La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 13989 del 20 maggio 2024, ha stabilito che la sospensione dei termini e la proroga di cui all’art. 20 della Legge n. 44 del 1999 riguardano sia i processi esecutivi (forzata) che di cognizione (ordinari).
La sospensione opera quando il Procuratore della Repubblica dispone indagini per i reati che hanno causato l’evento lesivo per cui è stata chiesta la sospensione.
Termini e proroga
L’art. 20 Legge n. 44/1999 prevede la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e perenzione, nonché la proroga dei termini processuali, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi, a favore di chi abbia subito un evento lesivo a causa di un reato per il quale sia stata disposta dal Procuratore della Repubblica competente un’indagine.
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Processi esecutivi e di cognizione
La Cassazione ha chiarito che la sospensione dei termini e la proroga riguardano sia i processi esecutivi, che hanno lo scopo di ottenere la coattiva attuazione di un diritto accertato, sia i processi di cognizione, che hanno lo scopo di accertare l’esistenza o meno di un diritto.
Indagini su reati connessi
La sospensione opera esclusivamente nel caso in cui il Procuratore della Repubblica abbia disposto indagini per i reati che hanno causato l’evento lesivo per cui è stata chiesta la sospensione.
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