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La crisi del personale nella giustizia: un dipendente su quattro mancante

Il sistema giudiziario italiano sta affrontando una crisi significativa a causa della carenza cronica di personale amministrativo. Un comunicato del Movimento Forense, firmato dalla presidente nazionale avv. Elisa Demma, denuncia che attualmente manca un dipendente su quattro rispetto alla dotazione organica prevista. Questo deficit, riscontrato al 1° marzo 2024, rischia di compromettere seriamente l’efficienza della giustizia.

Nonostante le numerose discussioni sulle riforme, il PNRR, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, pochi si soffermano sulle carenze strutturali che affliggono l’amministrazione giudiziaria. Secondo i dati ufficiali pubblicati dal Ministero della Giustizia, la situazione è allarmante: il personale amministrativo e dell’Unep è significativamente sottodimensionato.

Gli avvocati, da sempre umanisti, si trovano costretti a leggere e interpretare numeri che dimostrano una realtà preoccupante. Infatti, secondo l’art. 16 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, includendo i dati sulla dotazione organica e sul personale effettivamente in servizio. La consultazione di questi dati sul sito del Ministero della Giustizia rivela che il personale è al 75% della sua capacità prevista.

La carenza di personale ha gravi ripercussioni sulla macchina della giustizia. Alcuni uffici, in particolare quelli del Giudice di Pace, sono vicini al collasso. Questo problema non è nuovo: il Movimento Forense ha ripetutamente sottolineato nei consessi istituzionali che qualsiasi riforma è inutile senza adeguate dotazioni organiche. La giustizia si fonda su persone – magistrati, personale di cancelleria, funzionari – il cui numero si riduce sempre più, minacciando la stabilità del sistema.

È imperativo, secondo il Movimento Forense, che i finanziamenti del PNRR siano utilizzati per bandire nuovi concorsi e incrementare la dotazione organica. Solo così si potrà rafforzare e accelerare il funzionamento della giustizia.

La giustizia è un pilastro fondamentale dello Stato di Diritto e della Democrazia Liberale, influenzando l’economia interna ed esterna del Paese. I numeri sono importanti, ma ancora di più lo sono le persone che essi rappresentano. Per questo motivo, il Movimento Forense sollecita il Ministero della Giustizia a prendere provvedimenti immediati per garantire una corretta ed efficiente amministrazione della giustizia.

“L’avvocatura – si legge in nota – è stanca di vuoti proclami e della retorica politica. È il momento di passare dalle parole ai fatti, investendo nel capitale umano su cui si basa l’intero sistema giudiziario”.


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Accesso abusivo a carta Postepay: Cassazione conferma reato

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Accesso abusivo a carta Postepay: Cassazione conferma reato

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20316 del 22 maggio 2024, ha confermato la configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico nel caso di un soggetto che, procurandosi le credenziali della carta Postepay di una persona, accede all’area riservata per la gestione della stessa.

Secondo la Corte, l’area riservata della carta Postepay, in quanto componente del sistema informatico di Poste Italiane, rappresenta un “domicilio informatico” tutelato dall’articolo 615-ter del codice penale. Tale norma protegge lo spazio virtuale di esclusiva pertinenza di una persona fisica o giuridica, paragonandolo al domicilio fisico.

L’introduzione non autorizzata nell’area riservata della carta Postepay, da parte di chi non ne ha diritto, configura quindi una condotta lesiva sia nei confronti del titolare della carta, sia nei confronti di Poste Italiane, in quanto gestore del sistema informatico. Pertanto, entrambi i soggetti possono sporgere querela per il reato di accesso abusivo.

La sentenza della Cassazione ribadisce l’importanza della tutela della privacy nel mondo digitale e conferma la centralità del domicilio informatico come spazio protetto da intrusioni illegittime.


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Strage di Capaci, Nordio a Palermo per il 32° anniversario

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Strage di Capaci, Nordio a Palermo per il 32° anniversario

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sarà domani – 23 maggio – a Palermo per la ‘Giornata della legalità’ in ricordo di tutte le vittime delle mafie, nel 32° anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

La giornata inizierà con l’inaugurazione a Palazzo Jung del “Museo del presente e della memoria della lotta alle mafie”, voluto dalla Fondazione Falcone, presieduta dalla sorella del magistrato ucciso, Maria Falcone.

Nel pomeriggio il Guardasigilli Nordio si recherà all’Albero Falcone, dove alle 17:58 sarà osservato un minuto di silenzio, all’ora esatta della strage.


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La PEC è sempre più importante

L’UCPI interviene alla Corte EDU nel caso “Cavallotti e riuniti vs Italia”

cavallotti e riuniti vs italia

L’UCPI interviene alla Corte EDU nel caso “Cavallotti e riuniti vs Italia”

L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha ottenuto un importante riconoscimento dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) nel caso “Cavallotti e riuniti vs Italia”. La Corte ha infatti autorizzato l’UCPI a intervenire come terza parte nel procedimento, che riguarda la possibile violazione degli articoli 6 § 1, 7 e 1 del Protocollo 1 della CEDU in materia di misure di prevenzione, sia personali che reali.

Si tratta di un caso pilota che riguarda una materia, quella della prevenzione, su cui l’UCPI ha da tempo denunciato i contrasti con i principi costituzionali e convenzionali di presunzione di innocenza, diritto di difesa, giusto processo e protezione della proprietà privata.

L’invito della Corte EDU rappresenta un importante riconoscimento del ruolo dell’UCPI quale soggetto qualificato a fornire un contributo al processo decisionale della Corte di Strasburgo.

L’intervento dell’UCPI

Nel caso “Cavallotti e riuniti vs Italia”, l’UCPI ha depositato osservazioni scritte per coadiuvare la Corte EDU nell’adozione della sua decisione. Le osservazioni si concentrano su tre quesiti principali:

  • Se l’applicazione della confisca, in assenza di un accertamento formale di colpevolezza e dopo l’assoluzione degli interessati dall’accusa di associazione mafiosa, integri una violazione della presunzione di innocenza.
  • Se la confisca di prevenzione debba essere considerata una “sanzione penale” ai sensi dell’articolo 7 della CEDU e, in caso affermativo, se vi sia stata una violazione dell’articolo 7 in ragione dell’assoluzione nel processo penale.
  • Se la confisca di prevenzione sia compatibile con l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e se l’interferenza nel diritto di proprietà risulti fondata su una base legale sufficientemente precisa e rispettosa del parametro della prevedibilità, oltre che necessaria e proporzionata.

Le argomentazioni dell’UCPI

L’UCPI sostiene che l’applicazione della confisca di prevenzione in assenza di un accertamento formale di colpevolezza viola la presunzione di innocenza. Sostiene inoltre che la confisca di prevenzione ha natura marcatamente sanzionatoria e rientra a pieno titolo nelle nozioni autonome di materia penale e di pena. Di conseguenza, l’UCPI ritiene che la confisca di prevenzione applicata agli imputati assolti nel processo penale abbia violato l’articolo 7 della CEDU.

L’UCPI critica inoltre il meccanismo applicativo della confisca di prevenzione, che prevede una inversione dell’onere della prova a carico dell’interessato. Sostiene inoltre che il procedimento applicativo delle misure di prevenzione non risponde agli standard minimi del giusto processo.


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Rapina impropria: la Consulta dichiara incostituzionale la pena fissa per fatti di lieve entità

L’Osservatorio Corte costituzionale UCPI accoglie con favore la sentenza n. 86 del 15 maggio 2024, con cui la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 628, co. 2 c.p., che puniva la rapina impropria con una pena minima di sei anni di reclusione, anche in caso di fatti di lieve entità.

La Consulta ha rilevato che la norma violava il principio di proporzionalità della pena (art. 3 e 27, co. 1 e 3 Cost.) e il principio di individualizzazione della pena. Infatti, la pena fissa non consentiva al giudice di tenere conto delle circostanze concrete del fatto, come il valore esiguo della refurtiva o le modalità non violente della condotta.

L’Osservatorio sottolinea che la decisione della Corte è in linea con l’orientamento giurisprudenziale recente che sanziona le pene sproporzionate. La pronuncia rappresenta un passo avanti importante verso un sistema penale più giusto e proporzionato.


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Avvocati e coworking: il futuro è flessibile e collaborativo

Sempre più avvocati e professionisti in genere scelgono di abbandonare i classici schemi lavorativi in favore di soluzioni più moderne e flessibili, che permettono di abbattere i costi e al contempo di beneficiare di una rete di contatti e opportunità di collaborazione.

Lavorare da casa e coworking: un binomio vincente

In questa nuova tendenza, un ruolo chiave è giocato dal lavoro da casa, che offre agli avvocati la possibilità di gestire la propria attività in modo autonomo e svincolato da orari e spazi fissi. Questo si traduce in un risparmio significativo in termini di affitto, utenze e altri costi fissi legati alla gestione di uno studio tradizionale.

Tuttavia, lavorare in un ambiente domestico può avere i suoi svantaggi. Ecco perché il coworking si sta rivelando una soluzione sempre più apprezzata. Si tratta di spazi di lavoro condivisi, dove professionisti di diverse discipline possono incontrarsi, scambiare idee e collaborare a progetti comuni.

I vantaggi del coworking per gli avvocati

I benefici del coworking per gli avvocati sono molteplici:

  • Riduzione dei costi: l’utilizzo di uno spazio di coworking è generalmente più economico rispetto all’affitto di un ufficio tradizionale.
  • Flessibilità: gli avvocati possono scegliere di lavorare in coworking solo quando ne hanno bisogno, senza dover sottoscrivere contratti a lungo termine.
  • Networking: il coworking offre l’opportunità di conoscere e confrontarsi con altri professionisti, favorendo la creazione di nuove sinergie e collaborazioni.
  • Produttività: lavorare in un ambiente stimolante e circondati da persone motivate può aumentare la concentrazione e la produttività.
  • Innovazione: il coworking è spesso associato a un ambiente di lavoro innovativo e creativo, che può favorire l’adozione di nuove tecnologie e metodologie di lavoro.

La diffusione del coworking nel mondo delle professioni legali è stata favorita anche dall’impegno di alcuni Ordini degli Avvocati e di Cassa Forense, che hanno messo a disposizione degli iscritti spazi di coworking dedicati.

Inoltre, in alcuni palazzi di giustizia sono stati allestiti spazi adatti al coworking, con l’obiettivo di fornire agli avvocati un luogo di lavoro confortevole e funzionale, dove potersi incontrare con i colleghi e i clienti.


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Minori: tutela rafforzata contro i pregiudizi, Cassazione e riforma Cartabia

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genitori con bambino

Minori: tutela rafforzata contro i pregiudizi, Cassazione e riforma Cartabia

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 20004 del 20 maggio 2024, ha ribadito e rafforzato il diritto del minore a non subire pregiudizi, ponendo la sua tutela al centro di ogni decisione, soprattutto in fase di separazioni e divorzi.

Priorità alla tutela del minore

Questo principio è stato ulteriormente rafforzato dalla cosiddetta riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che ha introdotto una sezione del codice di procedura civile dedicata alla “violenza domestica o di genere” (artt. 473-bis, 40-46 c.p.c.).

L’obiettivo è quello di garantire che la tutela del minore sia sempre prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse, anche quello del genitore che ha commesso atti di violenza.

Corte EDU: misure efficaci per la protezione dei minori

La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nella sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, ha sottolineato l’obbligo degli Stati di adottare misure efficaci per proteggere i minori da atti di violenza.

Questo include la prevenzione dei maltrattamenti, la garanzia di una protezione adeguata e l’accertamento delle responsabilità.


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OCF: “Piena solidarietà all’avv. Carlo De Stavola per le minacce subite durante il processo sulle violenze nel carcere ‘F. Uccella’”

Roma 21/05/2024 – L’Organismo Congressuale Forense si unisce all’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere a sostegno dello stato di agitazione proclamato per i gravi fatti accaduti durante l’udienza del processo sulle violenze avvenute nel 2020 nel carcere “Francesco Uccella”.
Lo scorso 14 maggio presso l’aula bunker del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’Avv. Carlo De Stavola, difensore di alcuni degli agenti penitenziari imputati, è stato minacciato durante l’interrogatorio dal teste-detenuto Gennaro Romano, mente era nel pieno svolgimento della sua attività professionale.

«Ti faccio due buchi in testa» la minaccia pronunciata dal teste, che si aggiunge ad un quadro intimidatorio che da tempo mina la serenità del processo, che nel corso delle sue 76 udienze ha già registrato episodi analoghi nei confronti di alcuni legali.
Sulla base di queste considerazioni l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, ai Responsabili della sicurezza del Palazzo di Giustizia e a tutte le Istituzioni competenti, di avviare un’indagine per accertare eventuali responsabilità, ed evitare che casi simili si ripetano.
L’Organismo Congressuale Forense sostiene tutte le iniziative necessarie a ribadire l’intangibilità del diritto di difesa, in ogni sua declinazione, nonché tutelare l’onorabilità e l’incolumità degli Avvocati, presidio irrinunciabile del processo.

 


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Plusvalenza da immobile o azienda: tassazione al contratto, non al pagamento

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 13965 del 20 maggio 2024, ha stabilito che la plusvalenza da cessione di un immobile o di un’azienda si verifica al momento della stipula del contratto di compravendita, e non al momento del pagamento del prezzo o dell’eventuale scioglimento del contratto stesso.

Momento rilevante: il contratto

Ai fini fiscali, la plusvalenza, ovvero il guadagno derivante dalla vendita di un bene a un prezzo superiore al suo costo di acquisto, si verifica nel momento in cui viene perfezionato il contratto di compravendita. Questo avviene con la firma del contratto stesso, che rappresenta il momento in cui si verifica il cosiddetto “effetto traslativo”, ovvero il trasferimento della proprietà del bene dall’acquirente al venditore.

Irrilevanza delle vicende successive

Secondo la Cassazione, le vicende successive alla stipula del contratto, come ad esempio il mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente o lo scioglimento del contratto stesso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile.

Esempio

Ipotizziamo la vendita di un immobile al prezzo di €100.000, il cui costo di acquisto era di €50.000. La plusvalenza tassabile sarà di €50.000, e sarà dovuta al momento della firma del contratto di compravendita, indipendentemente dal fatto che l’acquirente paghi poi effettivamente il prezzo pattuito o che il contratto venga successivamente sciolto.

 


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Cassazione: sospensione esecuzione immobili e termini per reati connessi

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 13989 del 20 maggio 2024, ha stabilito che la sospensione dei termini e la proroga di cui all’art. 20 della Legge n. 44 del 1999 riguardano sia i processi esecutivi (forzata) che di cognizione (ordinari).

La sospensione opera quando il Procuratore della Repubblica dispone indagini per i reati che hanno causato l’evento lesivo per cui è stata chiesta la sospensione.

Termini e proroga

L’art. 20 Legge n. 44/1999 prevede la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e perenzione, nonché la proroga dei termini processuali, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi, a favore di chi abbia subito un evento lesivo a causa di un reato per il quale sia stata disposta dal Procuratore della Repubblica competente un’indagine.

Processi esecutivi e di cognizione

La Cassazione ha chiarito che la sospensione dei termini e la proroga riguardano sia i processi esecutivi, che hanno lo scopo di ottenere la coattiva attuazione di un diritto accertato, sia i processi di cognizione, che hanno lo scopo di accertare l’esistenza o meno di un diritto.

Indagini su reati connessi

La sospensione opera esclusivamente nel caso in cui il Procuratore della Repubblica abbia disposto indagini per i reati che hanno causato l’evento lesivo per cui è stata chiesta la sospensione.


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