Oggi 16 luglio 2026 si segna uno spartiacque per la mobilità urbana italiana: da questa data nessun monopattino elettrico può più circolare privo di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, modellata sullo schema della Rc auto e ancorata all’articolo 2054 del Codice civile. Non si tratta di un semplice adempimento in più: cambia la natura stessa della tutela, perché le vecchie polizze “generiche” – come la Rc del capofamiglia – non bastano più. La protezione ora è pensata anzitutto per chi subisce il danno, che potrà rivolgersi direttamente all’assicuratore del mezzo.
Da dove nasce l’obbligo
La fonte è la riforma del Codice della strada (legge 177/2024), che per i monopattini ha introdotto un pacchetto di prescrizioni – casco per tutti, contrassegno identificativo (il cosiddetto “targhino”) e assicurazione obbligatoria – intervenendo sulla legge 160/2019. Trasporre su un mezzo così atipico un impianto normativo costruito per automobili e motocicli si è però rivelato tutt’altro che immediato: sono stati necessari provvedimenti attuativi e ben tre circolari ministeriali, l’ultima delle quali (aprile 2026) ha fissato definitivamente al 16 luglio la partenza dell’obbligo.
Un nodo interpretativo merita attenzione. Il rinvio operato dalla legge riguarda il Titolo X del Codice delle assicurazioni (articoli 122-160), costruito attorno alla nozione di “circolazione”. Ma il recepimento della direttiva europea con il D.lgs. 184/2023 ha ampliato il perimetro dell’obbligo assicurativo, che oggi copre anche i veicoli in sosta o custoditi in aree private. La conclusione più prudente è che il monopattino dotato di targhino debba risultare sempre assicurato, anche quando è fermo in garage – fatte salve le ipotesi di rottamazione o di sospensione della garanzia, ove ne ricorrano le condizioni.
Targhino e polizza: chi può intestarseli
Il contrassegno identificativo è il presupposto tecnico della copertura: la polizza deve essere agganciata a un veicolo univocamente individuato, e l’aggancio avviene proprio tramite il targhino e la relativa piattaforma telematica. Le FAQ ministeriali hanno chiarito che l’intestazione di contrassegno e polizza è ammessa anche per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni, a condizione che le pratiche siano seguite da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Attenzione alla coerenza dei dati: contrassegno e contratto devono “parlarsi” attraverso la piattaforma dedicata.
Resta sul tappeto un problema molto concreto: la distribuzione dei contrassegni ha incontrato difficoltà tecniche e non tutti i mezzi risultano ancora “targati”.
Sharing: l’onere è del noleggiatore
Per le flotte in condivisione – ormai onnipresenti nelle grandi città – l’obbligo assicurativo grava sull’operatore del servizio, tipicamente attraverso polizze a libro matricola i cui estremi dovranno essere resi noti all’utente al momento dell’attivazione del noleggio. Il casco, invece, di regola non fa parte della dotazione offerta: una lacuna che rischia di scoraggiare l’uso del servizio e, soprattutto, di esporre l’utilizzatore a sanzioni.
Le compagnie non possono dire di no
Con il richiamo in blocco al Titolo X del CAP entra in gioco anche l’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132: tutte le imprese autorizzate nel ramo della Rc auto sono tenute ad accettare le richieste di copertura per i monopattini, alle condizioni e tariffe preventivamente stabilite. Sul fronte dei prezzi, l’assenza di serie storiche affidabili sulla sinistrosità di questi mezzi suggerisce che, almeno in una prima fase, le quotazioni saranno prudenziali e poco profilate; con l’accumularsi dei dati, le tariffe potranno affinarsi. In ogni caso, ci si attende un costo nettamente inferiore a quello di una polizza auto.
Il sistema sanzionatorio: multe (relativamente) leggere
Il legislatore ha graduato le sanzioni. Chi circola senza contrassegno, senza assicurazione o senza aggiornare i dati anagrafici sul targhino incorre in una sanzione che parte da 100 euro e può arrivare a 400: cifre ben lontane da quelle previste per gli altri veicoli a motore (dove la forbice va da 866 a 3.464 euro). Una scelta che, indirettamente, conferma come lo stesso legislatore consideri il rischio Rc dei monopattini più contenuto. Più severa la risposta per chi utilizza mezzi non conformi ai requisiti tecnici o viola le prescrizioni su casco e dotazioni: qui si va da 200 a 800 euro.
Un chiarimento ministeriale di rilievo: trattandosi di sanzione speciale e autonoma, non trovano applicazione le misure dell’articolo 193 del Codice della strada, sequestro incluso.
La tutela del danneggiato: azione diretta e massimali “pieni”
È forse il cuore della riforma. Il terzo che subisce un danno da monopattino può agire direttamente contro la compagnia del responsabile (articolo 144 CAP), con la garanzia di un patrimonio solvibile e con l’ulteriore vantaggio che l’assicuratore non può opporgli le eccezioni contrattuali – dalla franchigia alla guida in stato di ebbrezza. I massimali minimi sono gli stessi dei veicoli tradizionali: 6,45 milioni di euro per i danni alla persona e 1,3 milioni per quelli alle cose. Il messaggio è chiaro: la vittima di un sinistro da monopattino non è una vittima di “serie B”.
Indennizzo diretto: la procedura resta al palo
C’è però un’eccezione significativa. Il risarcimento diretto – il meccanismo agevolato che consente al danneggiato non integralmente responsabile di rivolgersi alla propria compagnia – non sarà applicabile ai sinistri causati da monopattini per almeno un biennio. Lo ha stabilito una circolare ministeriale dell’aprile 2026, in attesa che venga elaborato un forfait nazionale specifico: i danni tipicamente provocati (e subiti) da questi mezzi sono infatti troppo disomogenei rispetto alla sinistrosità ordinaria per applicare le compensazioni forfettarie standard.
La scelta, comprensibile sul piano tecnico, lascia però perplessi su quello sistematico: si tratta di una deroga introdotta per via amministrativa a un diritto che la legge attribuisce al danneggiato. Un profilo su cui il contenzioso potrebbe non tardare.
Nel frattempo, si applicherà la sola procedura ordinaria dell’articolo 148 CAP: richiesta scritta all’assicuratore del responsabile, che ha 60 giorni per formulare un’offerta in caso di danni a cose e 90 per i danni alla persona. Il mancato rispetto degli adempimenti procedurali rende improponibile l’azione giudiziaria – un aspetto che gli avvocati farebbero bene a tenere a mente sin dalla prima lettera di messa in mora.
Il paradosso del trasportato
Per il terzo trasportato resta operativo l’articolo 141 CAP con la relativa convenzione: sarà l’assicuratore del vettore a risarcirlo, salvo rivalsa verso la compagnia del responsabile. Peccato che sul monopattino il trasporto di passeggeri sia espressamente vietato dalla legge. Il danneggiato conserva comunque il diritto al risarcimento, ma si aprono due fronti delicati: la possibile rivalsa dell’assicuratore, se la polizza esclude la copertura per il trasporto contra legem, e l’eventuale corresponsabilità del trasportato stesso nella causazione del sinistro.
Clausole da leggere con la lente
Le FAQ ministeriali invitano gli assicurati a esaminare con attenzione le condizioni contrattuali: le compagnie potranno prevedere rivalse per guida in stato di ebbrezza, mancato uso del casco, trasporto vietato di persone o equipaggiamenti non a norma, oltre a formule di guida esclusiva o limitazioni per età ed esperienza del conducente. Il suggerimento operativo è valutare clausole di rinuncia alla rivalsa e formule di “guida libera”, specie quando il mezzo circola in famiglia tra più utilizzatori.
Va poi ricordato ciò che la polizza obbligatoria non copre: gli infortuni del conducente responsabile. Considerata la frequenza con cui chi guida un monopattino si fa male da solo, senza alcun terzo coinvolto, l’abbinamento con una garanzia infortuni del conducente appare quanto mai opportuno. Su questo terreno si apre peraltro una questione tecnica interessante: il divieto di subordinare il contratto obbligatorio alla stipula di altre coperture (articolo 170 CAP) non rientra nel Titolo X richiamato dalla legge, così come la regola sul divieto di tacito rinnovo (articolo 170-bis). Se ne può dubitare, quindi, l’applicabilità alle polizze per monopattini.
Il Fondo di garanzia e il rischio evasione
Dal 16 luglio anche i sinistri da monopattino rientrano nel perimetro del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene – tra l’altro – nei casi di mezzo non identificato o non assicurato, con diritto di surroga verso i responsabili. Curiosamente, la disciplina del Fondo è collocata in un Titolo del CAP diverso da quello richiamato dalla legge: un ulteriore tassello del mosaico interpretativo.
Sul piano pratico, i controlli passeranno dall’interrogazione telematica del collegamento tra contrassegno, piattaforma dedicata e banca dati assicurativa. Ma le dimensioni ridotte del targhino e la capillarità dei mezzi in circolazione fanno temere un tasso di evasione non trascurabile, con possibili ricadute sui sinistri a carico del Fondo e, a cascata, sui contributi delle imprese e sui premi.
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