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Disservizi di visibilità dei fascicoli delle amministrazioni di sostegno. Margarucci (COA Ancona): “Facciamo il punto”

Numerosi Avvocati di Ancona hanno segnalato all’Ordine l’impossibilità di consultare i fascicoli telematici della Volontaria Giurisdizione, nello specifico i fascicoli delle Amministrazioni di Sostegno, su Polisweb, il sistema del Ministero della Giustizia che consente la consultazione dei dati dei vari procedimenti residenti presso le cancellerie dei Tribunali.

A seguito di queste segnalazioni l’Ordine degli Avvocati di Ancona si è attivato con una segnalazione e una richiesta di chiarimenti all’Ufficio del processo civile telematico.

Come da nota dell’avvocata Jolita Margarucci (in foto), dell’Osservatorio Civile dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, dall’Ufficio del processo civile telematico hanno comunicato quanto segue:

“Nell’ultimo aggiornamento sono state rilasciate alcune modifiche relative alle visibilità decise dalla Commissione analisi ministeriale.

Tutti i soggetti coinvolti nella fase di apertura del procedimento (parte ricorrente e relativi avvocati, eventuali resistenti e/o intervenuti e relativi avvocati), perderanno l’accesso in consultazione del fascicolo nel momento in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

1- NOMINA AMMINISTATORE DI SOSTEGNO (ENTE PUBBLICO)

2- NOMINA E GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CONTESTUALE

3 – NOMINA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROVVISORIA (ENTE PUBBLICO)

4- GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

5- GIURAMENTO AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA DI SOSTEGNO

Una volta scaricati i suddetti eventi, pertanto, i suddetti soggetti non potranno più consultare il fascicolo informatico.”

“Aggiungerei purtroppo -continua l’avv. Margarucci– che, dopo le ultime modifiche di sistema, non sarà più visibile il fascicolo telematico dell’Amministrazione di sostegno neanche all’Avvocato del medesimo Amministratore, magari incaricato al deposito dei rendiconti, e neppure a quello incaricato dall’Amministratore di Sostegno al deposito di una istanza eccedente l’ordinaria amministrazione. In questo ultimo caso, infatti, dovrebbe essere garantita la visibilità del SUB fascicolo, che viene aperto dalla cancelleria a seguito del deposito dell’istanza di cui sopra, ma non quella del fascicolo principale. La cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Ancona si era da tempo uniformata, ma ora il sistema agisce automaticamente cancellando e scartando la visibilità dei fascicoli che magari fino a questo momento erano ancora visibili”.

“Mi sento di dire che questa presa di posizione, potrebbe essere una scelta più o meno condivisibile, anche se a mio avviso non è funzionale, ma risponde comunque ad un principio generale di tutela del beneficiario, secondo il quale, a qualsiasi soggetto “terzo”, ad eccezione dell’Amministrato, dell’Amministratore e degli ausiliari del Giudice, è precluso consultare il fascicolo dell’Amministrazione di Sostegno che contiene dati personali del soggetto fragile anche sensibili”.

“Il problema, purtroppo, nasce dal fatto che per un qualche motivo tecnico che al momento non conosciamo, hanno perso la visibilità del fascicolo telematico, senza preventiva comunicazione, gli stessi Avvocati che svolgono il ruolo di amministratore di sostegno, che pertanto non riescono a vedere il fascicolo del procedimento nel quale sono stati nominati, né scaricare atti o documenti”.

“Lo stesso ufficio del processo civile telematico, in un’altra nota, spiega quanto segue: “nell’ultima patch sono state rilasciate delle modifiche, per la visibilità, dopo il giuramento, il fascicolo è visibile solo all’amministratore di sostegno, al beneficiario e agli ausiliari.

Se è stato nominato Amministratore di Sostegno è necessario che effettui l’accesso inserendo nel campo “Ruolo”> “Amministratore di Sostegno, AdS”.

L’Amministratore di sostegno potrà consultare il fascicolo dopo la nomina e/o il giuramento a seconda della tipologia del soggetto nominato:

  • Il soggetto privato nominato amministratore di sostegno potrà consultare solo dopo il giuramento
  • Il soggetto pubblico nominato amministratore di sostegno potrà consultare dopo la mera nomina

Se anche come Amministratore di Sostegno non riesce a consultare bisogna verificare come è censito nell’anagrafica tutori e nel fascicolo, tali verifiche devono essere effettuate tramite la Cancelleria competente.”

“Anche questa ulteriore indicazione nella maggior parte dei casi non è stata risolutiva del problema, i fascicoli continuano a non essere visibili dagli Avvocati/Amministratore di Sostegno”.

“La Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Ancona non rileva nessuna anomalia e/o errore anagrafico di inserimento dei dati, ma si sono resi disponibili per le eventuali verifiche delle posizioni sollecitate”.

Infine, l’avv. Margarucci rassicura i colleghi: “Dalle verifiche eseguite, anche nei fascicoli per cui persiste al momento la non visibilità, è possibile depositare ugualmente una qualsiasi istanza, che verrà ricevuta dalla Cancelleria, mentre sarà in ogni caso possibile riceverete tramite pec i provvedimenti firmati dai Giudici Tutelari a scioglimento delle riserve, e questo in attesa ovviamente che sia correttamente ripristinato il servizio di consultazione dei fascicoli telematici”.


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Cassazione: premeditazione esclusa per grave disturbo della personalità

 

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Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21894 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sul rapporto tra premeditazione e grave disturbo della personalità.

Secondo la Cassazione, la premeditazione, intesa come ferma e lucida volontà di commettere un delitto, può essere esclusa in presenza di un accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all’agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere.

In tali casi, l’accertamento della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa.

La Cassazione ha precisato che, pur non essendovi in astratto incompatibilità tra vizio parziale di mente e premeditazione, l’aspetto patologico, quando è stato ritenuto influente sull’atto commesso, va a ricadere sulle capacità di lineare ideazione o di autocontrollo, aspetti che indubbiamente coinvolgono la circostanza aggravante della premeditazione.

Compito del giudice del merito, pertanto, è quello di analizzare l’incidenza del disturbo psichico, nel senso della esistenza di una rimproverabilità in concreto della premeditazione (naturalisticamente intesa), rimproverabilità che è da escludersi quando l’atteggiamento psichico (fermezza del proposito criminoso) è influenzato da fattori patologici.


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Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21879 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ribadendo che anche chi trasmette messaggi per conto dei boss può essere condannato per questo reato.

Secondo la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa possa essere configurato anche a carico di chi, pur essendo estraneo all’organizzazione criminale, offre un contributo causale e volontario alla realizzazione dei suoi fini.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che tale contributo può consistere nella trasmissione di “messaggi” utili al sodalizio, anche se l’autore non ne conosce il contenuto specifico, purché sia consapevole di stare aiutando l’organizzazione mafiosa a far circolare le sue informazioni e direttive.

La Cassazione ha richiamato alcuni precedenti in cui la stessa Corte ha già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa persone che svolgevano la funzione di “messaggeri” per i boss detenuti, trasmettendo loro messaggi relativi a questioni interne all’organizzazione o ad iniziative criminose.

Nella sentenza in questione, la Cassazione ha condannato un infermiere che lavorava in un carcere, il quale aveva trasmesso messaggi tra un boss detenuto e i suoi affiliati all’esterno, consentendo di mantenere i collegamenti tra i membri del clan e di pianificare attività illecite.

La Cassazione ha sottolineato che, ai fini della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, non è necessario che l’attività di trasmissione dei messaggi sia reiterata o che l’autore conosca il contenuto specifico dei messaggi. È sufficiente che l’autore sia consapevole di stare aiutando l’organizzazione mafiosa a far circolare le sue informazioni e direttive.

Questa pronuncia della Cassazione amplia la portata del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, includendo anche chi, pur non essendo un membro dell’organizzazione, fornisce un contributo concreto al suo funzionamento.


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Roma, 3 giugno 2024 – La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 15340 del 31 maggio 2024, ha fatto chiarezza sull’onere della prova in materia di contestazione dei consumi di acqua e di altri servizi ad essa assimilabili.

In linea con la precedente giurisprudenza (Cass., n. 23699 del 2016), la Cassazione ha stabilito che le letture del contatore, pur costituendo una presunzione semplice di veridicità, non sono prova assoluta dei consumi effettivamente effettuati. L’utente, quindi, ha il diritto di contestarle e di fornire prova contraria con ogni mezzo, anche con testimoni.

Nel caso in cui il somministrato contesti il valore delle fatture allegando un malfunzionamento del contatore, spetta al fornitore del servizio, in base al principio di vicinanza della prova, dimostrare il corretto funzionamento dello stesso. Solo dopo tale verifica, l’onere della prova si sposta sul somministrato, il quale dovrà dimostrare, se vuole ottenere un ristorno, che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni (ad esempio, manomissioni o allacci abusivi da parte di terzi) e che egli ha adottato tutte le cautele necessarie per evitarli.

La Cassazione ha sottolineato l’importanza di questa ripartizione dell’onere probatorio, che tutela il diritto degli utenti di non essere gravati da bollette ingiuste a causa di malfunzionamenti dei contatori o di allacci abusivi.


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Al contrario di quanto rappresentato mediaticamente, in materia di mediazione già lo scorso giovedì è avvenuta in via Arenula una riunione tra i vertici del Gabinetto del Ministero della Giustizia, gli uffici tecnici competenti, il presidente dell’Ocf e delegati Cnf specializzati sul tema.

In spirito di collaborazione, si è convenuto di chiarire alcuni punti delle Faq – relative alla mediazione – considerati problematici dall’Avvocatura.

A breve quindi, come unanimemente concordato nella riunione, saranno pubblicate nuove Faq, per specificare ulteriormente i punti controversi e venire incontro alle esigenze rappresentate dall’Avvocatura.


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Si è tenuta ieri, presso la Sala Manzo del Ministero della Giustizia, la conferenza stampa di presentazione del Gruppo d’Intervento Operativo (GIO) della Polizia Penitenziaria.

Il GIO, creato con decreto ministeriale del 14 maggio 2024, è un reparto di rapida reazione operativa, specializzato nella protezione e tutela della sicurezza delle strutture penitenziarie e delle persone in caso di rivolta in carcere.

Il Sottosegretario Delmastro dichiara: “Sono particolarmente orgoglioso di aver presentato il GIO, il Gruppo d’Intervento Operativo, un gruppo specializzato di Polizia Penitenziaria, equipaggiato in maniera eccezionale e particolare che interverrà in tutti gli istituti penitenziari in caso di emergenze, criticità, sommosse e rivolte non fronteggiabili diversamente.

Si tratta di ripristinare ordine, legalità e sicurezza a tutela e a vantaggio degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria, degli educatori e degli psicologi, ma anche dei detenuti che non possono essere ostaggio dei più violenti e dei più riottosi.

Abbiamo creato un Gruppo di pronto intervento che sarà chiamato a risolvere eventi critici in primis con la negoziazione e, solo successivamente, applicando le tecniche operative necessarie per contenere la rivolta.

Molto spesso, come gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria indossano gli equipaggiamenti antisommossa si contengono le rivolte. Grazie al GIO vogliamo scongiurare quel precipizio che non siamo riusciti a scongiurare nel marzo del 2020, quando scoppiarono violentissime rivolte nei nostri istituti che hanno causato più di 30 milioni di danni che alcune autorevoli fonti ritengono essere state etero-dirette dalla criminalità organizzata.”

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega alla Polizia Penitenziaria Andrea Delmastro delle Vedove, il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovani Russo, il Vice Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Lina Di Domenico e il Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria, Direttore del GIO, Linda De Maio.

 


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Cassazione, la presunzione di possesso per usucapione: quando non opera

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15065 del 29 maggio 2024, ha fatto chiarezza sui limiti della presunzione di possesso utile ad usucapione, stabilita dall’articolo 1141 del codice civile.

Quando non si applica la presunzione:

La presunzione di possesso utile ad usucapione non può essere applicata quando la relazione con il bene non deriva da un atto volontario di acquisizione, ma da un’azione o un fatto iniziale del proprietario-possessore. Un esempio è la mera convivenza nell’immobile con il proprietario: in questo caso, non è sufficiente per far presumere il possesso utile ad usucapione.

Come la detenzione diventa possesso:

Nei casi sopracitati, la detenzione può trasformarsi in possesso solo con un atto di interversione. Questo atto deve essere:

  • Esteriore: deve essere percepibile da terzi.
  • Rivolto contro il proprietario: deve essere tale da fargli comprendere che il possesso è cambiato.
  • Inequivocabile: deve essere chiaro che il detentore ha la volontà di possedere il bene in nome proprio.

Valutazione del giudice di merito:

Spetta al giudice di merito valutare se, in concreto, si è verificato un atto di interversione del possesso. Questa valutazione è rimessa al suo giudizio discrezionale e non può essere contestata in sede di legittimità, se è logica e congruamente motivata.

Esempio:

Tizio vive da anni nella casa di Caio, con il suo consenso. Tizio non ha mai compiuto alcun atto di interversione del possesso. Pertanto, Tizio non può usucapire la casa di Caio.

La presunzione di possesso utile ad usucapione è uno strumento importante per acquisire la proprietà di un bene per usucapione. Tuttavia, è fondamentale ricordare che questa presunzione non è applicabile in tutti i casi. In particolare, non si applica quando la relazione con il bene non deriva da un atto volontario di acquisizione, ma da un’azione o un fatto iniziale del proprietario-possessore. In questi casi, la detenzione può trasformarsi in possesso solo con un atto di interversione.


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“Il Governo ha preso la giusta strada, l’introduzione di due Consigli della Magistratura, rispettivamente per quella giudicante e per quella requirente, è opportuna ed è garanzia di indipendenza. Giudichiamo positivamente che il Governo non abbia inteso agire sul tema dell’obbligatorietà dell’azione penale, che avrebbe zavorrato la riforma. Confidiamo e auspichiamo che si proceda celermente poi con la previsione dell’avvocato in Costituzione, che sarebbe la realizzazione di un’altra storica battaglia dell’Avvocatura”.

Lo dichiara il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Mario Scialla.

“Grazie al ministro Nordio per aver mantenuto l’impegno assunto, un ringraziamento anche da parte dei cittadini, perché stiamo andando verso un giusto processo, con un giudice terzo. Una riforma epocale, che comporta una notevole assunzione di responsabilità anche da parte degli avvocati, ma siamo pronti.

Anche se non c’è il dettato normativo dell’avvocato in Costituzione, il Ministro Nordio si è impegnato in questo senso e siamo certi che manterrà le sue promesse. Bene i due CSM: è stato comunque sancito il principio della autonomia e della indipendenza della magistratura e pertanto la magistratura non potrà avanzare pretese. Ora andiamo avanti per una giustizia giusta, con il riconoscimento esplicito, oltre all’avvocato in Costituzione, anche della responsabilità dei magistrati nello svolgimento delle loro funzioni”.

Lo dichiara il segretario dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), Accursio Gallo.

 


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Amarezza da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il mancato riferimento, nella bozza di riforma costituzionale, all’inserimento del ruolo dell’Avvocatura in Costituzione.

“Stando alle indiscrezioni circolate in queste ore – il commento a caldo del Presidente del COA Roma Paolo Nesta –  nella bozza non vi sarebbe alcun riferimento all’avvocatura”.

Viceversa, secondo quanto annunciato, la figura dell’avvocato nella Carta avrebbe avuto “una menzione autonoma come elemento strutturale della giurisdizione”. “Si tratterebbe di una occasione persa – la conclusione del Presidente Nesta – ci sono tuttavia margini per intervenire ancora: ci auguriamo che si possa tornare all’impostazione iniziale, che riconosce il valore e il ruolo dell’Avvocatura, annunciata a suo tempo dallo stesso Governo”

 


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Roma, 30 maggio 2024 – Ufficio per il processo, acceleratore della giustizia civile.

I dati parlano chiaro: l’assunzione degli addetti Upp prevista dal Pnrr ha avuto un impatto positivo sulla definizione dei processi, soprattutto i più complessi, con riflessi positivi anche sull’abbattimento dell’arretrato e la riduzione dei tempi.

Sono i risultati del lavoro “Gli effetti dell’ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile” condotto da un gruppo di ricercatori del Ministero della Giustizia e della Banca d’Italia nell’ambito di un accordo di collaborazione per la valutazione dell’impatto delle misure del Pnrr.

Si stima che dall’immissione del primo gruppo di addetti Upp, nel primo trimestre 2022, alla fine del 2023, i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di addetti hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali più elevata; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali.

L’incremento complessivo di definizioni è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all’anno, pari a circa 1/3 dell’arretrato 2019.

Il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse.

L’analisi ha potuto mettere in luce solo gli effetti di breve periodo, nella consapevolezza che solo in un orizzonte temporale più lungo sarà possibile osservare a pieno i benefici – in termini di quantità e qualità – di una nuova organizzazione del lavoro all’interno degli uffici giudiziari.

La ricerca – curata da Mario Cannella, Marialuisa Cugno, Sauro Mocetti, Giuliana Palumbo, Gianluca Volpe – sarà pubblicata a breve.

 


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