La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 depositata il 2 novembre 2026, ha giudicato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gup del Tribunale di Pescara sull’istituto della messa alla prova (MAP), con ordinanza del 27 novembre 2025.
Il caso riguarda un imputato per traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), che aveva richiesto la messa alla prova con il parere favorevole del pubblico ministero. L’art. 168-bis, primo comma, c.p. limita però l’accesso al beneficio ai reati puniti con pena massima di quattro anni e a quelli elencati nell’art. 550, secondo comma, c.p.p.: soglia e catalogo che escludono entrambe le fattispecie contestate, eccedenti il limite edittale. Il giudice remittente denunciava la violazione degli articoli 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione.
La Consulta, richiamando la propria precedente sentenza n. 90 del 2025, ha limitato lo scrutinio al solo art. 168-bis, comma 1, c.p., dichiarando inammissibili le censure relative agli artt. 346-bis e 353-bis c.p. e all’art. 550, comma 2, c.p.p., utilizzati nell’ordinanza di rimessione solo per individuare i reati esclusi. Nel merito, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 76 Cost.: la legge delega n. 134 del 2021 autorizzava l’estensione della MAP a “ulteriori specifici reati” puniti fino a sei anni, lasciando al legislatore delegato la facoltà di selezionare le fattispecie anziché innalzare la soglia in modo generalizzato.
Quanto all’art. 3 Cost., la Corte ha ritenuto non irragionevole il criterio misto adottato (soglia di pena più rinvio mobile al catalogo dell’art. 550, comma 2, c.p.p.), rilevando la non omogeneità tra i reati esclusi e quelli di comparazione indicati dal giudice a quo (ricettazione, oltraggio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza). Sull’art. 27, terzo comma, Cost., la Consulta ha chiarito che la finalità rieducativa non impone l’estensione della MAP a ogni reato astrattamente compatibile con percorsi riparativi, potendo tale finalità essere perseguita anche attraverso altri istituti, quali le misure alternative e la sospensione condizionale della pena.
Per la difesa, la pronuncia conferma che l’accesso alla messa alla prova per i reati contro la pubblica amministrazione legati agli appalti resta, allo stato, precluso in via generale, salvo un intervento del legislatore che modifichi il catalogo dei reati ammessi.
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