Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, le accuse formulate dall’esponente non sono sufficienti, da sole, a dimostrare la responsabilità del professionista. È necessario che le contestazioni siano supportate da elementi probatori concreti, come documenti o testimonianze di soggetti terzi non coinvolti nella vicenda.
A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 132 del 2 maggio 2025, che richiama i principi generali che regolano l’accertamento dei fatti nell’ambito del giudizio disciplinare.
Secondo il CNF, la mera esposizione di doglianze da parte di chi presenta l’esposto non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità. Le accuse devono infatti essere dimostrate attraverso elementi oggettivi e verificabili, nel rispetto delle regole che governano la formazione della prova.
Il Collegio sottolinea inoltre che tale principio vale anche nel caso in cui l’avvocato incolpato non abbia svolto una difesa attiva nel procedimento disciplinare. L’eventuale assenza di controdeduzioni non può infatti trasformare un’accusa non dimostrata in una prova di responsabilità.
Il procedimento disciplinare, ricorda il CNF, non può basarsi su mere affermazioni di parte: la responsabilità del professionista deve essere accertata attraverso un percorso probatorio adeguato e coerente con i principi di garanzia che caratterizzano l’ordinamento.
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