Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che ridefiniscono l’approccio dei professionisti alla segnalazione di operazioni sospette (SOS). Le nuove indicazioni rafforzano il principio secondo cui la presenza di un semplice indicatore di anomalia non è sufficiente, di per sé, a giustificare una segnalazione: sarà invece necessario svolgere un’analisi approfondita, motivata e adeguatamente documentata.
È questo il messaggio ribadito anche dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in una circolare indirizzata agli Ordini territoriali, con l’obiettivo di favorire un’applicazione uniforme della disciplina antiriciclaggio e superare prassi improntate a una logica esclusivamente cautelativa.
La SOS non è un automatismo
Le nuove istruzioni chiariscono che la segnalazione rappresenta il risultato di un vero e proprio processo valutativo e non può essere utilizzata come strumento di autotutela del professionista. Ogni decisione dovrà derivare da una valutazione autonoma delle circostanze del caso concreto, fondata su elementi verificabili e coerenti con il profilo del cliente.
Di conseguenza, chi è tenuto agli obblighi antiriciclaggio dovrà raccogliere informazioni complete, valutarne l’attendibilità e motivare in modo puntuale le ragioni che conducono, oppure escludono, la trasmissione della segnalazione.
Gli indicatori di anomalia richiedono un’analisi
Nel corso dell’attività professionale potranno emergere elementi che meritano attenzione, come incongruenze tra il patrimonio del cliente e la sua attività economica, strutture societarie particolarmente complesse, utilizzo di prestanome, resistenze nel fornire la documentazione richiesta, movimentazioni finanziarie non coerenti con il profilo economico o rapporti con giurisdizioni considerate ad alto rischio.
Tuttavia, la semplice presenza di uno o più indicatori non determina automaticamente l’obbligo di inoltrare una SOS. Le nuove disposizioni precisano che nemmeno fattori quali la classificazione del cliente come soggetto ad alto rischio, notizie di stampa sfavorevoli, controlli fiscali, procedimenti penali, precedenti segnalazioni o misure cautelari costituiscono, isolatamente considerati, un presupposto sufficiente.
Serve una valutazione documentata
Il professionista dovrà verificare se l’operazione sia coerente con il profilo economico del cliente, con le finalità dichiarate e con la sua operatività abituale, valutando anche eventuali spiegazioni alternative plausibili, i rapporti con controparti collegate e la storia professionale del soggetto interessato.
L’intero percorso decisionale dovrà essere formalizzato e conservato nel fascicolo antiriciclaggio. La UIF raccomanda inoltre l’utilizzo di una scheda dedicata nella quale annotare gli indicatori rilevati, le verifiche effettuate, le fonti consultate, le conclusioni raggiunte e la decisione finale, sia essa favorevole all’archiviazione sia alla trasmissione della segnalazione.
Contenuto della segnalazione e obbligo di riservatezza
Quando, al termine dell’analisi, emergano ragionevoli motivi di sospetto, la SOS dovrà contenere informazioni precise e circostanziate: l’identificazione dei soggetti coinvolti, la descrizione dell’operazione, gli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato il sospetto, la relativa motivazione e l’eventuale documentazione di supporto. Le informazioni dovranno essere pertinenti, aggiornate e concretamente utili ai fini investigativi.
Resta inoltre fermo il divieto di informare il cliente dell’eventuale valutazione in corso o dell’avvenuta trasmissione della segnalazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa antiriciclaggio.
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