5 Novembre 2025 - PROFESSIONISTI | Tutela contrattuale

Equo compenso: la Cassazione estende la tutela verso banche, assicurazioni e PA

La Suprema Corte ribadisce la natura imperativa della disciplina: le clausole vessatorie sono nulle, anche se previste in convenzioni stipulate prima del 2017. Tuttavia, la pubblica amministrazione è vincolata solo per gli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore delle regole sull’equo compenso

Il principio dell’equo compenso per gli avvocati si consolida e trova applicazione sempre più ampia. Con la sentenza n. 29039 del 3 novembre 2025, la Corte di cassazione civile – Sezione II ha affermato che la disciplina dell’equo compenso, inizialmente introdotta con l’art. 13-bis della L. 247/2012 (in vigore dal 6 dicembre 2017 e poi assorbita nella Legge 49/2023), è norma imperativa e si applica anche quando la convenzione tra avvocato e cliente “forte” – banca o compagnia assicurativa – sia stata sottoscritta in data antecedente.

La Cassazione chiarisce infatti che ciò che genera il diritto al compenso è il conferimento del singolo mandato difensivo e non la stipula della convenzione quadro: se l’incarico viene attribuito dopo il 2017, le clausole che prevedono compensi inadeguati devono essere disapplicate, anche se la convenzione originaria era pienamente lecita al momento della firma.

La pronuncia riguarda un contenzioso da 3,2 milioni di euro promosso da un gruppo di avvocati nei confronti di un istituto bancario, ma fissa un principio di portata generale per tutta l’avvocatura.


Estensione alla Pubblica Amministrazione (ma senza retroattività)

La Cassazione conferma che l’equo compenso è applicabile anche ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, in coerenza con l’evoluzione normativa e i richiami all’art. 97 del Codice del processo amministrativo sul buon andamento dell’azione pubblica.

Tuttavia, la Corte delimita l’efficacia temporale:
-la PA è vincolata per incarichi conferiti dopo il 6 dicembre 2017
-nessun effetto retroattivo su mandati precedenti

In sostanza: la tutela opera solo per i contratti di patrocinio stipulati successivamente all’entrata in vigore delle regole sull’equo compenso.


In attesa di un equilibrio stabile

L’abrogazione dell’art. 13-bis da parte della legge 49/2023 non svuota di effetti la precedente disciplina: la Cassazione ricorda che la nuova legge introduce un quadro organico, valido per il futuro, ma non incide sui rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.

Il risultato è un sistema in cui:

  • gli avvocati vedono rafforzata la propria tutela contrattuale;

  • banche, assicurazioni e PA devono adeguarsi a compensi proporzionati e trasparenti;

  • le clausole squilibrate smarriscono efficacia al momento dell’incarico.

 


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