La tecnologia entra di diritto nelle aule dei tribunali familiari, e il telefono cellulare è ormai il testimone silenzioso più consultato nei procedimenti di separazione. Sms, chat WhatsApp, registro chiamate e registrazioni audio diventano spesso strumenti per provare relazioni extraconiugali o comportamenti contrari ai doveri coniugali, con ripercussioni sull’addebito della separazione e sull’assegno di mantenimento. Ma quali di queste “prove digitali” possono davvero essere usate in giudizio?
Negli ultimi anni, giudici di merito e Cassazione hanno progressivamente definito i confini tra il diritto alla privacy e quello alla difesa, individuando i casi in cui è lecito utilizzare dati personali del coniuge e quelli in cui, invece, si incorre nel reato di accesso abusivo a sistemi informatici.
Sms letti per caso? Utilizzabili
Un primo principio arriva dal Tribunale di Roma, che con la sentenza n. 6432 del 30 marzo 2016 ha stabilito che non è illecito per il coniuge leggere e poi utilizzare in giudizio sms o chat private trovati casualmente sul cellulare lasciato incustodito in spazi comuni della casa familiare. In un contesto di convivenza, ha osservato il giudice, è normale imbattersi nei dati personali del partner, con un conseguente affievolimento della tutela della riservatezza.
Conversazioni registrate: sì se tra presenti
La Cassazione penale (sentenza n. 7338 del 21 febbraio 2025) ha poi chiarito che anche le registrazioni di colloqui tra presenti eseguite da uno dei partecipanti sono lecite e costituiscono prova documentale valida in giudizio. Basta che la registrazione venga riversata su un supporto e prodotta nel processo per garantire il contraddittorio.
Screenshot e dati sensibili: serve il consenso o la legittimità della raccolta
Sul delicato tema degli screenshot di chat private la Cassazione civile (ordinanza n. 13121 del 12 maggio 2023) ha riconosciuto che i dati personali e sensibili del coniuge possono essere trattati in chiave difensiva nel giudizio di separazione, in forza degli articoli 24 della Costituzione e 51 del Codice penale. È quindi consentito, ad esempio, utilizzare le foto di conversazioni WhatsApp dell’ex se avute in modo legittimo.
Attenzione però a come si acquisiscono
Le cose cambiano se l’acquisizione avviene violando la privacy. Lo ha ribadito la Cassazione civile (ordinanza n. 4530 del 20 febbraio 2025), precisando che non è sufficiente la dichiarazione di un teste che riferisce di un ipotetico libero accesso reciproco ai telefoni tra i coniugi: la legittimità della prova deve essere rigorosamente dimostrata.
Violazione della password? È reato
La violazione più grave resta quella di accedere al cellulare del coniuge forzando la password per prelevare messaggi o dati riservati. In questo caso si integra il reato previsto dall’articolo 615-ter del Codice penale per accesso abusivo a sistema informatico. Lo ha ribadito la Cassazione penale (sentenza n. 19421 del 23 maggio 2025), condannando chi aveva estrapolato screenshot di chat e registro chiamate dal cellulare della moglie protetto da password per poi depositarli nel giudizio di separazione.
Privacy e difesa: equilibrio delicato
La materia resta delicata e in continua evoluzione. Già nel 2018, il Garante per la protezione dei dati personali aveva aggiornato le regole deontologiche per investigazioni difensive, bilanciando diritto alla privacy e necessità di far valere un diritto in sede giudiziaria. La Cassazione conferma oggi che la difesa non giustifica ogni violazione della sfera privata altrui, e che le prove digitali, pur centrali nei processi di separazione, devono essere raccolte rispettando i limiti di legge.
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