IA, cliente e avvocato: il nuovo triangolo del diritto

Non è fantascienza, è già realtà: l’intelligenza artificiale sta entrando negli studi legali. E non solo come strumento a supporto dell’avvocato, ma anche come giudice silenzioso del suo operato. Immaginate un cliente che, ricevuto l’atto giudiziario dal suo legale, decide di sottoporlo al vaglio di un programma di IA. In pochi istanti, la macchina emette il suo verdetto: l’atto è nel complesso sufficiente, ma alcune parti potrebbero essere migliorate. Un feedback sintetico e freddo, privo di sfumature, ma sufficiente a mettere in discussione la professionalità dell’avvocato.

Questa situazione non è solo ipotetica. Sta già accadendo. E porta con sé una serie di riflessioni su un rapporto professionale che rischia di trasformarsi radicalmente.

Una relazione che cambia
L’avvocato non è più solo in studio. Al suo fianco, anche se invisibile, potrebbe esserci una macchina pronta a valutare ogni riga del suo lavoro. Ma il punto è: il legale lo sa? Non necessariamente. Il cliente potrebbe usare un programma di intelligenza artificiale per giudicare l’operato del proprio avvocato senza mai rivelarglielo, insinuando un terzo elemento nel rapporto fiduciario che tradizionalmente lega le due parti.

E se invece il cliente lo dichiarasse apertamente? In tal caso, l’avvocato si troverebbe davanti a un bivio: accettare di confrontarsi con il giudizio della macchina o rifiutare il mandato, vedendo vacillare la fiducia che è alla base di ogni consulenza legale.

Ma rinunciare al mandato non risolverebbe il problema. Altri clienti potrebbero fare lo stesso, in silenzio. E comunque, l’IA non ha obblighi deontologici né tantomeno responsabilità etiche: emette un giudizio tecnico, algoritmico, privo di contesto.

Il rapporto a tre: cliente, avvocato e IA
Quando l’intelligenza artificiale entra in gioco, il rapporto tra cliente e avvocato diventa inevitabilmente a tre. La macchina è come un terzo incomodo, una presenza silente che media il legame fiduciario. E può persino influenzare la scrittura degli atti stessi: il cliente, forte del parere della macchina, potrebbe pretendere modifiche o addirittura decidere di fare a meno del legale, cercando qualcuno disposto a limitarsi a firmare un testo prodotto dall’IA.

Questo scenario apre interrogativi etici e deontologici non da poco. L’avvocato ha il dovere di indipendenza e deve fare proprio ogni atto che sottoscrive. Ma come verificare se un professionista ha realmente aderito ai contenuti di un atto o si è limitato a firmarlo per compiacere un cliente “assistito” dall’IA?

Quando la macchina scrive come un avvocato
L’IA è già in grado di redigere pareri, memorie difensive, osservazioni procedimentali. Testi che potrebbero sembrare scritti da un giurista in carne e ossa. La tentazione di farne uso è forte, specie per abbattere i costi e velocizzare il lavoro. Ma questa scorciatoia porta con sé rischi enormi: una produzione sovrabbondante e priva di sostanza, basata su testi generati in serie e privi di quella profondità analitica che solo l’esperienza e l’intuizione di un avvocato possono garantire.

Impedire l’uso dell’intelligenza artificiale è illusorio. La tecnologia avanza e sarebbe ingenuo pensare di fermarla con divieti formali. La vera sfida è saperla governare, senza diventarne schiavi.

Le conseguenze per la professione forense
All’interno degli studi legali, gli effetti dell’intelligenza artificiale sono dirompenti. Se prima un giovane praticante iniziava facendo ricerche giurisprudenziali per poi passare alla redazione di atti, ora il suo ruolo rischia di essere occupato da un algoritmo. Forse potrà distinguersi diventando un esperto nell’uso di queste nuove tecnologie, ma dovrà affrontare un confronto economico spietato: la macchina lavora più velocemente, impara continuamente e non ha bisogno di pause.

Il rapporto con il cliente cambia di conseguenza. Quest’ultimo deve sapere se l’avvocato sta utilizzando strumenti di IA per redigere gli atti, sollevando anche il delicato tema della privacy e dei dati sensibili che passano attraverso questi programmi. Ma come garantire trasparenza su questi aspetti? E soprattutto, come verificare eventuali illeciti, che non riguardano solo la deontologia ma anche il diritto penale?

Verso una nuova deontologia professionale
L’uso dell’intelligenza artificiale pone interrogativi che vanno ben oltre l’aspetto tecnologico: riguarda l’essenza stessa della professione forense. Qual è il ruolo dell’avvocato in un mondo in cui una macchina può scrivere atti legali credibili? E come salvaguardare quel legame di fiducia con il cliente, messo in discussione dalla presenza di un “terzo incomodo” che non sbaglia mai (almeno in apparenza)?

L’avvocato dovrà ridefinire il proprio valore aggiunto, puntando su ciò che una macchina non può offrire: l’empatia, l’intuizione strategica, la capacità di negoziazione. Perché la giustizia non è solo una questione di algoritmi. È fatta di persone, di emozioni, di storie da raccontare.

E questo, almeno per ora, resta un compito tutto umano.

Avvocati in sciopero: la Cassazione chiarisce gli effetti sulla prescrizione

L’adesione del difensore allo sciopero delle udienze indetto dalle Camere Penali non costituisce un legittimo impedimento a comparire, ma rappresenta l’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di associazione. Di conseguenza, il rinvio della trattazione del processo comporta la sospensione della prescrizione fino all’udienza successiva, senza l’applicazione del limite di sessanta giorni previsto per altri motivi di rinvio.

Questo principio è stato confermato dalla sentenza n. 2375 del 21 gennaio 2025 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Secondo la Corte, l’astensione del difensore dalle udienze per aderire allo sciopero delle Camere Penali costituisce una causa di sospensione della prescrizione per l’intero periodo tra le due udienze, anche se il rinvio supera i sessanta giorni previsti dall’art. 159, comma 1, n. 3 del codice penale.

La Corte ha sottolineato che l’adesione allo sciopero rappresenta un diritto costituzionale garantito dalla libertà di associazione (art. 18 Cost.), non un impedimento a comparire. Pertanto, il giudice non è obbligato a fissare l’udienza entro i sessanta giorni e l’intero periodo di rinvio viene considerato ai fini della sospensione della prescrizione.

Questa interpretazione si allinea con precedenti decisioni della Suprema Corte, rafforzando il principio che l’astensione dell’avvocato dalle udienze non rappresenta un legittimo impedimento ma un diritto costituzionalmente riconosciuto.

UNCC e assemblea ANM: libertà di scelta e principi irrinunciabili

L’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) prende atto dell’invito rivolto ad alcuni Presidenti delle Camere Civili a partecipare all’Assemblea dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) il 27 febbraio, lasciando piena libertà di scelta ai propri rappresentanti. Tale libertà è espressione del solido rapporto di collaborazione che l’Avvocatura civilista mantiene con la Magistratura, fondato su un confronto non antagonistico, a differenza di quanto avviene nel settore penale.

Tuttavia, l’UNCC coglie l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali:

  1. Indipendenza della Magistratura – Un valore irrinunciabile e pilastro dello Stato di diritto.
  2. Equilibrio tra politica e giustizia – La naturale tensione tra politica e giustizia è segno di un sano equilibrio istituzionale.
  3. Ruolo della giustizia – Avvocatura e Magistratura devono garantire la corretta applicazione delle leggi, senza invadere il ruolo legislativo, prerogativa della volontà popolare.
  4. Riforme necessarie – L’UNCC conferma il proprio sostegno alla separazione delle carriere, ritenendola essenziale per rafforzare l’autonomia e l’imparzialità della giurisdizione.

L’UNCC continuerà a promuovere il dialogo costruttivo tra Avvocatura e Magistratura, nella convinzione che un sistema giustizia indipendente ed equilibrato sia fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini e garantire il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

Cancellazione dall’Albo sospende il giudizio disciplinare

Se l’incolpato viene cancellato dall’albo o registro forense durante il giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare, il procedimento si estingue. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 333 del 21 settembre 2024), precisando che la potestas disciplinare è strettamente collegata all’iscrizione all’albo.

Nel caso specifico, l’avvocato era stato radiato in un altro procedimento disciplinare e, nelle more del giudizio d’impugnazione, la radiazione era diventata definitiva. Poiché non risultava più iscritto all’albo, il CNF ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, stabilizzando il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD). La sanzione disciplinare, dunque, è diventata definitiva ma non eseguibile, essendo l’incolpato ormai fuori dall’albo.

Questa decisione chiarisce che la potestà disciplinare si esercita solo nei confronti degli iscritti, evidenziando il legame indissolubile tra iscrizione all’albo e potere sanzionatorio degli organi disciplinari forensi.

Whistleblowing: esclusi i contrasti personali sul lavoro

La procedura di whistleblowing non può essere utilizzata per esprimere lamentele personali o promuovere rivendicazioni relative alla disciplina del rapporto di lavoro. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1880/2025, sottolineando che la tutela garantita ai segnalanti si applica esclusivamente quando le segnalazioni riguardano condotte illecite, non necessariamente rilevanti sul piano penale, ma comunque di interesse pubblico.

Il caso in esame

La pronuncia della Cassazione riguarda un dipendente pubblico sospeso dal servizio per tre mesi, che aveva utilizzato il whistleblowing per denunciare un dirigente, accusandolo di comportamenti poi risultati infondati. Il lavoratore ha sostenuto di aver agito per segnalare una violazione normativa, ma la Corte ha confermato quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio: la segnalazione era motivata da interessi personali legati a contrasti lavorativi e non da una reale volontà di denunciare condotte illecite.

I limiti della protezione per il whistleblower

La Cassazione ha precisato che il regime di tutela previsto per il whistleblower non si applica quando le segnalazioni sono utilizzate per scopi personali o per contestazioni relative al proprio rapporto di lavoro, inclusi i rapporti con i superiori gerarchici. La protezione è garantita solo a chi denuncia violazioni di interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

L’evoluzione normativa

La decisione si inserisce nel contesto del recepimento della direttiva europea sulla protezione dei whistleblower, aggiornata per rafforzare la tutela di chi segnala illeciti nell’interesse collettivo. La normativa prevede l’obbligo per le imprese con almeno 50 dipendenti di dotarsi di un canale di segnalazione, ma esclude le denunce mosse per motivi personali o per dissidi interni al rapporto di lavoro.

La sentenza ribadisce quindi l’importanza di distinguere tra segnalazioni di condotte illecite e rivendicazioni di carattere personale, per garantire un uso corretto e trasparente dello strumento del whistleblowing.

Nono giorno di attacchi hacker filorussi

Prosegue senza sosta la campagna degli hacker filorussi NoName057(16) contro siti istituzionali italiani. Oggi, per il nono giorno consecutivo, gli attacchi hanno colpito la Pubblica amministrazione locale, rendendo inaccessibili i portali delle Province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta ed Enna, oltre al sito del Comune di Catania e della Regione Puglia.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha immediatamente allertato i bersagli colpiti, fornendo indicazioni utili per mitigare l’impatto degli attacchi. La situazione rimane in evoluzione, con le autorità impegnate a contrastare la minaccia informatica in corso.

Cassazione: no all’improcedibilità dell’appello per mancato deposito telematico

Con l’ordinanza n. 3580/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulle conseguenze della costituzione telematica in giudizio dell’appellante mediante il solo deposito cartaceo dell’atto di appello notificato via PEC, senza l’accompagnamento degli originali o dei duplicati telematici. La pronuncia segna un passo importante verso un’interpretazione meno formalistica delle modalità di costituzione in giudizio, privilegiando l’effettività dei mezzi di azione e difesa.

Il caso

La vicenda trae origine dalla causa intentata dagli eredi di un’automobilista deceduto in un incidente stradale. Gli eredi avevano citato in giudizio il Comune dove si era verificato il sinistro, la compagnia di assicurazione e un ristorante situato nelle vicinanze, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Dopo una prima sentenza, l’appellante si era costituito in giudizio depositando solo la copia cartacea dell’atto di appello notificato via PEC, senza allegare gli originali o i duplicati telematici dell’atto.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte di Appello di provenienza, stabilendo importanti principi di diritto:

  • Nessuna improcedibilità per mancato deposito telematico: La Corte ha chiarito che la costituzione analogica dell’appellante, senza l’allegazione degli originali o duplicati telematici, non comporta l’improcedibilità dell’appello. Questo perché il destinatario della notifica PEC, avendo ricevuto l’originale dell’atto, è in grado di verificare autonomamente la conformità dell’atto stesso.
  • Principio di strumentalità delle forme: La decisione si fonda sul principio di “strumentalità delle forme” processuali, secondo cui le modalità procedurali devono servire all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, evitando vuoti formalismi. La Corte ha sottolineato l’importanza dell’effettività dei diritti di difesa, richiamando gli articoli 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 della Costituzione italiana.
  • Nullità sanabile e non improcedibilità: La tempestiva costituzione dell’appellante tramite deposito cartaceo dell’atto notificato via PEC non determina l’improcedibilità dell’appello, ma costituisce una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Un passo avanti verso la semplificazione processuale

La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante passo verso una giustizia più snella e meno legata a formalismi, favorendo l’effettività del diritto di difesa senza inutili ostacoli procedurali. La decisione avrà un impatto significativo sulla prassi processuale, confermando un orientamento volto a privilegiare il merito delle cause rispetto ai formalismi procedurali.

Fiscalità degli avvocati, tra nuove opportunità e limiti normativi

Il 20 febbraio 2025, presso l’auditorium della Cassa Forense a Roma, si è tenuto il convegno “la fiscalità degli avvocati: dai forfettari alle STA, limiti e opportunità”, organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) in collaborazione con Cassa Forense. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul panorama fiscale degli avvocati, con la presentazione della “Guida pratica sulla fiscalità degli avvocati”, una pubblicazione curata da UNCAT e dalla Commissione studi della Cassa Forense per supportare i legali in ambito fiscale, deontologico e contributivo.

Tra i partecipanti, spiccano le presenze di Maurizio Leo, vice ministro dell’economia, e Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, che hanno fornito anticipazioni su temi cruciali per la professione, tra cui il nuovo protocollo per i certificatori del rischio fiscale e le possibili correzioni alla riforma fiscale.

Nuovi requisiti per i certificatori del rischio fiscale

Nel corso del convegno, Vincenzo Carbone ha annunciato che a breve sarà ultimato il protocollo operativo che definirà i requisiti necessari per diventare certificatori del rischio fiscale nell’ambito del sistema di cooperative compliance. Questa iniziativa, volta a garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra imprese e Amministrazione finanziaria, richiederà ai professionisti competenze qualificate e una comprovata esperienza nel settore tributario.

Tra i requisiti fondamentali ci sarà la conoscenza dei principi contabili internazionali, necessaria per una corretta valutazione del rischio fiscale delle imprese. La comprovata esperienza professionale potrà essere dimostrata attraverso attività come la partecipazione a collegi sindacali o la revisione contabile. Inoltre, per i professionisti privi di esperienza in specifiche materie, sarà previsto un modulo formativo al quale parteciperanno anche funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Il protocollo sarà elaborato tenendo conto delle proposte del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, con l’obiettivo di definire standard condivisi per la certificazione del rischio fiscale. Questo nuovo sistema mira a rafforzare il ruolo degli avvocati tributaristi e dei commercialisti nella prevenzione dei rischi fiscali e nella promozione della compliance normativa.

Il ruolo dell’avvocato tributarista nella compliance fiscale

L’avvocato tributarista sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella certificazione della compliance fiscale, passando dall’essere semplice difensore del contribuente a garante della corretta applicazione delle normative tributarie. Vincenzo Carbone ha evidenziato che il tributarista non è “l’avvocato dell’evasore”, ma un professionista chiamato a favorire trasparenza e rispetto delle regole fiscali.

In questo contesto, l’avvocato tributarista viene equiparato al notaio, configurandosi come figura chiave nella verifica e certificazione della compliance fiscale di imprese e contribuenti. Con l’introduzione del nuovo protocollo per i certificatori del rischio fiscale, il suo ruolo si arricchirà ulteriormente, ponendolo al centro del rapporto tra imprese e Amministrazione finanziaria.

Riforma fiscale e giustizia tributaria: le novità annunciate

Durante il convegno, il vice ministro Maurizio Leo ha anticipato importanti modifiche alla riforma fiscale, in particolare riguardo alla revisione di Irpef e Ires. Tra le novità, si sta valutando una deroga al principio di omnicomprensività del reddito introdotto con il decreto legislativo di riforma, escludendo plusvalenze e conti correnti dedicati dalla nuova tassazione.

Sul fronte della giustizia tributaria, Leo ha annunciato un riordino delle corti con una razionalizzazione degli organi giudicanti. Questa riforma punta a ridurre il numero di corti, specialmente in quelle con un carico di lavoro esiguo. Inoltre, Carolina Lussana, presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ha presentato il progetto del massimario delle sentenze tributarie, volto a garantire maggiore uniformità nell’interpretazione delle norme fiscali.

Queste riforme rientrano nel piano di interventi previsti dal PNRR, con il sostegno di risorse dell’Unione Europea destinate alla modernizzazione della giustizia tributaria e al miglioramento dell’efficienza del sistema fiscale.

Cumulo di sanzioni per la scarsa trasparenza sui dati personali

Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato una sanzione nei confronti di Apple per la mancanza di trasparenza sull’uso a fini commerciali dei dati personali raccolti durante la creazione degli account. La sentenza (Sezione VI, n. 9614 del 2 dicembre 2024) ha ribadito che l’assenza di chiarezza nelle informative ai consumatori costituisce una pratica commerciale scorretta e una violazione delle normative sulla privacy.

Doppio binario di controllo e sanzioni

La decisione evidenzia un principio importante: le irregolarità nelle informative possono violare sia il Codice del Consumo (dlgs n. 206/2005), che tutela la libertà del consumatore, sia il GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), che protegge i dati personali. Ne consegue che le sanzioni possono essere applicate sia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) sia dal Garante della Privacy, confermando una duplice competenza in materia.

Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette

Un altro aspetto rilevante riguarda la concorrenza sleale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che una violazione del GDPR può costituire anche un atto di concorrenza sleale. In altre parole, un’impresa può agire contro un concorrente che sfrutta indebitamente i dati personali per ottenere un vantaggio commerciale.

Effetto cascata: sanzioni cumulabili in diversi settori

La sentenza apre la strada a un possibile effetto cascata di sanzioni. La cumulabilità delle sanzioni non si limita al settore della privacy e del consumo, ma potrebbe estendersi ad altre normative, come quelle sulla cybersicurezza, l’intelligenza artificiale, la responsabilità amministrativa delle imprese e le norme sul whistleblowing.

Un precedente che cambia le regole del gioco

Questo pronunciamento del Consiglio di Stato segna un precedente importante, confermando la possibilità di applicare sanzioni cumulative in caso di mancata trasparenza sull’uso dei dati personali. Per le imprese, si traduce in un necessario adeguamento a un complesso intreccio normativo, per evitare sanzioni multiple e proteggere la propria reputazione sul mercato.

IA e pubbliche amministrazioni: doppio lavoro con le nuove normative

L’adozione dell’intelligenza artificiale (IA) nelle pubbliche amministrazioni italiane rischia di trasformarsi in un doppio lavoro burocratico. L’entrata in vigore del Regolamento UE sull’IA n. 2024/1689 (AI Act) introduce nuovi obblighi che si sommano a quelli già previsti dal Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679 (GDPR). In particolare, la valutazione di impatto sui diritti fondamentali (Fria), richiesta dall’AI Act, si aggiunge alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Dpia) prevista dal GDPR, aumentando la complessità gestionale per le amministrazioni pubbliche.

È quanto emerge dalla bozza delle “Linee guida per l’adozione di sistemi di IA nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con la determinazione n. 17 del 17 febbraio 2025 e attualmente in consultazione pubblica fino al 20 marzo 2025.

Linee guida per un’adozione consapevole

Il documento dell’AgID punta ad accompagnare passo dopo passo le pubbliche amministrazioni nell’adozione di sistemi di IA, sottolineando come tali tecnologie non siano semplici strumenti tecnologici, ma richiedano modifiche organizzative e gestionali. Le linee guida analizzano approfonditamente ogni fase del processo di implementazione e offrono fac-simile per gli adempimenti documentali necessari.

Una particolare attenzione viene posta al coordinamento tra IA e privacy: il documento impone obbligatoriamente alle pubbliche amministrazioni di affidare la strategia di IA, insieme a quella sui dati, al Responsabile per la transizione al digitale, coinvolgendo anche il Responsabile della protezione dei dati (DPO). Questo approccio mira a garantire la conformità normativa e la protezione dei diritti fondamentali.

Fria e Dpia: valutazioni d’impatto a confronto

L’AI Act introduce la Fria (valutazione di impatto sui diritti fondamentali) per i sistemi di IA “ad alto rischio”, utilizzati soprattutto dalle pubbliche amministrazioni e dagli organi giudiziari. La Fria deve descrivere i sistemi di IA, i rischi per i diritti fondamentali, le misure di prevenzione e le modalità di sorveglianza umana sui risultati.

Parallelamente, il GDPR richiede una Dpia (valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali), obbligatoria prima dell’uso di IA che trattano dati personali e da aggiornare periodicamente. La Dpia deve individuare i rischi e le misure tecniche e organizzative per mitigarli. Se permane un rischio elevato, l’amministrazione deve consultare il Garante per la protezione dei dati personali.

Sebbene la Fria e la Dpia presentino contenuti parzialmente sovrapponibili, devono restare documenti distinti: la prima valuta l’IA da una prospettiva ampia sui diritti fondamentali, mentre la seconda si concentra specificamente sui dati personali.

Una normativa italiana ancora incompleta

Nonostante i progressi, l’Italia è in ritardo nell’approvazione di una legislazione nazionale che armonizzi l’AI Act con l’ordinamento giuridico interno. Non basta più una normativa generale che ripeta concetti astratti, ma serve una disciplina dettagliata sull’uso dei sistemi di IA nelle amministrazioni pubbliche.

Per esempio, così come la legge sui procedimenti amministrativi (L. 241/1990) prevede la figura del “responsabile del procedimento”, sarebbe necessario introdurre il “responsabile della supervisione umana sui sistemi di IA”. Inoltre, occorre disciplinare l’utilizzo dell’output dell’IA nei processi decisionali amministrativi e nella motivazione dei provvedimenti finali.

L’aggiornamento della legge 241/1990 e dei relativi regolamenti attuativi appare dunque imprescindibile per gestire in modo coerente l’impatto dell’IA sull’amministrazione pubblica.

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