AGGIORNAMENTO GIUGNO 2020: Con il Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 la mediazione diventa obbligatoria per le controversie generate da inadempimento contrattuale causato dagli effetti di COVID-19.
Il coronavirus COVID-19 e le misure di contenimento imposte dai governi nazionali stanno influenzando negativamente la capacità delle aziende, soprattutto quelle cinesi e italiane, di adempiere ai contratti commerciali sottoscritti.
In particolare, la situazione in Cina sta intaccando l’approvvigionamento di merci e componenti, impattando negativamente sulla produzione e sulla fornitura dei merci e prodotti e già ordinati, ma sta anche ostacolando le esportazioni verso il paese asiatico.
Lo scenario che si prospetta è alquanto complesso, con i venditori finali che vorranno rifarsi sui fornitori che, a loro volta, vorranno rifarsi sui produttori i quali, però, invocheranno l’inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore.
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE: RIFERIMENTI NORMATIVI
L’inadempimento contrattuale è definito dall’art. 1218 c.c.: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
La forza maggiore è invece indicata nell’art.1256 c.c. in cui si dice che: «l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”».
Va ricordato che “causa a sé non imputabile” non è ogni fattore che abbia posto il debitore nell’impossibilità di adempiere al contratto, ma quei fattori che:
– sono superiori alla diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per adempiere al contratto,
– comportino delle conseguenze che il debitore non può contrastare con eguale diligenza.
Per il diritto cinese, la forza maggiore riguarda invece situazioni obiettive, imprevedibili, inevitabili e insormontabili (art. 117 legge sui contratti della Repubblica popolare cinese).
Infine, l’art. 79 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, ratificata dall’Italia e dalla Cina, definisce la forza maggiore come l’impedimento fuori dal controllo di una parte, non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, inevitabile e non superabile.
Secondo l’Unidroit, l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, le cause di forza maggiore sono quelle che:
– esulano dal controllo della parte obbligata,
– implicano un impedimento (o delle conseguenze) che la parte non poteva prevedere al momento dell stipula del contratto, che non poteva evitare o superare.
COME RISOLVERE LA SITUAZIONE DELLE AZIENDE
L’unico modo per sbrogliare le inevitabili matasse in cui molte aziende e, di conseguenza, molti consulenti legali si ritroveranno, è valutare il contratto stipulato.
Si dovranno esaminare le clausole e verificare – soprattutto nel caso di controparti straniere- il foro competente e la legge di riferimento.
Anche qualora figurassero delle chiare clausole per la gestione di ritardi e inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore, bisognerà però capire se il coronavirus rientri o meno in questa fattispecie.
Il concetto di ‘forza maggiore’ non è infatti univoco e pertanto va valutato caso per caso.
Riprendendo i principi indicati dall’Unidroit, esempi di causa di forza maggiore sono le catastrofi naturali, ma anche eventi umani come guerre, atti di terrorismo, rivolte, scioperi e misure governative.
Il coronavirus potrebbe rientrare nella categoria delle catastrofi naturali, ma anche in quella degli eventi umani, a causa degli impedimenti generati dalle misure di contenimento adottate dalle autorità locali (quarantene, limiti alla circolazione di merci e persone, ecc.).
Se il coronavirus fosse effettivamente considerato causa di forza maggiore, questo non escluderebbe una certa responsabilità da parte del soggetto inadempiente.
Vanno infatti valutati:
– in che modo l’evento ha condizionato l’adempimento delle obbligazioni contrattuali,
– il rispetto degli obblighi stabiliti dal contratto,
– la già citata diligenza da parte del debitore una volta verificatosi l’evento (se ha informato tempestivamente la controparte, e se ha adottato le misure necessarie ad arginare le cause dell’evento il diffondersi del virus all’interno della sua azienda per evitare stop alla produzione/fornitura).
In conclusione, almeno in via teorica il coronavirus può essere considerato una causa di forza maggiore che genera inadempimento contrattuale.
Nella pratica, ogni caso dovrà essere valutato a sé.
NOTE
Per i legali che seguono aziende che intrattengono relazioni commerciali con la Cina, segnaliamo che il China Council for the Promotion of International Trade (agenzia accreditata presso il Ministero del Commercio Cinese) fornisce certificati che attestano che l’eventuale ritardo o l’inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore sono diretta conseguenza dell’epidemia di coronavirus.
Inoltre, segnaliamo che durante e a seguito dell’epidemia di SARS del 2003, diversi arbitrati e tribunali cinesi hanno riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore.
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