È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 194/2026, che recepisce la direttiva UE 2024/1069 contro le SLAPP, le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica. Il provvedimento entrerà in vigore l’8 novembre 2026 e si applicherà ai procedimenti avviati da quella data in poi, con particolare riguardo alle controversie che presentano “implicazioni transfrontaliere”.
Il decreto tutela una platea ampia di soggetti esposti a cause giudiziarie intimidatorie: giornalisti, editori e organizzazioni dei media, ma anche whistleblower, attivisti, difensori dei diritti umani, associazioni, sindacati, artisti, ricercatori e accademici.
Tra gli strumenti introdotti: la possibilità, per chi subisce una causa manifestamente infondata, di ottenere la condanna della controparte alle spese e il risarcimento dei danni processuali anche se questa rinuncia all’azione in corso di causa; l’intervento in giudizio di associazioni e sindacati a sostegno della parte citata; una procedura per ottenere rapidamente l’accertamento della manifesta infondatezza dell’azione; la facoltà del giudice di imporre all’attore una cauzione a copertura delle spese e dei risarcimenti eventualmente dovuti. Per le cause promosse da soggetti extra-UE davanti a giudici di Paesi terzi, il decreto prevede comunque un risarcimento per la parte italiana.
Per le controversie puramente nazionali, prive di elementi transfrontalieri, restano applicabili gli strumenti ordinari del codice di procedura civile: il rigetto delle domande manifestamente infondate (art. 183-quater) e il risarcimento per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). Il decreto chiarisce che un procedimento davanti a un giudice italiano non è transfrontaliero se attore e convenuto sono entrambi domiciliati in Italia, pur ricordando che la direttiva europea adotta una nozione più ampia. Tra gli indici di abusività della causa, utilizzabili dal giudice anche nei procedimenti nazionali, figurano importi sproporzionati richiesti, la moltiplicazione di cause contro lo stesso soggetto, atti intimidatori o minacce e la malafede della parte attrice.
Il decreto offre per la prima volta in Italia un apparato organico di difesa preventiva contro il contenzioso pretestuoso, da far valere già nella fase di costituzione in giudizio.
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