Non basta il semplice conteggio degli illeciti commessi per determinare la sanzione disciplinare a carico di un avvocato: occorre, piuttosto, una valutazione d’insieme che tenga conto della gravità delle condotte, dell’eventuale riconoscimento di responsabilità e del comportamento processuale complessivo dell’incolpato. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense nella recente sentenza n. 423 del 18 novembre 2024, con cui ha attenuato la pena inflitta a un avvocato accusato di non aver inviato il Modello 5 per l’anno 2018 e di aver omesso l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019.
Il professionista, inizialmente colpito da una sospensione di un mese dall’esercizio della professione, ha spiegato le proprie mancanze con una contrazione del reddito, ricordando di aver sempre assolto in precedenza agli obblighi previdenziali e formativi. Ha inoltre chiesto che fossero valutate le sue attività di aggiornamento e divulgazione giuridica, documentando spontaneamente l’avvio di una procedura di regolarizzazione.
Il CNF, nel richiamare i principi fissati dal Codice deontologico forense e dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che nei procedimenti disciplinari è imprescindibile una valutazione unitaria del comportamento complessivo dell’avvocato. La sanzione da irrogare non può dunque ridursi alla mera somma delle singole pene previste per ciascun addebito, ma deve essere calibrata in relazione alla gravità dei fatti, al grado di colpa o dolo, alla condotta tenuta prima e dopo l’illecito e alle eventuali conseguenze per i clienti e per l’immagine della professione.
Nel caso specifico, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione attenuata dell’avvertimento, considerato il leale comportamento processuale del ricorrente e il riconoscimento spontaneo delle omissioni.
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