26 Giugno 2026 - Protezione dati

Privacy e processo, la Corte UE: prove utilizzabili anche se raccolte in violazione del GDPR

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarisce che l'illegittima acquisizione di dati personali non rende automaticamente inutilizzabili le prove in giudizio. Spetta però al giudice garantire il rispetto della privacy attraverso anonimizzazione e limitazione della diffusione delle informazioni

Il diritto alla protezione dei dati personali non rappresenta un limite assoluto all’attività giudiziaria. Con una decisione destinata ad avere effetti anche negli ordinamenti nazionali, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che documenti e informazioni acquisiti in violazione del GDPR possono essere utilizzati nel processo quando risultano necessari all’accertamento dei fatti. Resta però fermo l’obbligo per il giudice di tutelare i dati personali, limitandone il trattamento allo stretto indispensabile.

La pronuncia nasce da una controversia in Germania tra un’azienda e una propria ex dipendente. La società chiedeva il risarcimento dei danni dopo aver scoperto che alcuni beni aziendali erano stati sottratti e successivamente messi in vendita online. La scoperta era avvenuta accedendo, senza il consenso dell’interessata, al suo account personale sulla piattaforma di e-commerce.

Da questa vicenda è sorto un interrogativo di particolare rilievo: una prova ottenuta attraverso un trattamento dei dati non conforme al GDPR può comunque essere presa in considerazione dal giudice?

La Corte europea ha risposto positivamente, precisando che il regolamento sulla protezione dei dati non contiene un divieto generale di utilizzare in giudizio elementi probatori acquisiti irregolarmente. Il diritto alla privacy, infatti, deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, tra cui quello alla tutela giurisdizionale effettiva e all’accertamento della verità processuale.

Ciò non significa, tuttavia, che il trattamento dei dati perda ogni rilevanza. Una volta ammessa la prova, il giudice è chiamato a verificare quali informazioni siano realmente necessarie ai fini della decisione, disponendo, quando opportuno, l’oscuramento o l’anonimizzazione dei dati eccedenti oppure di quelli riferiti a soggetti estranei alla controversia.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche nella successiva diffusione degli atti processuali, ad esempio attraverso la pubblicazione delle sentenze o la trasmissione dei documenti alle parti. In queste ipotesi il principio di minimizzazione previsto dal GDPR impone che siano resi conoscibili soltanto i dati indispensabili, adottando misure tecniche e organizzative adeguate per evitare una divulgazione non necessaria.

La Corte richiama inoltre l’obbligo del giudice di tutelare d’ufficio i dati personali appartenenti a terzi non coinvolti nel procedimento, evitando che informazioni irrilevanti possano essere inutilmente esposte durante il processo.

La decisione assume rilievo anche per l’ordinamento italiano. L’articolo 160-bis del Codice della privacy demanda infatti al giudice la valutazione sulla validità e sull’utilizzabilità processuale di atti e documenti fondati su trattamenti di dati personali non conformi alla normativa. I principi affermati dalla Corte di Giustizia costituiscono quindi un importante criterio interpretativo per i giudici nazionali.

Possibili ricadute potrebbero interessare anche il diritto del lavoro, in particolare la disciplina prevista dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che regola l’utilizzo delle informazioni raccolte mediante strumenti di controllo a distanza. La sentenza europea potrebbe infatti incidere sul delicato equilibrio tra esigenze probatorie del datore di lavoro e tutela della riservatezza dei dipendenti.


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