Nel 2024 un lavoratore dipendente del settore privato ha totalizzato in Italia una media di 246,5 giornate retribuite. Il dato nazionale, però, tiene insieme realtà molto distanti: 255 giornate al Nord contro 228 nel Mezzogiorno. Ventisette giornate di scarto, l’equivalente di un mese di lavoro. È la fotografia elaborata dall’Ufficio studi della CGIA su dati INPS, diffusa il 5 settembre.
Il divario si riproduce sulle retribuzioni e sulla produttività, con una simmetria quasi perfetta: 108 euro di paga media giornaliera al Nord contro 80 euro al Sud, con un differenziale del 36 per cento, e un vantaggio di pari misura in termini di valore aggiunto per ora lavorata. Tre indicatori che, osserva l’associazione, si alimentano a vicenda.
Perché al Sud si lavora meno
La lettura più immediata — e più sbagliata — sarebbe quella di una minore propensione al lavoro. La CGIA la esclude espressamente, indicando tre fattori: la maggiore diffusione della precarietà, il ricorso più frequente al part time involontario e il peso del lavoro stagionale, concentrato nel turismo e nell’intrattenimento.
A questi se ne aggiunge un quarto, di natura statistica prima ancora che economica: il lavoro irregolare, che nel Mezzogiorno raggiunge dimensioni rilevanti e per definizione non entra nel monte ore ufficiale. Il dato disponibile, dunque, sottostima le ore effettivamente prestate. Non meno lavoro, quindi, ma lavoro più fragile e meno regolare.
La graduatoria provinciale conferma la diagnosi. In testa per giornate retribuite si collocano Lecco (265,4), Biella (263,9), Vicenza (263,4), Monza-Brianza (263,3) e Lodi (262,8): territori a forte vocazione manifatturiera, dove le imprese medio-grandi operano a ciclo continuo. In coda Rimini (212) — dove pesa la stagionalità turistica concentrata in pochi mesi — Nuoro (205) e Vibo Valentia (195).
Sul fronte retributivo Milano guida con 35.670 euro lordi annui, seguita da Monza-Brianza (29.576), Parma (28.747), Modena (28.731) e Bologna (28.672). All’estremo opposto Crotone (15.326), Cosenza (15.263), Nuoro (15.231) e, ultima, Vibo Valentia con 13.885 euro, a fronte di una media nazionale di 24.486 euro. Il dato più eloquente riguarda Reggio Calabria: poco più di 17.000 euro l’anno, meno della metà di Milano. La spiegazione strutturale è nota — multinazionali, utility, banche, assicurazioni e imprese medio-grandi si concentrano nelle aree metropolitane del Centro-Nord, dove è più alta anche la quota di dirigenti, quadri e figure tecniche.
La tesi sul lavoro povero (e le obiezioni)
Da questi numeri la CGIA trae una conclusione di policy: per la maggior parte dei cosiddetti lavoratori poveri il problema non sarebbe una paga oraria insufficiente, ma il fatto di lavorare poche settimane l’anno o poche ore a settimana. Ne discende, secondo l’associazione, che un intervento limitato al salario minimo orario non basterebbe: servirebbero piuttosto stabilizzazione dei rapporti, conversione dei part time involontari in tempo pieno, interventi sulla produttività dei settori più fragili e una più ampia diffusione della contrattazione di secondo livello, oggi ferma a 4,2 milioni di lavoratori privati, il 26 per cento del totale, secondo il report ministeriale sul deposito dei contratti ex art. 14 del d.lgs. 151/2015.
La stessa CGIA registra l’obiezione — un decentramento spinto rischia di indebolire le tutele minime del contratto nazionale e di allargare la forbice fra grandi e piccole imprese e fra territori — ma la liquida come difesa del centralismo sindacale. È una valutazione di parte, e come tale va letta: il rilievo sulla copertura disomogenea della contrattazione decentrata, che è più diffusa proprio dove le imprese sono strutturate e i salari già più alti, resta un argomento tecnico che i dati del report non smentiscono.
Il quadro giuridico di riferimento
Vale la pena ricordare il contesto in cui il dibattito si colloca. L’Italia è fra i pochi Stati membri privi di un salario minimo legale, avendo affidato la funzione alla contrattazione collettiva letta attraverso l’art. 36 della Costituzione. La direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati non impone l’introduzione di un minimo per legge agli ordinamenti che ne sono privi, ma valorizza la promozione della contrattazione collettiva; la Corte di giustizia, con la sentenza dell’11 novembre 2025 nella causa C-19/23, ne ha confermato l’impianto respingendo in larga parte il ricorso danese, annullando soltanto due disposizioni dell’art. 5.
Il che sposta il baricentro esattamente dove il rapporto CGIA lo colloca: sulla qualità e sulla continuità dei rapporti di lavoro, più che sul solo livello della paga oraria. Con una precisazione che i numeri impongono — nei territori dove si lavora meno giorni, il problema non è scegliere fra le due leve, ma azionarle entrambe.
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