenti nella valutazione e nella mitigazione dei rischi sistemici. Il regolamento europeo non si limita a prevedere controlli da parte delle autorità competenti, ma apre anche la strada a possibili iniziative giudiziarie da parte degli utenti che ritengano di aver subito un danno derivante dalla violazione degli obblighi previsti dalla normativa europea.

Parallelamente cresce l’attenzione verso la tutela dei minori. Secondo le più recenti rilevazioni europee, una quota significativa di adolescenti riferisce di provare stress, tristezza o senso di esclusione collegati all’utilizzo dei social media. L’età del primo accesso alle piattaforme appare inoltre correlata al tempo trascorso davanti agli schermi, alimentando il dibattito sull’opportunità di introdurre limiti più rigorosi e sistemi efficaci di verifica dell’età.

Proprio su questo terreno si stanno confrontando i governi europei. Alcuni Paesi stanno valutando restrizioni sempre più severe per l’accesso dei minori ai social network, mentre la Commissione europea è impegnata nella definizione di linee guida comuni che consentano di conciliare la protezione dei giovani con il rispetto del quadro normativo europeo. Tra gli strumenti allo studio figurano sistemi di verifica dell’età capaci di garantire la tutela della privacy senza richiedere la diffusione di dati personali.

Anche il Parlamento italiano discute diverse proposte legislative, accomunate dall’obiettivo di rafforzare la sicurezza online dei minori. I testi presentano approcci differenti: alcuni puntano principalmente sul divieto di accesso sotto una determinata età, altri introducono obblighi di verifica dell’identità, limitazioni alla profilazione pubblicitaria e maggiori responsabilità per i gestori delle piattaforme nella progettazione degli algoritmi e delle funzionalità che possono incentivare un utilizzo compulsivo dei servizi digitali.

Per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni il tema assume un rilievo crescente anche sotto il profilo della compliance. La progettazione delle piattaforme digitali non rappresenta più soltanto una scelta tecnologica o commerciale, ma diventa un elemento sottoposto a valutazioni giuridiche, regolatorie ed etiche. La tendenza europea è quella di attribuire ai fornitori di servizi digitali una responsabilità sempre più ampia non solo per ciò che ospitano, ma anche per il modo in cui orientano e influenzano il comportamento degli utenti attraverso gli algoritmi.

FireSat cresce: tre nuovi satelliti per un monitoraggio degli incendi sempre più tempestivo

La tecnologia spaziale e l’Intelligenza Artificiale si alleano per contrastare una delle emergenze ambientali più gravi degli ultimi anni. Con il lancio di tre nuovi satelliti operativi, il progetto FireSat compie un importante passo avanti verso la realizzazione di una costellazione in grado di monitorare gli incendi boschivi con una rapidità mai raggiunta finora.

I satelliti sono stati lanciati il 7 luglio 2026 nell’ambito della missione SpaceX Transporter-17 dalla base di Vandenberg, in California. Il progetto è promosso da Earth Fire Alliance, in collaborazione con Google Research e Muon Space, con l’obiettivo di migliorare la capacità di individuare e monitorare gli incendi in tutto il mondo.

Una costellazione progettata per individuare gli incendi nelle fasi iniziali

A differenza dei tradizionali satelliti per l’osservazione della Terra, FireSat è stato progettato esclusivamente per il monitoraggio degli incendi.

Grazie a sensori multispettrali di ultima generazione e ad algoritmi di Intelligenza Artificiale, il sistema è in grado di analizzare le anomalie termiche e distinguere un principio d’incendio da altre fonti di calore, riducendo sensibilmente il numero dei falsi allarmi.

L’obiettivo è fornire ai servizi di emergenza informazioni più tempestive, consentendo interventi più rapidi quando gli incendi sono ancora di dimensioni contenute.

L’obiettivo: aggiornamenti dell’intero pianeta ogni 20 minuti

I tre satelliti appena entrati in orbita rappresentano solo una parte del progetto.

La costellazione FireSat sarà infatti composta, a regime, da oltre 50 satelliti, capaci di osservare quasi ogni punto della superficie terrestre con una frequenza di circa 20 minuti.

Una simile capacità di aggiornamento consentirà di seguire l’evoluzione degli incendi quasi in tempo reale e di rilevare focolai di piccole dimensioni, migliorando il coordinamento delle operazioni di spegnimento e la protezione delle aree più vulnerabili.

Intelligenza Artificiale al servizio della sicurezza ambientale

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nell’elaborazione delle immagini satellitari.

I dati raccolti vengono analizzati automaticamente per individuare nuovi incendi, seguirne l’evoluzione e trasmettere informazioni aggiornate alle autorità competenti. Parallelamente, FireSat contribuirà alla creazione di uno dei più grandi archivi mondiali dedicati agli incendi boschivi, mettendo a disposizione dati preziosi per la ricerca scientifica, la prevenzione e la gestione delle emergenze.

L’aumento della frequenza e dell’intensità degli incendi rende sempre più necessario disporre di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio del territorio.

Con il successo del lancio dei tre nuovi satelliti, il progetto entra in una fase operativa sempre più significativa e conferma il ruolo crescente delle tecnologie spaziali nella prevenzione e nella gestione delle emergenze ambientali.

Data breach Trenitalia, notifica ai passeggeri con otto mesi di ritardo: si riapre il nodo dei tempi imposti dal GDPR

Nella gestione di un incidente informatico, la rapidità con cui un’azienda avverte chi ha subito il danno pesa spesso quanto la capacità di prevenire l’attacco stesso. È il nodo al centro del caso che ha coinvolto Trenitalia nelle scorse settimane, dopo la comunicazione inviata a milioni di clienti a proposito di una violazione dei propri sistemi informatici.

Secondo quanto reso noto dall’azienda, l’attacco ha esposto dati anagrafici e di contatto dei passeggeri, tra cui nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email, numero di telefono, dettagli dei viaggi prenotati, codici di prenotazione e della carta di fidelizzazione, oltre a informazioni sui documenti d’identità. Non risultano invece coinvolti dati di pagamento né le credenziali di accesso agli account, una distinzione che l’azienda ha voluto sottolineare fin dalla prima comunicazione per contenere l’allarme tra i viaggiatori.

Il punto più discusso non riguarda tanto la natura dei dati sottratti, quanto la tempistica: l’intrusione risale al 25 ottobre 2025, ma la comunicazione ai clienti è arrivata solo il 26 giugno 2026, a distanza di circa otto mesi. Trenitalia ha reso noto di aver notificato tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali e il CSIRT Italia, e di aver presentato una denuncia alla Procura di Roma.

Le associazioni dei consumatori non hanno atteso a lungo per far sentire la propria voce. L’Unione per la Difesa dei Consumatori ha criticato apertamente sia la solidità dei sistemi di sicurezza dell’azienda sia i tempi di reazione, invitando i passeggeri coinvolti alla massima cautela di fronte a possibili tentativi di phishing mirato che sfruttino i dettagli di viaggio sottratti.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati impone al titolare del trattamento di notificare una violazione all’Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, di norma entro 72 ore dalla scoperta, e di informare gli interessati quando il rischio per i loro diritti è elevato. Uno scarto di mesi tra i due momenti, quando riguarda gli utenti finali, è il tipo di circostanza che le autorità di vigilanza tendono a valutare come profilo autonomo di responsabilità, a prescindere dalla gravità tecnica dell’attacco originario: il ritardo nella comunicazione, di per sé, può costituire una violazione del regolamento distinta e autonoma rispetto alla violazione di sicurezza che l’ha originata.

Per gli studi legali che assistono aziende esposte a incidenti analoghi, il caso Trenitalia offre un promemoria che va oltre la cronaca ferroviaria: il valore della compliance in materia di data breach si misura sempre più spesso nei tempi di reazione interna, prima ancora che nell’efficacia delle misure tecniche di prevenzione messe in campo.

Precedenti inventati dall’intelligenza artificiale nel ricorso, la Cassazione alza la sanzione: chi non controlla le fonti risponde più severamente

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa sono ormai entrati nella cassetta degli attrezzi di molti studi legali, utili per la ricerca di giurisprudenza e la prima stesura degli atti. Ma portano con sé un rischio ormai noto anche ai non addetti ai lavori: quello delle cosiddette allucinazioni, contenuti plausibili nella forma e del tutto falsi nella sostanza. La Cassazione penale ha appena chiarito, con una delle prime pronunce esplicite sul tema, cosa succede quando queste allucinazioni finiscono in un atto processuale.

Il caso riguardava un ricorso contro un’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revoca di un ordine di demolizione per abuso edilizio. Il difensore sosteneva l’irrilevanza di un vizio anagrafico nell’atto di nomina, richiamando a sostegno tre precedenti della Suprema Corte che, alla verifica, si sono rivelati inesistenti: numeri di sentenza mai emessi, oppure riferiti a casi che con la questione discussa non avevano nulla a che fare.

Con la sentenza n. 23006/2026, la terza sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che il richiamo a giurisprudenza mai pronunciata “rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile”. Una qualificazione della colpa che ha conseguenze dirette sulla misura della sanzione.

La Corte non condanna lo strumento in sé: il problema non è l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca o nella redazione, ma l’assenza di verifica da parte del professionista, che resta l’unico responsabile di quanto sottoscrive. La tecnologia può assistere il lavoro difensivo, non sostituirlo nel controllo finale su norme, sentenze e principi di diritto richiamati: prima del deposito, ogni riferimento giurisprudenziale andrebbe riscontrato sulle banche dati ufficiali, allo stesso modo in cui si controllerebbe una massima trovata su un manuale o suggerita da un collega.

Sul piano pratico, la Cassazione ha fissato la sanzione a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende, un importo superiore alla misura ordinaria e determinato in via equitativa proprio in ragione della gravità della negligenza riscontrata.

Il caso si aggiunge a un filone di pronunce di merito emerso nei mesi scorsi davanti a diversi tribunali italiani, segno che il fenomeno non è isolato né limitato a un singolo settore del diritto. Per gli studi legali la lezione pratica riguarda meno la tecnologia e più l’organizzazione interna: servono protocolli di verifica sistematica di ogni citazione prodotta con l’ausilio dell’IA, prima che l’atto lasci lo studio, con una responsabilità di controllo che difficilmente potrà essere delegata a un praticante o considerata un passaggio accessorio.

Albi professionali, la Consulta boccia la reciprocità per gli extra-UE: un DDL già al Senato rischia lo stesso vizio

L’accesso alle professioni regolamentate da parte di cittadini extracomunitari è un terreno che negli ultimi anni ha attraversato più volte le aule della Consulta, chiamata a bilanciare l’autonomia del legislatore nel disciplinare gli albi con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà di lavoro. Nella prima settimana di luglio la Corte è tornata a pronunciarsi su questo tema, questa volta a proposito della riforma delle professioni pedagogiche ed educative.

Con la sentenza n. 119, depositata il 3 luglio, i giudici hanno dichiarato incostituzionale l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 55/2024, nella parte in cui subordinava l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali extracomunitari alla sussistenza di una condizione di reciprocità con il Paese di provenienza. La norma imponeva, in pratica, di verificare se un cittadino italiano avrebbe potuto iscriversi a un albo equivalente in quel Paese, prima di consentire l’iscrizione in Italia.

La Corte richiama l’articolo 4 della Costituzione, che riconosce il diritto di scegliere l’attività lavorativa come strumento di sviluppo della personalità, e ritiene che tale diritto valga anche per chi risiede regolarmente in Italia e possiede un titolo abilitante, a prescindere dalla legislazione del proprio Paese d’origine. Una condizione di reciprocità, in quest’ottica, finisce per discriminare sulla base di una circostanza estranea al merito e alla qualificazione del singolo professionista.

L’effetto immediato è la rimozione di un ostacolo che teneva fuori dagli albi i professionisti extracomunitari regolarmente soggiornanti, proprio mentre l’ordine delle professioni pedagogiche ed educative attende ancora di diventare pienamente operativo. Ma la portata del principio affermato va oltre il singolo settore: riguarda il modo stesso in cui il legislatore può condizionare l’accesso alle professioni regolamentate in base alla cittadinanza.

Proprio su questo punto si apre la questione più delicata. Il disegno di legge 1712, all’esame della Commissione Giustizia del Senato, riproduce di fatto la condizione di reciprocità appena censurata. Se il testo non verrà corretto in sede parlamentare, la nuova disciplina rischierebbe di incorrere nello stesso vizio non appena entrata in vigore, riaprendo il contenzioso da capo.

Il caso resta un riferimento utile per chi segue la produzione normativa sugli ordini professionali: le clausole di reciprocità, un tempo diffuse e raramente contestate, sono sempre più esposte al vaglio della Consulta quando entrano in conflitto con il diritto al lavoro dei residenti regolari. Per gli ordini forensi e per le altre professioni regolamentate, il precedente fornisce un parametro concreto ogni volta che una riforma di settore torna a disciplinare i requisiti di accesso legati alla cittadinanza.

Cybersecurity e IA, la Commissione UE frena sulle nuove regole: priorità all’attuazione della NIS2

Dopo anni in cui il legislatore europeo ha prodotto un flusso continuo di nuove discipline sul digitale, dal GDPR al Digital Services Act, dall’AI Act alla NIS2, a Bruxelles inizia a farsi strada un cambio di passo: non più nuove regole, ma l’applicazione di quelle già scritte. Lo ha confermato la Commissione europea presentando il suo piano d’azione su intelligenza artificiale e cybersicurezza.

«Con questo piano d’azione non abbiamo proposto alcuna modifica normativa in questa fase», ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen in conferenza stampa, spiegando che «il primo passo è l’attuazione completa ed efficace della legislazione» europea in materia di sicurezza informatica. Per la vicepresidente il quadro normativo attuale è già «molto solido»: la priorità, ora, è rafforzarne l’applicazione riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi per le imprese, senza abbassare gli standard di sicurezza.

Il richiamo più diretto riguarda la direttiva NIS2, recepita in Italia con il decreto legislativo 138/2024, che impone obblighi di cybersicurezza a un perimetro esteso di imprese e pubbliche amministrazioni. Virkkunen ha parlato di «urgenza» nel completare recepimento e attuazione: diversi Stati membri, ha detto, risultano «molto in ritardo».

In Italia il perimetro NIS2 è gestito dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che nel 2026 ha aperto le finestre per la classificazione dei soggetti pubblici e privati tenuti agli adempimenti. Per le organizzazioni già censite, l’adozione delle misure di sicurezza di base deve completarsi entro il 31 ottobre 2026. È una scadenza che riguarda direttamente i fornitori di infrastrutture digitali e i gestori di servizi essenziali, ma che ha ricadute anche su chi, come gli studi legali e i professionisti, lavora ogni giorno con questi fornitori attraverso PEC, firma digitale e conservazione documentale.

La vicepresidente ha inoltre insistito sulla necessità di sviluppare capacità europee autonome nell’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla cybersicurezza: «Non possiamo affidarci esclusivamente a soluzioni extraeuropee per capacità che sono fondamentali per la nostra sicurezza», ha detto, aggiungendo che «il costo di non sviluppare modelli europei sarebbe ancora più alto». Una sfida che, secondo Virkkunen, richiede «investimenti su scala molto ampia», ben oltre quanto i soli fondi pubblici possano garantire, e quindi la mobilitazione di capitali privati.

Per i professionisti che seguono la compliance digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, il segnale è pratico: meno attesa di testi normativi ancora da scrivere, più lavoro su un impianto normativo, GDPR, AI Act, NIS2, già vigente e che le autorità di controllo sono ora chiamate ad applicare con maggiore rigore. Resta da vedere quanto rapidamente gli Stati membri in ritardo colmeranno il divario di recepimento riconosciuto dalla stessa Commissione.

Traffico di migranti e morte in mare, la Consulta: le pene del “decreto Cutro” non sono sproporzionate

Il controllo di proporzionalità della pena è uno degli esercizi più delicati che la Corte costituzionale è chiamata a compiere: verificare se la severità di una sanzione penale sia coerente con la gravità del fatto, senza sostituirsi alle scelte di politica criminale che restano prerogativa del legislatore. In questo perimetro rientra la sentenza con cui la Consulta si è pronunciata sulle pene previste per chi, favorendo l’ingresso irregolare di migranti, ne causa la morte o lesioni gravi.

La questione arrivava dal Tribunale di Siracusa, chiamato a giudicare un caso legato al trasporto via mare di trentaquattro migranti: nella collisione dell’imbarcazione con una motovedetta intervenuta in soccorso erano morte tre persone e altre dieci erano rimaste ferite. Il giudice dubitava della legittimità costituzionale dell’articolo 12-bis del testo unico sull’immigrazione, introdotto nel 2023 dal decreto-legge 20/2023, il cosiddetto “decreto Cutro”, e convertito dalla legge 50/2023, che punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi favorisce l’ingresso irregolare quando ne derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone o la morte di una persona insieme a lesioni gravi o gravissime di altre.

La Corte ha riconosciuto che il legislatore ha scelto «una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza», ma ha escluso che questa sia manifestamente sproporzionata. Il reato, ha osservato, seleziona «solamente condotte di notevole gravità»: presuppone che il trasporto esponga le persone a pericolo per la vita o l’incolumità, o le sottoponga a trattamenti inumani o degradanti, e che ne derivino morte o lesioni gravi di più vittime. La norma, per la Consulta, tutela non soltanto l’ordinata gestione dei flussi migratori, ma «anche, e soprattutto, la vita e l’integrità fisica dei migranti» coinvolti nel traffico illecito.

Un passaggio della sentenza riguarda la figura del cosiddetto migrante scafista non trafficante: il migrante estraneo all’organizzazione criminale a cui viene affidata occasionalmente la conduzione del mezzo. La Corte ha ricordato che l’ordinamento prevede già strumenti per graduare la sua responsabilità, dallo stato di necessità, quando la persona è costretta ad assumere quel ruolo per violenze, minacce o per sottrarsi a condizioni degradanti, fino alle attenuanti per il contributo di minima importanza o per la soggezione psicologica verso i trafficanti.

Respinta anche la censura basata sul confronto con l’omicidio volontario, ritenuto un termine di paragone non pertinente. La pena di vent’anni prevista dalla norma si applica infatti alla morte di più persone, oppure alla morte di una persona accompagnata da lesioni gravi ad altre: un’ipotesi che avrebbe semmai dovuto essere confrontata con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio in concorso con le lesioni. Dichiarate infine inammissibili, per difetto di motivazione, le censure sul divieto di bilanciamento tra circostanze e sulla mancanza di un’attenuante per i fatti di lieve entità.

Restano comunque aperti alcuni fronti, segnalati dalla stessa Corte come inammissibili solo per un difetto di motivazione nel giudizio principale, non nel merito: la disciplina del bilanciamento delle circostanze e l’assenza di un’attenuante specifica per le condotte meno gravi sono temi su cui il legislatore, o una futura questione meglio argomentata, potranno tornare. Per gli operatori del diritto penale, il criterio ora fissato dalla Consulta si applicherà intanto anche agli altri giudizi pendenti sulla stessa fattispecie.

Sentenza CNF e notifica PEC, le Sezioni Unite: il termine per impugnare corre solo dall’avviso all’avvocato incolpato

La posta elettronica certificata è ormai il canale attraverso cui transitano quasi tutte le comunicazioni ufficiali della giustizia italiana, dalle notifiche di parte ai provvedimenti dei giudici. Proprio perché la PEC è diventata il perno del sistema, stabilire con precisione chi debba riceverla e con quali effetti non è un dettaglio tecnico: incide direttamente sui diritti di difesa. Lo dimostra una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, intervenuta su un nodo specifico del procedimento disciplinare forense.

Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati si conclude con una decisione del Consiglio Nazionale Forense, impugnabile davanti alla Cassazione entro un termine breve fissato dall’articolo 36, comma 6, della legge 247/2012. Le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento forense vanno dall’avvertimento alla radiazione, passando per censura e sospensione dall’esercizio della professione: la posta in gioco per l’incolpato è spesso rilevante, ed è per questo che le regole sulla notifica della decisione assumono un peso specifico. Nel caso esaminato, la sentenza del CNF era stata notificata via PEC unicamente al difensore presso il cui studio l’avvocato incolpato aveva eletto domicilio nel giudizio disciplinare, e non alla casella di posta certificata personale dell’incolpato, pure risultante dai pubblici elenchi.

Con la sentenza n. 22199 del 12 maggio 2026, depositata il 28 giugno 2026, le Sezioni Unite hanno affermato che questa modalità non basta a far decorrere il termine breve di impugnazione. La notifica, per produrre questo effetto, deve raggiungere direttamente l’indirizzo PEC dell’avvocato incolpato: è lui l’unico destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario delle notificazioni presso il domiciliatario.

Il ragionamento della Corte parte da un dato di fatto: ogni avvocato è titolare per legge di un proprio indirizzo PEC, iscritto nei pubblici registri e consultabile da chiunque. Notificare a quell’indirizzo raggiunge l’interessato senza intermediari e centra la funzione informativa della notifica. Fermarsi alla PEC del domiciliatario, al contrario, introduce un passaggio ulteriore che la norma speciale sul procedimento disciplinare non prevede, con il rischio di comprimere il diritto di difesa proprio nella fase più delicata: quella dell’impugnazione.

Per i consigli distrettuali di disciplina e per il CNF la conseguenza pratica è immediata. La data da cui calcolare la decorrenza del termine per il ricorso in Cassazione va individuata nella PEC ricevuta dall’incolpato, non in quella recapitata al collega che lo assiste. Un errore su questo punto può travolgere la tempestività dell’impugnazione, con conseguenze rilevanti sia per l’accusa disciplinare sia per la difesa.

Il tema delle notifiche telematiche resta un terreno instabile, oggetto di pronunce frequenti perché ogni tipo di procedimento porta con sé le proprie regole speciali. Per gli ordini professionali, il principio ora fissato dalle Sezioni Unite è un’indicazione operativa concreta: rivedere le prassi di notificazione delle decisioni disciplinari, così da evitare che un automatismo pensato per altri contesti generi ricorsi per un vizio evitabile.

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