19 Ottobre 2026 - Giustizia civile

Niente causa senza pagare: la Consulta salva la preclusione per chi non versa il contributo unificato minimo

Con la sentenza n. 137/2026 la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione sulla norma che blocca l’iscrizione a ruolo in mancanza del versamento, ma censura il potere lasciato al cancelliere di rifiutarla da solo

Con la sentenza n. 137 del 2026 (decisione dell’8 giugno, depositata il 21 luglio, pubblicata in G.U. n. 29 del 22 luglio), la Corte Costituzionale — relatore Luca Antonini, presidente Giovanni Amoroso — si è pronunciata sull’art. 1, comma 812, lett. a), n. 2), della legge 207/2024, che ha introdotto il comma 3.1 nell’art. 14 del d.P.R. 115/2002: salvo esenzioni e patrocinio a spese dello Stato, la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non è stato versato il contributo unificato minimo, fissato in 43 euro.

La Cassazione e il giudice di pace di Benevento avevano sollevato la questione lamentando la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sia per l’onere economico imposto all’accesso alla giustizia sia per il potere lasciato al cancelliere — un organo amministrativo, non giurisdizionale — di negare l’iscrizione a ruolo. La Consulta ha dichiarato non fondata la censura sul contributo in sé, ritenendo la misura proporzionata data la modesta entità della somma e l’elevata evasione sui crediti di importo minore; ha però riconosciuto che l’attribuzione al cancelliere di un potere sostanzialmente preclusivo del diritto di agire è un profilo problematico rispetto agli stessi parametri costituzionali, dichiarando però la questione inammissibile perché la scelta del rimedio — dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice, concessione di un termine per il pagamento, o un reclamo contro il rifiuto del cancelliere — spetta al legislatore, non alla Corte.

Nel frattempo la norma resta in vigore così com’è, e la casistica concreta mostra già il rischio pratico: a Benevento un’opposizione a decreto ingiuntivo depositata in tempo ma non iscritta per mancato pagamento ha costretto la parte a un nuovo ricorso fuori termine, con richiesta di rimessione in termini. Negli studi legali, in attesa di un intervento del legislatore sul punto lasciato aperto dalla Consulta, verificare l’avvenuto versamento del contributo minimo prima del deposito resta l’unica cautela per non perdere un termine perentorio per una questione di 43 euro.

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