Tra le disposizioni della riforma dell’ordinamento forense approvata in via definitiva dal Parlamento con la legge 28 luglio 2026 n. 137, ve n’è una destinata a incidere direttamente sulla gestione economica degli studi legali: la revisione della disciplina dei compensi professionali, distinta dalle pur rilevanti novità già introdotte sulle incompatibilità e sulle società tra avvocati.
Il principio di fondo resta quello della libertà di pattuizione tra avvocato e cliente, che la riforma non tocca: il compenso continua a poter essere liberamente concordato, anche con clausole di risultato legate al raggiungimento di obiettivi specifici, purché commisurato “alla quantità e alla qualità della prestazione resa”. La novità di cornice riguarda invece i parametri applicabili in assenza di accordo scritto o in sede di liquidazione giudiziale: la legge delega impone al Ministro della Giustizia di emanare, con cadenza biennale anziché a scadenze indefinite come accaduto finora, un decreto che aggiorni le tabelle di riferimento per il calcolo del compenso, superando la prassi degli aggiornamenti sporadici e spesso in ritardo rispetto all’inflazione e ai mutamenti del mercato legale.
La novità più concreta riguarda però la solidarietà nei pagamenti: nei procedimenti che si concludono con un accordo tra le parti, la legge stabilisce che tutti i soggetti coinvolti nella transazione sono obbligati in solido al pagamento del compenso nei confronti degli avvocati che risultino creditori, salvo diversa intesa esplicita. Si tratta di una tutela pensata per evitare che l’avvocato di una parte resti scoperto quando l’accordo transattivo non disciplina espressamente il riparto delle spese legali, situazione tutt’altro che rara nella prassi delle negoziazioni. Il legislatore delegato è inoltre chiamato a valutare una razionalizzazione dei casi in cui è necessario il parere di congruità dell’ordine di appartenenza, con l’obiettivo dichiarato di agevolare il recupero dei crediti professionali, mentre restano fermi gli obblighi di rimborso delle spese anticipate e di quelle forfetarie.
Va ricordato che si tratta, per ora, di una legge delega: le disposizioni concrete e operative dovranno essere definite dai decreti legislativi attuativi, il cui termine di adozione scade entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, fissata al 16 agosto 2026, quindi entro la metà di febbraio 2027. Fino a quel momento resta in vigore la disciplina attuale, e gli studi legali – specie quelli che gestiscono negoziazioni e accordi transattivi complessi – farebbero bene a seguire da vicino i lavori dei decreti delegati, che definiranno nel dettaglio la portata pratica della solidarietà nei pagamenti e dei nuovi criteri di liquidazione.
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