Nella pratica dei tribunali italiani la maggior parte dei fascicoli viaggia a colpi di fotocopie, non di originali. L’articolo 2719 del codice civile stabilisce che le copie fotografiche o fotostatiche di scritture “hanno la stessa efficacia delle autentiche” quando la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente oppure, più semplicemente, quando non viene espressamente disconosciuta dalla controparte. In pratica: se nessuno contesta che la fotocopia corrisponda all’originale, quella fotocopia produce in giudizio lo stesso effetto probatorio del documento vero e proprio.
Come e quando si disconosce una fotocopia?
Il punto delicato è come e quando si possa contestare quella conformità. Con le ordinanze gemelle nn. 20480 e 20482 del 21 luglio 2025 (Sez. II), la Cassazione ha ribadito che il disconoscimento non può essere generico: la contestazione deve essere chiara, univoca e circostanziata, tale da identificare con precisione il documento e da indicare in cosa consisterebbe la difformità rispetto all’originale. Una clausola di stile, una contestazione “onnicomprensiva” o la semplice richiesta di produrre gli originali — come ribadito anche dall’ordinanza n. 22149/2024 (Sez. I) — non produce alcun effetto, e la fotocopia resta pienamente utilizzabile come prova.
Quanto al momento in cui va sollevato, l’ordinanza n. 5755/2023 (Sez. II, 24 febbraio) ha fissato un criterio di tempestività analogo a quello dell’art. 157, comma 2, c.p.c.: il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza successiva al deposito del documento, o nella prima difesa utile se la parte non compare. Decorso quel momento senza contestazione, la copia si considera definitivamente riconosciuta conforme, principio già affermato in termini sostanzialmente identici dalla Cassazione n. 15856/2004.
Effetti del disconoscimento, querela di falso e processo telematico
Una volta che il disconoscimento è stato validamente sollevato, l’onere di produrre l’originale — o di chiederne la verificazione — passa alla parte che aveva depositato la fotocopia, come chiarito dalla sentenza n. 33769/2019 (Sez. III): se l’originale non viene mai prodotto, la copia perde ogni valore probatorio. Il giudice di merito conserva comunque un margine di apprezzamento: può accertare la conformità della copia all’originale anche attraverso presunzioni o altri elementi istruttori, pure a fronte di un disconoscimento formalmente rituale, come confermato dall’ordinanza n. 7954/2025 (Sez. II) e, in precedenza, dalla sentenza n. 9439/2010.
Un passaggio che genera spesso confusione in udienza è la differenza tra il disconoscimento di conformità e la querela di falso. L’ordinanza n. 24029/2024 (Sez. V, 6 settembre) ha tracciato il confine in modo netto: il “diniego di conformità all’originale”, disciplinato dall’art. 2719 c.c. e dagli artt. 214-215 c.p.c., consente al giudice un accertamento di fatto sulla rispondenza tra copia e originale anche con mezzi diversi dalla verificazione; la querela di falso, invece, è lo strumento riservato a contestare la genuinità intrinseca del documento — ad esempio una sua alterazione o contraffazione — e introduce un autonomo giudizio incidentale con regole proprie, non sostituibile da un semplice disconoscimento.
La questione non riguarda solo la carta: l’ordinanza n. 26200/2024 (Sez. Lavoro) ha esteso lo stesso regime dell’art. 2719 c.c. alle copie informatiche di scritture analogiche, cioè ai documenti cartacei scansionati e depositati telematicamente — una fattispecie che riguarda ormai quotidianamente gli avvocati nel processo civile telematico. Per chi deposita atti e allegati in formato digitale, questo significa che la scansione di un documento cartaceo segue le stesse regole di contestazione e di tempestività appena illustrate, e che conservare l’originale cartaceo fino all’esaurimento dei termini di disconoscimento resta una cautela difensiva tutt’altro che superata dalla digitalizzazione del processo.
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