Gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dal momento della domanda di ammissione o successivamente?
IL CASO
Un avvocato si rivolge al tribunale per ottenere la liquidazione del compenso dopo aver difeso un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Il Giudice monocratico decide di liquidare però solo la somma per l’attività di studio della pratica.
L’avvocato si oppone nel tentativo di ottenere la liquidazione anche delle somme per le attività di introduzione e istruzione della causa, ma la sua richiesta viene respinta. Il motivo è che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non era ancora stato adottato alla data dell’udienza.
A questo punto, l’avvocato ricorre in Cassazione portando un unico motivo: la violazione degli articoli 82 e 109 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e la violazione dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.
Secondo l’avvocato, gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono a partire dalla domanda, pertanto tutte le attività svolte da quel momento in poi devono essere retribuite.
Inoltre, il tribunale deve sempre verificare la data di presentazione della domanda, poiché l’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011 non prevede una facoltà ma un obbligo del giudice di raccogliere tutte le informazioni e gli atti rilevanti ai fini della pronuncia.
La Cassazione accoglie il ricorso.
DECORRENZA DEL GRATUITO PATROCINIO
Ai sensi dell’articolo 109 D.P.R. 115/2002 gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui viene presentata la domanda.
Nell’ordinanza della Cassazione viene difatti spiegato che:
“far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire”
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