17 Aprile 2025 - La sentenza

Braccialetto elettronico non disponibile? Niente automatismi: la Cassazione boccia le misure cautelari più gravi “a prescindere”

Con la sentenza n. 8379/2025, la Suprema Corte ribadisce che l’assenza del braccialetto elettronico non giustifica automaticamente l’adozione di misure più afflittive. Serve una valutazione puntuale caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Se manca il braccialetto elettronico, non è possibile “rimediare” con una misura cautelare più grave solo per prassi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8379 del 2025, annullando un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori.

Il caso ruota attorno alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), accompagnata dalla prescrizione del braccialetto elettronico. Il Tribunale aveva previsto che, in caso di non fattibilità tecnica del dispositivo, si sarebbe applicata in automatico una misura più afflittiva: il divieto di dimora.

Una clausola ritenuta illegittima dalla Suprema Corte, che ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2024: il giudice, di fronte all’indisponibilità del braccialetto elettronico, non può disporre automaticamente misure più gravi. Deve invece procedere a una nuova e puntuale valutazione delle esigenze cautelari, applicando – se del caso – anche misure meno restrittive.

“Stop agli automatismi”
Le Sezioni Unite penali avevano già affermato questo principio con la sentenza n. 20769 del 2016, evidenziando che ogni misura cautelare deve essere valutata in base a idoneità, necessità e proporzionalità. Automatismi – sia in senso peggiorativo che migliorativo – sono contrari alla logica del sistema penale.

Le novità normative del 2025
A rafforzare questa impostazione interviene anche il nuovo art. 7 del D.L. n. 178/2024 (convertito nella legge n. 5/2025), che:

  • Modifica l’art. 275-bis c.p.p., estendendo la verifica della disponibilità del braccialetto anche alla fattibilità operativa;
  • Integra l’art. 276 c.p.p., permettendo la custodia cautelare in carcere solo in presenza di condotte gravi o reiterate che compromettano il funzionamento del dispositivo;
  • Introduce l’art. 97-ter nelle norme di attuazione, disciplinando modalità e tempi dell’accertamento preliminare, demandato alla polizia giudiziaria.

Il principio cardine resta uno: non è l’assenza dello strumento a giustificare automaticamente un aggravamento della misura cautelare. Ogni decisione deve passare attraverso un vaglio concreto e individualizzato, rispettoso dei diritti dell’indagato e dei principi costituzionali.


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