La Corte di Cassazione ha messo a sistema, in un breve arco temporale, tre principi destinati a incidere direttamente sulla gestione quotidiana dei fascicoli penali che coinvolgono messaggistica istantanea e fotografie dello schermo. Il tema è centrale per qualunque difensore si confronti oggi con prove raccolte da smartphone, WhatsApp e social network.
Con la sentenza n. 32437 del 31 agosto 2026 la Suprema Corte ha chiarito che uno screenshot non è soggetto alle regole sull’integrità del dato digitale: va trattato alla stregua di una fotografia, liberamente valutabile dal giudice di merito, perché riproduce ciò che appariva sullo schermo nel momento dello scatto. Con l’ordinanza n. 6024 del 13 febbraio 2026 i giudici hanno precisato che l’acquisizione del telefono della vittima o una perizia tecnica non sono sempre obbligatorie: tutto dipende dalla credibilità della persona offesa e dalla valutazione caso per caso, anche quando manca una verifica peritale sull’autenticità e sull’integrale trascrizione dei messaggi. Con la sentenza n. 19992 del 29 maggio 2026, infine, la Cassazione ha distinto questa ipotesi da quella in cui il materiale provenga da un soggetto estraneo alla conversazione: in tal caso si configura “corrispondenza tra terzi” e serve un decreto di sequestro del pubblico ministero.
Il principio di diritto che ne emerge, richiamato anche dai precedenti n. 34212/2024 e n. 11743/2025, è netto: chi ha partecipato alla conversazione può produrre gli screenshot come documenti, senza necessità di sequestro; chi non vi ha partecipato deve invece passare dal vaglio dell’autorità giudiziaria.
Per gli avvocati penalisti la ricaduta pratica è immediata: cambia la strategia probatoria nei reati da stalking a violenza domestica, dove la produzione spontanea di schermate da parte della persona offesa diventa prova pienamente utilizzabile, senza che la difesa possa eccepirne automaticamente l’inutilizzabilità per la mancata perizia informatica.
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