L’ammissione al gratuito patrocinio ora può avvenire anche a fronte di un soglia reddituale più alta rispetto al passato.
La misura è contenuta nel Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 gennaio 2021.
GRATUITO PATROCINIO, COME FUNZIONA
Il gratuito patrocinio garantisce che anche i non abbienti possano beneficiare di assistenza legale nel momento in cui dovessero averne bisogno. In tal caso, i compensi degli avvocati e le spese ricadono sullo Stato.
Per poter essere ammessi al gratuito patrocinio bisogna rispettare alcuni requisiti, il principale dei quali riguarda il reddito del soggetto richiedente.
I requisiti di reddito sono indicati nel “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia“(cfr. d.P.R. n. 115/2002).
L’art.77 prevede che i limiti di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio vengano rivisti ogni due anni in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’ISTAT.
La soglia stabilita dal decreto del 16 gennaio 2018 era pari a 11.493,82€.
GRATUTI PARTROCINIO, LA NUOVA SOGLIA
Alla luce di quanto indicato, il decreto di luglio 2020 ha rivisto la soglia innalzandola a 11.746,68€.
L’aumento è stato deciso a fronte di una crescita dei prezzi dell’indice ISTAT pari allo 0,022.
ECCEZIONI AI REQUISITI
Con la sentenza n.1 dell’11 gennaio 2021, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l’accesso automatico al gratuito patrocinio da parte delle vittime di reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, specie se minori, indipendentemente dal reddito percepito.
I reati per i quali è valida tale eccezione sono quelli indicati agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.
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