Non esistono “mance innocue” quando entrano in gioco le funzioni pubbliche. Con la sentenza n. 12513/2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio destinato a incidere in modo netto sulla prassi amministrativa: anche importi modesti possono integrare il reato di corruzione se collegati all’esercizio delle funzioni del pubblico dipendente.
Il caso esaminato riguarda un imprenditore che aveva versato complessivamente 600 euro a un funzionario della protezione civile per velocizzare il pagamento di alcune fatture. Sebbene il dipendente non fosse direttamente responsabile delle liquidazioni, il suo ruolo nell’istruzione delle pratiche gli aveva consentito di intervenire presso altri uffici, determinando un’accelerazione dell’iter amministrativo.
Per la Corte, il punto decisivo non è né l’entità della somma né la natura formalmente dovuta dell’atto amministrativo. Ciò che rileva è l’esistenza di un accordo tra privato e funzionario, in base al quale il denaro viene corrisposto proprio in ragione dell’esercizio della funzione pubblica. In presenza di questo nesso, il reato si configura pienamente, anche in assenza di atti contrari ai doveri d’ufficio.
Respinta anche la tesi difensiva che qualificava le somme come semplici “regalie” o come espressione di insofferenza per i ritardi burocratici. Secondo i giudici, quando il denaro è finalizzato a incidere sul corso di una pratica amministrativa, non può mai essere considerato un gesto neutro o socialmente tollerato.
La sentenza esclude inoltre la possibilità di ricondurre il fatto al più lieve reato di traffico di influenze, sottolineando che il funzionario coinvolto non agiva come intermediario, ma era parte integrante del procedimento. Di conseguenza, la condotta rientra pienamente nella fattispecie di cui all’articolo 318 del codice penale.
Nessuno spazio, infine, per l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte evidenzia come nei reati di corruzione, caratterizzati da una struttura bilaterale, non sia possibile individuare un soggetto danneggiato in senso stretto, né quantificare il danno in termini economici. Inoltre, la reiterazione delle condotte impedisce qualsiasi valutazione riduttiva basata sulla modestia delle singole somme.
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