6 Marzo 2020

inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore

[AGGIORNATO GIUGNO 2020] Inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore ai tempi del Coronavirus

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2020: Con il Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 la mediazione diventa obbligatoria per le controversie generate da inadempimento contrattuale causato dagli effetti di COVID-19.

Il coronavirus COVID-19 e le misure di contenimento imposte dai governi nazionali stanno influenzando negativamente la capacità delle aziende, soprattutto quelle cinesi e italiane, di adempiere ai contratti commerciali sottoscritti.

In particolare, la situazione in Cina sta intaccando l’approvvigionamento di merci e componenti, impattando negativamente sulla produzione e sulla fornitura dei merci e prodotti e già ordinati, ma sta anche ostacolando le esportazioni verso il paese asiatico. 

Lo scenario che si prospetta è alquanto complesso, con i venditori finali che vorranno rifarsi sui fornitori che, a loro volta, vorranno rifarsi sui produttori i quali, però, invocheranno l’inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE: RIFERIMENTI NORMATIVI

L’inadempimento contrattuale è definito dall’art. 1218 c.c.: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

 La forza maggiore è invece indicata nell’art.1256 c.c. in cui si dice che: «l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile».

Va ricordato che  causa a sé non imputabile” non è ogni fattore che abbia posto il debitore nell’impossibilità di adempiere al contratto, ma quei fattori che:
– sono superiori alla diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per adempiere al contratto,
– comportino delle conseguenze che il debitore non può contrastare con eguale diligenza.

Per il diritto cinese, la forza maggiore riguarda invece situazioni obiettive, imprevedibili, inevitabili e insormontabili (art. 117 legge sui contratti della Repubblica popolare cinese).

Infine, l’art. 79 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, ratificata dall’Italia e dalla Cina, definisce la forza maggiore come l’impedimento fuori dal controllo di una parte, non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, inevitabile e non superabile.

Secondo l’Unidroit, l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, le cause di forza maggiore sono quelle che:
esulano dal controllo della parte obbligata,
– implicano un impedimento (o delle conseguenze) che la parte non poteva prevedere al momento dell stipula del contratto, che non poteva evitare o superare.

COME RISOLVERE LA SITUAZIONE DELLE AZIENDE

L’unico modo per sbrogliare le inevitabili matasse in cui molte aziende e, di conseguenza, molti consulenti legali si ritroveranno, è valutare il contratto stipulato.

Si dovranno esaminare le clausole e verificare – soprattutto nel caso di controparti straniere- il foro competente e la legge di riferimento.

Anche qualora figurassero delle chiare clausole per la gestione di ritardi e inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore, bisognerà però capire se il coronavirus rientri o meno in questa fattispecie.

Il concetto di ‘forza maggiorenon è infatti univoco e pertanto va valutato caso per caso.

Riprendendo i principi indicati dall’Unidroit, esempi di causa di forza maggiore sono le catastrofi naturali, ma anche eventi umani come guerre, atti di terrorismo, rivolte, scioperi e misure governative.

Il coronavirus potrebbe rientrare nella categoria delle catastrofi naturali, ma anche in quella degli eventi umani, a causa degli impedimenti generati dalle misure di contenimento adottate dalle autorità locali (quarantene, limiti alla circolazione di merci e persone, ecc.).

Se il coronavirus fosse effettivamente considerato causa di forza maggiore, questo non escluderebbe una certa responsabilità da parte del soggetto inadempiente.
Vanno infatti valutati:
in che modo l’evento ha condizionato l’adempimento delle obbligazioni contrattuali,
  il rispetto degli obblighi stabiliti dal contratto,
  la già citata diligenza da parte del debitore una volta verificatosi l’evento (se ha informato tempestivamente la controparte, e se ha adottato le misure necessarie ad arginare le cause dell’evento il diffondersi del virus all’interno della sua azienda per evitare stop alla produzione/fornitura).

In conclusione, almeno in via teorica il coronavirus può essere considerato una causa di forza maggiore che genera inadempimento contrattuale.
Nella pratica, ogni caso dovrà essere valutato a sé.

NOTE

Per i legali che seguono aziende che intrattengono relazioni commerciali con la Cina, segnaliamo che il China Council for the Promotion of International Trade (agenzia accreditata presso il Ministero del Commercio Cinese) fornisce certificati che attestano che l’eventuale ritardo o l’inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore sono diretta conseguenza dell’epidemia di coronavirus.
Inoltre, segnaliamo che durante e a seguito dell’epidemia di SARS del 2003, diversi arbitrati e tribunali cinesi hanno riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore.

Servicematica in questi giorni rimane operativa prediligendo modalità di lavoro in remoto. 
Dato il grande afflusso di chiamate, vi incoraggiamo a contattarci via email per qualsiasi questione relativa a Service1rinnovo del certificato di firma digitale, adeguamento privacy e GDPR, nonché tutto ciò che riguarda hardware e software per lo smart working e le udienze telematiche

———

LEGGI ANCHE:

D.L. n. 28 del 30 aprile 2020: mediazione obbligatoria e altre novità per il processo civile

Datori di lavoro tra test sierologici ai dipendenti e isolamento da Immuni


LEGGI ANCHE

nordio organici magistrati

Firma diversa per atti Avvocatura Stato: ok della Cassazione

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 6477 del 12 marzo 2024, hanno fatto chiarezza su un tema di rilievo per la prassi…

WhatsApp dma

WhatsApp: sarà possibile chattare con altre app

Il 7 marzo il Digital Markets Act (DMA) diventerà pienamente operativo anche per i “gate keeper”, ovvero Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. Si…

riforma fiscale avvocati tributaristi

Atti processuali sintetici, al via l’Osservatorio Permanente

Nasce l’Osservatorio sulla chiarezza e sinteticità degli atti. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto il 29 marzo 2024. L’istituzione dell’organismo era stata inserita…

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto