17 Febbraio 2020 -

Quando una notificazione non viene consegnata perché la casella pec è piena

La mail PEC è uno strumento indispensabile per la gestione delle pratiche del processo telematico. È infatti attraverso la casella di posta certificata che è possibile esaminare  le ricevute di deposito. Oltre a ciò, la PEC è dotata di valore legale esattamente come una raccomandata ed è pertanto il mezzo ideale per comunicazioni ufficiali e…

La mail PEC è uno strumento indispensabile per la gestione delle pratiche del processo telematico. È infatti attraverso la casella di posta certificata che è possibile esaminare  le ricevute di deposito.
Oltre a ciò, la PEC è dotata di valore legale esattamente come una raccomandata ed è pertanto il mezzo ideale per comunicazioni ufficiali e rilevanti.

notificazione non viene consegnata perché la casella pec è piena
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Cosa succede quando una notificazione non viene consegnata perché la casella pec è piena? Può considerarsi perfezionata o no?

COSA SUCCEDE SE LA NOTIFICAZIONE NON VIENE CONSEGNATA PERCHÉ LA CASELLA PEC È PIENA

La Cassazione, con l’ordinanza 2755/2020, offre diverse interpretazioni.
Il riferimento è un caso di ricorso notificato via PEC accettato dal sistema ma non consegnato a causa della casella di destinazione piena.

Ecco dunque le 3 possibilità prospettate dalla Cassazione.

1) La notificazione non è perfezionata.
Se il primo tentativo non va a buon fine è obbligo del notificante procedere nuovamente nel rispetto di quanto indicato negli articoli 137 e seguenti cpc. Il secondo tentativo deve essere eseguito in un tempo contenuto tenendo conto del principio della ragionevole durata del processo.

2) La notificazione è perfezionata.
La mancata consegna della PEC è da imputarsi al titolare delle casella, ma la consegna è perfezionata perché la mail è entrata nella casella.
Infatti, il titolare di una casella mail PEC non è tenuto solo a leggere i messaggi che riceve ma anche a mantenere la casella funzionante. Lasciarla piena può essere interpretato come volontà di non ricevere notifiche via PEC, in modo simile a a quanto indicato nell’art 138 comma 2 cpc.
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3) Ordine di rinnovo giudiziale.
La notifica non è andata a buon fine e il giudice può disporre il rinnovo della notificazione sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Vi alleghiamo il testo originale dell’ordinanza 2755/2020.

LE PEC NEL DEPOSITO TELEMATICO

Ci teniamo a concludere questo articolo ricordandovi che la procedura di deposito di un atto tramite PCT prevede la generazione di 4 mail PEC, dette anche ricevute, che contengono informazioni molto importanti per il buon esito dell’iter.

– la prima PEC attesta che l’atto è stato inviato ed accettato dal sistema;

– la seconda PEC certifica che l’invio è stato consegnato nella casella PEC del destinatario;

– la terza PEC indica l’esito dei controlli automatici effettuati dal sistema. Potete approfondire il tema leggendo l’articolo dedicato agli errori terza pec.

– la quarta PEC attesta l’esito del controllo da parte del Cancelliere.

[Fonte: Studio Cataldi]

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