Un avvocato iscritto all’albo degli odontoiatri per ragioni di studio? Secondo il CNF questo proprio non può essere possibile.
Secondo l’art. 18 della legge n.247/2012, la professione dell’avvocato risulta incompatibile con «qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio».
Le uniche eccezioni ammesse sono le iscrizioni «nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro». Si tratta, comunque, di un numerus clausus, che non può essere assoggettato ad alcuna interpretazione analogica, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività incompatibile.
Infatti, è sufficiente soltanto l’iscrizione in un albo professionale differente da quelli elencati esplicitamente. In sintesi, questo è il contenuto della sentenza n.46 del 27 marzo 2023, con cui il CNF ha confermato la decisione del COA di Milano.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
Secondo il ricorrente, che aveva richiesto l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Torino come odontoiatra estero spagnolo attraverso la PEC dell’Ordine degli Avvocati di Milano, la decisione presa dalle Sezioni Unite, n. 26996/2016 avrebbe forzato il dato prescrittivo della legge professionale.
Questa, infatti, si limiterebbe ad un’incompatibilità della professione con «qualsiasi altra attività di lavoro», e, dunque, con l’esercizio effettivo dell’attività e non con l’iscrizione in un albo. Inoltre, in questo caso specifico, l’arte medica rientra nelle «attività di carattere scientifico…e culturale», ammesse all’art. 18 comma 1 della legge professionale.
Per il ricorrente, l’iscrizione sarebbe necessaria al fine di «proseguire gli studi e la formazione in siffatto ambito culturale e scientifico».
Il parere del CNF
Non la pensa così il CNF, che afferma che la norma, «fissando il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, esplicitamente tratteggia, per di più, le eccezioni, che, costituendo un numerus clausus, non sono assoggettate ad interpretazione analogica».
Prosegue: «I soli casi nei quali è, quindi, consentita la coeva iscrizione sono quelli attinenti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, all’elenco dei pubblicisti ed al registro dei revisori contabili».
Di conseguenza, esiste incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e quella degli Odontoiatri, «in quanto siffatta ipotesi non è annoverata tra quelle che rendono possibile la contemporanea iscrizione».
Per la norma, la simultanea iscrizione ad un altro albo professionale è di per sé ostativa, e «non occorre neanche verificare la continuità dell’esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile», essendo sufficiente l’iscrizione in un albo differente per poter determinare l’incompatibilità con quello degli avvocati. Non è necessario, invece, che l’attività di odontoiatra sia effettivamente esercitata.
Inoltre, se consideriamo che l’incompatibilità assicura professionalità all’avvocato indipendentemente dall’esercizio dell’attività, allora non ricorrono condizioni al fine di sollevare una questione di legittimità costituzionale e non sussistono dubbi di compatibilità con i principi Ue.
LEGGI ANCHE:
Settore legale sempre più sostenibile: aumentano le opportunità per avvocati con competenze green