La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 174 del 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui, per i datori di lavoro di minori dimensioni, limita il risarcimento dovuto al lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 e licenziato senza giusta causa o giustificato motivo a un’indennità compresa fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Consulta ha ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonché con l’articolo 117, comma 1, in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea. Il tetto massimo di sei mensilità, secondo i giudici, comprime eccessivamente l’indennità rispetto ai lavoratori con maggiore anzianità di servizio, ai quali la disciplina generale riconosce un risarcimento fino a dieci o quattordici mensilità per chi vanta rispettivamente oltre dieci o venti anni di anzianità.
Questa “forbice restrittiva”, si legge nella pronuncia, impedisce una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, trattando in modo identico situazioni sostanzialmente diverse sotto il profilo dell’anzianità di servizio e dunque del pregiudizio economico e professionale effettivamente patito.
La decisione incide su un numero rilevante di rapporti di lavoro ancora regolati dal regime antecedente al Jobs Act, e impone ai giudici del lavoro di rideterminare, caso per caso, l’indennità dovuta ai lavoratori di aziende sotto soglia licenziati senza giusta causa, tenendo conto dell’anzianità maturata. Per i legali che assistono piccole imprese, la pronuncia richiede una revisione delle valutazioni di rischio nei contenziosi di licenziamento in corso o potenziali.
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