Nel D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto Decreto “Cura Italia”, sono contenute non solo misure per il supporto economico a famiglie e imprese colpite dagli effetti dell’epidemia COVID-19, ma anche disposizioni in materia di giustizia.
Diamo qui di seguito una panoramica generale dei 3 articoli più rilevanti, invitandovi a leggere i testi originali tramite l’apposito link.
Se invece siete interessati ad approfondire il tema delle misure economiche del decreto, leggete l’articolo sul bonus professionisti e il reddito di ultima istanza.
ARTICOLI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
ART. 83 – GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE [leggi il testo completo]
Le disposizioni in materia di giustizia inserite nell’articolo prevedono la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, che vengono rinviate d’ufficio.
È sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Vengono indicati ulteriori dettagli, nonché le eccezioni alle suddette sospensioni.
Per contrastare l’epidemia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari devono adottare le misure organizzative volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e delle prescrizioni inserite nei DPCM per evitare assembramenti negli uffici o contatti ravvicinati tra gli individui.
Nell’articolo sono elencate le misure che possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari.
Come prevedibile, si spinge all’uso delle procedure telematiche.
Vengono anche indicate la corretta gestione dei colloqui dei detenuti con congiunti e altri soggetti, la possibilità per la magistratura di sospendere permessi premio del regime di semilibertà, e anche la sospensione dei procedimenti di mediazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie .
ART. 84 – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA [leggi il testo completo]
Dal 8 marzo fino al 15 aprile 2020 inclusi sono sospesi tutti i termini relativi al processo amministrativo.
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate in tale periodo sono rinviate d’ufficio, mentre i procedimenti cautelari sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato delegato.
Dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se tutte le parti costituite ne fanno congiuntamente richiesta.
Per contrastare l’epidemia da COVID- 19 i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate devono adottare tutte le misure organizzative, anche se incidono sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, volte al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.
Nell’articolo vengono elencate le iniziative possibili.
Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
ART. 85 – GIUSTIZIA CONTABILE [leggi il testo completo]
Le disposizioni in materia di giustizia contabile prevedono l’applicazione alle funzioni della Corte dei conti di quanto già indicato negli art. 83 e 84, a patto che vi sia contrasto con le specificità dell’articolo 85.
Anche in questo articolo si invita a fare quanto possibile per rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno degli uffici territoriali e centrali. Vengono indicate anche le iniziative possibili.
Nel caso in cui le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti che venissero rinviate, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.
Successivamente al 15 aprile e fino al 30 giugno 2020, le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, in udienza camerale o pubblica, passano in decisione senza discussione orale, a partire dagli atti depositati.
Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini.
Fino al 30 giugno 2020, in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante sarà composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai 6 consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso. La delibera avviene in “presenza” di un minimo di 5 magistrati in adunanze che possono essere svolte anche in via telematica.
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Articolo 83 D.L. 18/2020 – Disposizioni In Materia Di Giustizia Civile E Penale
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