Avvocato e pubblico dipendente: nessuna compatibilità

Secondo l’articolo 98 della Costituzione, i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione. Questo è quanto stabilito nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione, con l’ord. n. 31776: un dipendente pubblico non può assolutamente essere a “metà” servizio della Nazione.

La Suprema Corte, infatti, ha confermato un orientamento orientato costituzionalmente quanto ineccepibile normativamente. L’incompatibilità a livello forense dovrà essere interpretata con estrema intransigenza, consentendo l’indipendente e l’autonomo svolgimento del mandato professionale nell’interesse pubblico.

Tale principio non può essere in alcun modo violato da leggi finanziarie o di stabilità o da fonti di livello secondario o subordinato. La legge forense, secondo la Consulta è stata ritenuta “straordinaria”, in quanto dedita alla regolazione della difesa dei diritti inviolabili dell’uomo.

Con la legge n. 662/1996 si rimosse l’incompatibilità tra i dipendenti pubblici part-time e le professioni intellettuali, senza fare affidamento alle norme costituzionali. Il dipendente pubblico diviene infatti al pieno servizio della Nazione, e assumerà doveri di terzietà e imparzialità.

Per quanto riguarda la professione forense, invece, è stata trascurata l’assoluta incompatibilità con tutti gli impieghi pubblici retribuiti, a prescindere dall’orario, ad eccezione degli avvocati dipendenti pubblici, assegnati esclusivamente e stabilmente ad un ufficio legale indipendente ed autonomo dalle altre strutture dell’Ente.

L’attività del dipendente pubblico, d’altra parte, è contraddistinta da alcuni obblighi e da determinate facoltà che vanno ad identificare un particolare status di lavoratore subordinato, con un obbligo di fedeltà alla PA.

Dunque, il rapporto di servizio è basato «sul dovere d’ufficio di perseguire e proteggere l’interesse pubblico primario affidato alla cura dell’amministrazione stessa, in base al principio di legalità dell’azione amministrativa».

In questo contesto pesano, sul dipendente pubblico, obblighi specifici in base ai principi di imparzialità e di buon andamento della PA, come l’obbligo di fedeltà esclusiva alla Nazione.

Lo scorso 15 novembre la Corte di Cassazione ha ricordato che non è necessaria una prova della derivazione di un «disservizio, danno o pericolo», relativo alla violazione da parte del dipendente, poiché il rischio è intrinseco nell’opzione legislativa della valutazione pericolosa della «commistione» riguardante la professione forense.


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