21 Febbraio 2025 - Diritto e dati personali

Cartella Clinica, il Garante Privacy chiarisce: “La copia integrale dipende dal titolare del trattamento”

Il diritto di accesso alla propria cartella medica include la possibilità di ottenere una copia completa, ma la decisione finale spetta al titolare, che deve garantire l'esattezza e l'intelligibilità dei dati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito un’importante guida riguardante il diritto di accesso alla propria cartella clinica, specificando le modalità per ottenere copia integrale dei documenti medici. In particolare, l’Autorità ha chiarito che l’interessato ha il diritto, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), di richiedere l’accesso alla propria cartella clinica (o a quella di un defunto, come previsto dall’art. 2-terdecies del Codice Privacy), con la possibilità di ricevere una copia dei dati personali trattati.

Secondo quanto stabilito dal Garante, se è necessario garantire l’esattezza, la completezza e l’intelligibilità delle informazioni richieste, il titolare del trattamento ha l’obbligo di fornire una copia integrale dei documenti che contengono tali dati.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su questo aspetto con la sentenza 307-22 del 26 ottobre 2023, affermando che nel contesto di un rapporto medico-paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali implica che l’interessato riceva una riproduzione fedele e comprensibile dell’intero insieme di tali dati. Questo include, tra l’altro, le informazioni riguardanti diagnosi, esami, opinioni dei medici e dettagli su terapie o interventi.

Tuttavia, la richiesta di accesso non implica un immediato rilascio della documentazione completa. Come sottolineato nel regolamento, la prima copia dei dati è gratuita, ma non necessariamente comprendente tutti i documenti della cartella clinica. La decisione se fornire una copia integrale dei documenti spetta al titolare del trattamento, che deve valutare se questa sia necessaria per garantire all’interessato la possibilità di verificare l’esattezza e la comprensibilità dei dati richiesti.

In linea con le Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il Regolamento non prevede requisiti formali per la presentazione delle richieste, consigliando ai titolari di essere indulgenti nei confronti dei richiedenti, i quali potrebbero non essere a conoscenza delle complessità della normativa. In caso di dubbi, il titolare del trattamento è invitato a chiedere chiarimenti direttamente all’interessato.


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