Calabria – Interruzione Servizi PCT

Si comunica che, a causa di lavori di straordinaria manutenzione da parte dei tecnici ministeriali, i sistemi SICID e SIECIC non saranno disponibili dalle ore 17:00 di venerdì 09/03/2018 alle ore 8:00 di lunedì 12/03/2018.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service 1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG.

Quando il Processo Telematico diventa cartaceo. Irregolarità e Sanabilità

Il Processo Amministrativo Telematico entrato in vigore pochi mesi fa si presentava come il primo processo completamente digitale ma, come abbiamo potuto vedere, in realtà l?uso della copia di cortesia cartacea è un elemento più che stabile.

Viene quindi da pensare che uscire dalla modalità telematica non rappresenti un problema per la validità delle procedure.

Il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1541 del 4 aprile 2017 ha dichiarato che il mancato rispetto della modalità telematica è da considerarsi come una semplice irregolarità, escludendo che si possano tirare in ballo le ipotesi di inesistenza, abnormità o nullità. Il principio di fondo applicato dal Consiglio è che il PATsia uno forma strumentale al conseguimento dell?obiettivo processuale e che proprio un eccessivo formalismo potrebbe trasformarlo da mezzo efficiente a ostacolo.

Molti giudici amministrativisti, d?altra parte, ritengono invece che queste concessioni potrebbero tramutarsi in una fuga dalla forma digitale (e quindi dalla natura stessa del PAT). Se il ricorso non è in forma e con sottoscrizione digitale e il deposito non è telematico, la loro irregolarità non può essere risolta semplicemente seguendo quanto previsto dall?art. 44, comma 3, c.p.a., e cioè che la costituzione dell?intimato comporta sempre e comunque la sanatoria dell?atto irregolare, e ciò vale anche per qualsiasi atto redatto in forma cartacea anziché digitale.

La questione rimane quindi aperta.

Differenze tra PCT e PAT

A un occhio non esperto, il PAT potrebbe sembrare solo la versione amministrativa della struttura informatica creata per il PCT. In realtà il Processo Amministrativo Telematico e il Processo Civile Telematico hanno certamente degli elementi in comune ma anche tante significative differenze.
Quali? Vediamone alcune.

L’ACCESSO
PCT e PAT non si basano su un’unica porta d’accesso condivisa ma, anzi, si appoggiano a due sistemi diversi: il Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) per il PAT e il Portale dei Servizi Telematici (PST) per il PCT. Questa separazione si giustifica con le diverse procedure richieste dai due Processi Telematici, le quali richiedono strumenti, moduli e sistemi di sicurezza diversi.

LA PROCURA ALLE LITI
Nel caso in cui la procura sia su carta, PAT e PCT prevedono forme diverse di autentificazione. Il PAT richiede la cosiddetta asservazione che deve essere aggiunta, con firma digitale, alla copia per immagine della procura, oppure su documento informatico separato firmato digitalmente. Nel PCT invece l’asservazione non è obbligatoria e per confermare l’autenticità della procura è sufficiente apporre la firma digitale alla copia informatica.

LA FORMA CARTACEA DEGLI ATTI INTRODUTTIVI
Se nel PCT gli atti possono essere depositati in forma cartacea, nel PAT devono essere depositati telematicamente, come documenti informatici dotati di firma digitale. A dir la verità, anche nel PAT è previsto il deposito cartaceo (almeno fino al 1° gennaio 2018) ma è successivo e non sostitutivo del deposito telematico.

IL REDATTORE DI ATTI
Per svolgere le procedure del PCT è necessario avere un redattore atti, cosa invece non richiesta dal PAT. La necessità di un redattore atti si spiega con le diverse caratteristiche del deposito nel Processo Civile Telematico, che prevede l’invio, tramite mail PEC, di un atto criptato apribile solo dal Tribunale. È proprio il redattore atti a codificare e decodificare i documenti. Nel PAT invece si procede alla compilazione di moduli prestabiliti, forniti gratuitamente dal SIGA, e al loro successivo invio tramite semplice mail PEC, senza particolari sistemi di scurezza, non richiesti per questo tipo di processo telematico.

IL PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO
La differenza tra PAT e PCT sta tutta nella mail PEC di riferimento. Nel PAT il deposito si considera perfezionato quando si riceve la prima PEC, quella di “Accettazione”; nel PCT bisogna invece attendere la seconda mail PEC, quella di “Consegna”.

LA FIRMA DIGITALE
Nel PAT esiste un unico formato di firma digitale accettabile ed è il PADES-BES. Nel PCT è invece possibile firmare anche il CADES.
Se il Processo Civile Telematico e il Processo Amministrativo Telematico ancora ti confondono, prova gratuitamente la nostra piattaforma Service1 qui.

Impronta e Firma Digitale, non sono la stessa cosa!

Proviamo a chiarire un punto che crea confusione: la differenza tra la firma digitale e l’impronta digitale. 

La firma digitale è un “pacchettino” di dati informatici che vengono apposti a un documento digitale in modo che questo risulti firmato e che l’autore sia identificabile. Ogni autore ha quindi la propria specifica firma digitale.

L’impronta digitale invece è sequenza di simboli, una sorta di codice dalla lunghezza prestabilita e fissa, relativa a un singolo documento digitale.
Ogni documento ha quindi la propria impronta, ma se questo viene modificato, anche impercettibilmente, e salvato, allora la nuova versione avrà una nuova impronta digitale.

Proprio questa caratteristica è importante nel processo telematico perché consente di capire se un documento è stato manipolato o meno.

Errori nel PAT

Secondo i dati statistici pubblicati sul sito Giustizia Amministrativa, durante il mese di febbraio 2017 in tutta Italia sono stati presentati 16.426 depositi telematici. Il 14% di questi , ovvero 2677, non sono andati a buon fine a causa di errori.

Il rapporto tra avvocati e PAT non è però omogeneo in tutta la penisola e, anzi, si notano delle differenze da regione a regione.

Per esempio, il TAR con il più alto numero di depositi presentati è quello di Roma (3382), mentre quello con il numero più basso è Bolzano (57).
Invece, il TAR che ha registrato il minor numero di errori è Aosta (2), mentre quello con il più alto è, di nuovo, Roma (552).

Ma è la percentuale di errore il dato che maggiormente ci offre il quadro di come siano state recepite le procedure del PAT. Analizzandolo si vede come la regione più virtuosa sia l’Alto Adige nel suo TAR di Trento, con una percentuale di depositi rifiutati del solo 4%, mentre quella che ha registrato più difficoltà è l’Abruzzo, con ben il 25% di rifiuti.

PAT – Errori più comuni

Il Processo Amministrativo Telematico sta entrando nella routine degli studi legali e, come sempre in caso di nuove procedure, gli errori rappresentano una realtà quotidiana. Ma qual è il più comune?

Secondo i dati statistici pubblicati sul sito Giustizia Amministrativa, relativi al mese di febbraio 2017, più del 25% dei depositi non andati a buon fine sono causati da una semplice dimenticanza: gli avvocati si scordano di allegare il modulo di deposito al messaggio PEC!

Altri errori molto comuni sono il tentativo di depositare atti relativi a procedimenti iscritti a ruolo prima del 2017 (per i quali, quindi, non è richiesto il PAT) o indicare ricorsi non esistenti.

E voi, cosa sbagliate più spesso nel PAT?

La copia di cortesia è necessaria?

Uno dei dubbi che più spesso attanaglia l’avvocato alle prese con il Processo Amministrativo Telematico è quello relativo alla necessità o meno di fornire al tribunale una copia di cortesia cartacea degli atti digitali depositati telematicamente.

La risposta definitiva ce la offre il Decreto legge 168, del 31 agosto 2016, che dispone chiaramente che, fino al 1° gennaio 2018, al deposito telematico degli atti di parte e scritti difensivi con attestazione di conformità deve accompagnarsi anche il deposito cartaceo.

Lo stesso Consiglio di Stato si è pronunciato sull’obbligatorietà di presentare almeno una copia di cortesia con un’ordinanza pubblicata il 3 marzo 2017, a seguito di un ricorso presentato dalla parte appellante che non aveva depositato una copia cartacea degli atti.

La mancata consegna della copia cartacea non inficia il deposito degli atti, che rimane valido, ma impedisce la decorrenza dei termini processuali.

Quindi, a differenza di quanto avviene nel Processo Civile Telematico, nel Processo Amministrativo la copia di cartacea è un obbligo giuridico.

Perchè tanta importanza? La motivazione la indica il Consiglio di Stato stesso: la presenza di una copia cartacea permette una più agevole lettura e analisi degli atti.

Ritardi Terza PEC

Si avvisa che a causa di un fermo del SIGA, previsto dalle ore 21.00 di giovedì 9 marzo e per la durata di circa cinque ore, determinato da interventi sulle strutture informatiche della Giustizia Amministrativa, potrebbero verificarsi ritardi nell?invio della cd. 3° PEC.

1 Gennaio 2017, Processo Amministrativo Telematico

Dal 1° gennaio 2017 è ufficialmente entrata in regime l’applicazione del PAT, Processo Amministrativo Telematico.
Vi ricordiamo che il PAT riguarda solo i ricorsi depositati a partire dalla suddetta data, mentre per i ricorsi depositati in date anteriori rimangono valide le norme precedenti.

Il Ministero ha attivato un Help Desk al quale gli avvocati possono rivolgersi in caso di problemi esclusivamente tecnici.

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