Le decisioni del Consiglio nazionale forense (Cnf) in materia disciplinare possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione solo entro confini ben definiti. Non si tratta, infatti, di un nuovo giudizio sul merito, ma di un controllo limitato ai profili di legittimità: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
A ribadirlo è l’ordinanza n. 6040 del 17 marzo 2026, con cui le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso di un avvocato sanzionato disciplinarmente per aver utilizzato espressioni sconvenienti nei confronti della controparte, contenute in un fascicolo di studio poi esibito in udienza.
La Suprema Corte ha chiarito che restano sottratti al proprio sindacato l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove, la qualificazione della condotta e la determinazione della sanzione. Si tratta, infatti, di ambiti riservati all’autonomia decisionale degli organi disciplinari forensi.
Il controllo della Cassazione interviene solo laddove emergano vizi riconducibili alla legittimità dell’azione amministrativa disciplinare. Tra questi rientra anche il cosiddetto sviamento di potere, che si configura quando il potere disciplinare venga esercitato per finalità diverse da quelle per cui è attribuito dall’ordinamento. Tuttavia, si tratta di un’ipotesi limite, che richiede una deviazione evidente e manifesta.
Le Sezioni Unite hanno inoltre sottolineato che spetta agli organi dell’ordinamento forense individuare concretamente le condotte disciplinarmente rilevanti, anche quando la legge le definisce attraverso clausole generali. In questo contesto, la Cassazione non può sostituirsi al Cnf nella definizione del contenuto delle regole deontologiche, se non per verificarne la ragionevolezza e la coerenza con il quadro normativo.
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